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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22118/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'anno 2007 emessi sulla base di verifiche svolte dalla Guardia di Finanza; oggetto della controversia era la rettifica delle dichiarazioni di una società (Ca'Sagredo Real Estate s.r.l.) che aveva esercitato l'opzione per il regime di trasparenza fiscale (art.115 TUIR), con conseguente imputazione dei redditi ai soci (tra cui GRAL). La questione principale decisa in sede di appello riguardava la competenza territoriale dell'ufficio che aveva emesso l'avviso (DP di Milano vs DP di Bolzano) e, con essa, la competenza del giudice tributario. In primo grado la CTP di Milano aveva respinto il ricorso; in appello la CTR Lombardia ha annullato l'avviso per incompetenza territoriale dell'ufficio emittente, ritenendo la sede effettiva diversa da quella indicata negli atti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione criticando la pronuncia della CTR sotto vari profili (errata applicazione delle norme sulla competenza, eccesso nella declaratoria di incompetenza, e rilevanza della sede legale per il radicamento dell'ufficio competente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate in quanto, in via preliminare, ha rilevato il difetto di contraddittorio originario nei confronti dei litisconsorti necessari (la società trasparente e gli altri soci) dato il regime di trasparenza fiscale che impone l'integrazione del contraddittorio ex art.14 D.Lgs. n.546/1992. Per tale motivo la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e ha disposto la rinnovazione del giudizio rimettendo gli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano. La Cassazione ha inoltre chiarito che, ai fini della competenza dell'ufficio (e quindi del giudice), rileva la sede legale ai sensi del DPR n.600/1973 (art.31 e art.58), e che le indagini della Guardia di Finanza provenienti da reparti territorialmente diversi sono utilizzabili anche se svolte fuori dalla circoscrizione dell'ufficio competente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.546/1992 (art.1, art.4, art.5, art.14, art.18, art.53, art.61)

    Stabilisce le regole di competenza e di procedimento davanti alle commissioni tributarie; la Corte ha richiamato l'obbligo di integrazione del contraddittorio (art.14) nei confronti dei litisconsorti necessari e i limiti della declaratoria di incompetenza delle commissioni (art.5).

  • D.Lgs. n.545/1992 (art.1)

    Richiamato insieme al D.Lgs. 546/1992 per definire la competenza e la struttura del giudizio tributario.

  • DPR n.600/1973 (art.31, art.58, art.59, art.63)

    Stabilisce i criteri per individuare l'ufficio competente per l'accertamento fiscale: la sede legale (art.58) è il criterio principale per il domicilio fiscale delle persone giuridiche; l'art.31 individua l'ufficio distrettuale competente e l'art.63 consente che atti di G.d.F. svolti fuori circoscrizione siano utilizzabili dall'ufficio competente.

  • TUIR (art.115)

    Disciplina il regime di trasparenza fiscale: i redditi della società vengono imputati ai soci pro quota; in presenza di questo regime i soci e la società costituiscono litisconsorti necessari nelle impugnazioni che incidono sui redditi loro attribuiti.

  • Codice di procedura civile (art.360 c.p.c., co.1, n.2 e n.4; art.382 c.p.c.)

    Fondamento delle censure in cassazione: i motivi di ricorso hanno invocato le specifiche ipotesi di violazione di norme processuali (art.360) e la Corte ha valutato l'inutilità di determinare il giudice competente ai sensi dell'art.382 c.p.c. alla luce della nullità per difetto di contraddittorio.

Massime di principio

  • Se una società di capitali ha optato per il regime di trasparenza fiscale (art.115 TUIR), la rettifica dei redditi societari coinvolge automaticamente i soci: questi ultimi e la società sono litisconsorti necessari e devono essere tutti citati nel giudizio; l'omissione comporta nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Per l'individuazione dell'ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente a emettere l'avviso di accertamento, il criterio primario è la sede legale (domicilio fiscale) indicata negli atti (DPR n.600/1973 art.58 e art.31); la presunzione di corrispondenza della sede legale alla realtà non è sindacabile dall'ufficio in via preliminare senza elementi probatori specifici.
  • Le attività investigative della Guardia di Finanza svolte fuori dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio competente non sono inidonee; i relativi atti sono utilizzabili dall'ufficio competente ai fini fiscali (art.63 DPR 633/1972 richiamato).
  • La Commissione tributaria non può sostituirsi alle parti nella formulazione delle eccezioni di competenza tardive: le questioni di incompetenza devono essere sollevate nei termini e con le forme processuali previste; dichiarazioni d'ufficio di incompetenza che determinino l'annullamento dell'atto impugnato possono essere sindacate in sede di legittimità ove emergano vizi procedurali (es. difetto di contraddittorio).
  • In presenza di nullità del processo per mancata integrazione del contraddittorio relativo a litisconsorti necessari, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e rimandare gli atti al giudice di primo grado per il rinnovamento del giudizio con le parti tutte chiamate.

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