Sentenza del 17/06/2015 n. 12543 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
T.E. ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte dell’11 maggio 2007, che aveva confermato la legittimità della cartella di pagamento relativa all’IRPEF 1991. La cartella era stata emessa in seguito alla sentenza definitiva della Cassazione n. 19064/2003, dopo che l’Ufficio aveva annullato in autotutela un precedente avviso e lo aveva sostituito con un nuovo avviso. Con sei motivi, il ricorrente ha contestato: la notifica alla propria abitazione, anziché al domicilio eletto presso il procuratore, del ricorso per cassazione nel precedente giudizio; la pretesa formazione di un giudicato favorevole sul primo avviso e la condotta contraddittoria dell’Ufficio; l’omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella; la mancata sottoscrizione della cartella; e la liquidazione unitaria delle spese. Ha inoltre denunciato vizi di motivazione e di pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato T.E. al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 3.500 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili: non era possibile rimettere in discussione, in un nuovo processo, eventuali vizi del precedente giudizio di cassazione, concluso con sentenza definitiva tra le stesse parti; inoltre, il secondo motivo era privo del necessario momento di sintesi per la censura di motivazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, mancata prova documentale del passaggio in giudicato della sentenza invocata e mancata specificazione dei fatti coperti dal giudicato; anche la censura di omessa pronuncia era priva di un adeguato momento di sintesi. Il quarto motivo è stato rigettato: per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non comportava la nullità della cartella. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per l’assenza di un adeguato quesito di diritto e comunque infondato nel principio invocato: la cartella non deve necessariamente recare la sottoscrizione del funzionario, se è riferibile all’organo competente e conforme al modello ministeriale. Il sesto motivo è stato rigettato: pur dovendo in generale le spese essere liquidate separatamente, il ricorrente non aveva indicato concretamente in che modo la somma liquidata, pari a 600 euro per ciascuna parte vittoriosa nel giudizio di merito, superasse i limiti tariffari. È rimasta quindi ferma la decisione della CTR e la pretesa tributaria.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
Disciplina il ricorso per cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie; nel caso è richiamato come norma processuale per le censure rivolte contro la decisione della CTR.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
La cartella di pagamento non è invalida per il solo fatto di non recare la sottoscrizione del funzionario o dell’esattore: rilevano la sua riferibilità all’organo competente e la conformità al modello ministeriale. La norma è inoltre il riferimento per delimitare la disciplina della cartella rispetto ai ruoli cui si applica l’obbligo di indicare il responsabile del procedimento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4
È richiamato nella censura sulla sottoscrizione del ruolo, ma la Corte dichiara il motivo inammissibile e precisa che la cartella non è invalida per la sola omissione della sottoscrizione del funzionario competente.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, (convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31), ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 28 gennaio 2009.
La nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento riguarda le cartelle riferite a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008; non si estende retroattivamente alle cartelle relative a ruoli consegnati prima di tale data.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2
La disposizione è invocata dal ricorrente in relazione all’omessa indicazione del responsabile del procedimento; la Corte respinge la censura applicando la disciplina temporale prevista dall’art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007.
Codice di procedura civile, art. 330, comma 1
È richiamato per la contestazione del luogo di notificazione del ricorso per cassazione nel precedente giudizio. La Corte non decide nel merito la regolarità di quella notificazione: dichiara inammissibile la censura perché il precedente processo, concluso con sentenza definitiva, non può essere rimesso in discussione in un distinto giudizio.
Codice di procedura civile, art. 149
È richiamato nella censura relativa alla notificazione postale del ricorso per cassazione; la Corte non ne esamina nel merito l’applicazione, poiché eventuali vizi del precedente processo andavano fatti valere impugnando la sentenza resa in quel processo.
Codice di procedura civile, artt. 324 e 329
Sono richiamati per la dedotta formazione del giudicato e l’acquiescenza. La Corte dichiara inammissibile il motivo: chi invoca un giudicato esterno deve provarne il passaggio in giudicato con idonea certificazione e precisare i fatti effettivamente coperti dall’accertamento.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, art. 124
In tema, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione.
Per far valere un giudicato esterno non basta depositare la sentenza: occorre anche la certificazione idonea che attesti che non è più impugnabile.
Codice di procedura civile, art. 327, comma 2
Anche in tale caso deve sempre essere impugnata la sentenza emessa nel processo in cui si siano verificate le nullità che la medesima parte intende denunciare, deducendo la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 327 c.p.c., comma 2.
Anche chi afferma di non avere avuto conoscenza del processo per nullità di citazioni o notificazioni deve far valere i vizi impugnando la sentenza di quel processo, ricorrendone le condizioni per l’impugnazione tardiva; non può denunciarli incidentalmente in un giudizio distinto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Definisce i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizi di motivazione invocati dal ricorrente. La Corte dichiara alcune censure inammissibili anche per carenze di specificità e per l’assenza del necessario momento di sintesi.
Codice di procedura civile, artt. 91 e 92
In generale in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorali, in favore della controparte, deve liquidarne l'ammontare separatamente, così da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle.
La liquidazione delle spese dovrebbe indicare separatamente le diverse voci, così da renderne verificabile la correttezza; tuttavia, la censura deve contestare in modo specifico l’importo e indicare quale concreto superamento dei limiti tariffari si deduce.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3
In tema, la sentenza Cass. 19064/2003, resa fra le stesse parti e definitiva, ha ritenuto legittimo il comportamento dell'amministrazione che annulli un avviso di accertamento, già notificato al contribuente e così, nell'esercizio del potere generale di autotutela, diverso da quello previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 lo sostituisca con un nuovo avviso.
La decisione definitiva già resa tra le parti aveva riconosciuto legittimo l’annullamento in autotutela dell’avviso e la sua sostituzione con un nuovo avviso, nell’esercizio del potere generale di autotutela distinto da quello previsto dall’art. 43, comma 3.
Massime di principio
- Una volta che una sentenza definitiva tra le stesse parti abbia deciso il rapporto controverso, non è possibile contestare in un successivo processo eventuali errori o nullità del primo giudizio: tali vizi vanno fatti valere impugnando la sentenza nel processo in cui si sono verificati, anche quando si deduce di non averne avuto conoscenza per un vizio di notificazione, ricorrendone i presupposti processuali.
- Chi invoca un giudicato esterno deve produrre la sentenza con certificazione idonea a provarne il passaggio in giudicato e indicare con precisione quali fatti e accertamenti siano coperti dalla preclusione. La mera affermazione che una decisione è definitiva non basta.
- La nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento si applica, secondo la disciplina esaminata, alle cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008; non si estende ai ruoli consegnati anteriormente.
- L’assenza di una firma leggibile o della sottoscrizione del funzionario sulla cartella non determina da sola l’invalidità dell’atto, se questo è riconducibile all’organo competente e predisposto secondo il modello ministeriale.
- La censura sulla liquidazione delle spese deve essere concreta: occorre indicare quale voce o importo sia errato e in che modo siano stati superati i limiti tariffari. Una contestazione generica può essere respinta anche se, in generale, la liquidazione separata delle voci consente un controllo più efficace.
- Nel ricorso per cassazione, i motivi devono rispettare i requisiti di specificità e, per i vizi di motivazione quando richiesto, formulare un adeguato momento di sintesi; la genericità o l’omissione dei requisiti processuali può comportare l’inammissibilità senza esame del merito.
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