Cassazione Civile, Ordinanza n. 21973/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche che aveva respinto il suo ricorso contro il provvedimento provinciale di esclusione da VIA di un progetto di impianto idroelettrico con derivazione dal fiume Brembo. Ha dedotto cinque motivi: (1) omesso esame del fatto che la controinteressata non avrebbe avuto la titolarità della strada di accesso all'area interessata dall'opera, essendo contestata anche la servitù di passaggio richiamata dalla Provincia; (2) motivazione contraddittoria sulla pretesa inesistenza di ostacoli al deflusso di piena e sugli effetti idraulici e faunistici dell'opera; (3) violazione delle norme che disciplinano la richiesta di integrazioni documentali nel procedimento di screening/VIA, perché tali richieste sarebbero state reiterate più volte; (4) omesso esame del fatto che la delibera di approvazione del piano di governo del territorio non sarebbe mai stata pubblicata sul BURL; (5) violazione della normativa regionale sulla nozione di bosco, perché la superficie occupata non sarebbe l'unico criterio rilevante per escludere o includere un'area nella tutela forestale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi: i primi, il secondo e il quarto perché, sotto la veste del vizio di omesso esame o di motivazione contraddittoria, miravano in realtà a una rivalutazione del merito o introducevano circostanze nuove non autosufficientemente illustrate; il terzo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla natura di preavviso di rigetto/rigetto condizionato e sulla non perentorietà dei termini del procedimento di VIA. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte ha condiviso il rilievo che la qualificazione catastale ha rilievo solo fiscale e che, ai fini della tutela dei boschi, occorrono i presupposti sostanziali richiesti dalla legge regionale; nel caso concreto l'area era una formazione lineare di larghezza inferiore a 25 metri, requisito ritenuto indefettibile dalla norma. Ne è seguito il rigetto integrale del ricorso, con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatto decisivo; motivazione contraddittoria
Dopo la riforma, il motivo è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non consente di censurare la motivazione come insufficiente o contraddittoria né di chiedere una rivalutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, e il come e il quando della sua deduzione in giudizio.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L'ammissibilità del ricorso richiede l'indicazione e la produzione degli atti e documenti rilevanti per il motivo dedotto.
art. 20 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
richiesta di integrazione documentale; termini del procedimento di VIA
Nel regime applicabile ratione temporis, i termini del procedimento di screening/VIA sono ordinatori e non perentori; la loro inosservanza non determina invalidità del procedimento né decadenza del potere di provvedere.
art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato tra le norme denunciate, in relazione alla fase di preavviso di rigetto nel procedimento amministrativo.
art. 6, comma 2-bis, l.r. Lombardia n. 5 del 2010
Richiamato tra le disposizioni denunciate sul procedimento ambientale regionale.
art. 3, comma 9, regolamento regionale n. 5 del 2011
Richiamato tra le disposizioni denunciate sul procedimento ambientale regionale.
art. 42 l.r. Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31
formazione vegetale caratterizzata simultaneamente da vari elementi, tra cui larghezza non inferiore a 25 metri
La nozione di bosco richiede la coesistenza dei presupposti previsti dalla norma; la larghezza minima di 25 metri è considerata elemento indefettibile ai fini della tutela forestale.
art. 148 l.r. Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31
Richiamato nella ricostruzione del requisito dimensionale dell'area boscata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, già discusso tra le parti, e non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti di merito.
- La censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti alla motivazione del giudice di merito è inammissibile, anche se formulata come violazione di legge o come omesso esame di fatto decisivo.
- Il ricorrente per cassazione deve articolare il motivo in modo autosufficiente, indicando specificamente il fatto, la sua emersione negli atti e la sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Le richieste di integrazione documentale nel procedimento amministrativo ambientale non vanno valutate solo in astratto, ma alla luce della ratio del procedimento e della qualificazione dell'atto finale; il preavviso di rigetto non coincide necessariamente con un provvedimento finale lesivo.
- Nel procedimento di screening/VIA i termini previsti dalla normativa ratione temporis sono ordinatori, sicché il loro superamento non comporta di per sé invalidità degli atti né perdita del potere di provvedere dell'amministrazione.
- Ai fini della tutela dei boschi, la qualificazione catastale dell'area ha rilievo soltanto fiscale e non sostituisce l'accertamento sostanziale dei requisiti legali della formazione vegetale.
- Quando la norma definitoria richiede congiuntamente più requisiti, il requisito dimensionale previsto come parte della definizione deve sussistere in modo indefettibile per l'applicazione del regime di tutela.
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