Cassazione Civile, Ordinanza n. 32502/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)
La controversia
La controversia nasce da una selezione interna bandita nel 2007 per progressioni verticali nell'amministrazione pubblica. Un dipendente dell'Archivio di Stato di Genova, risultato idoneo oltre il numero dei posti banditi, aveva chiesto il riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria e al conseguente inquadramento nella superiore area C, posizione economica C1 (poi area III, posizione economica F1), assumendo che vi fossero vacanze di organico e copertura finanziaria e che l'amministrazione fosse tenuta ad attingere alla graduatoria in base all'accordo sindacale e al bando. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo provate le vacanze e la copertura finanziaria, escludendo l'applicabilità del sopravvenuto art. 24 d.lgs. 150/2009 e della legge 145/2018. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 416 comma 3 e 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto prima accertare se lo scorrimento fosse giuridicamente consentito e poi verificare la posizione utile dell'interessato, mentre era onere del lavoratore dimostrare sia la disponibilità dei posti sia la propria collocazione utile in graduatoria; con il secondo ha denunciato violazione della disciplina sopravvenuta in materia di progressioni interne e concorsi pubblici (artt. 24 e 62 d.lgs. 150/2009, art. 52 d.lgs. 165/2001, art. 35 comma 3-ter d.lgs. 165/2001, art. 4 comma 4 d.l. 101/2013, art. 1 commi 342 e 362 L. 145/2018), sostenendo che dopo il 1° gennaio 2010 non fosse più consentito lo scorrimento di graduatorie relative a procedure riservate agli interni, che lo scorrimento richiedesse comunque previa autorizzazione all'assunzione e che il lavoratore dovesse provare la propria posizione utile. La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendo assorbito il primo dal secondo, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con il rigetto della domanda del lavoratore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, lo scorrimento della graduatoria per progressioni interne non costituisce un diritto soggettivo automatico degli idonei, ma presuppone una scelta discrezionale dell'amministrazione, salvo che un obbligo di scorrimento sia previsto da contrattazione collettiva o dal bando. Ha inoltre chiarito che il d.lgs. 150/2009, applicabile ratione temporis, ha introdotto dal 1° gennaio 2010 un sistema di copertura dei posti tramite concorsi pubblici con sola riserva massima del 50% per gli interni, rendendo non più legittimo lo scorrimento di graduatorie relative a concorsi interamente riservati al personale interno banditi prima della riforma, senza che assuma rilievo una pretesa aspettativa dei candidati oltre le posizioni già autorizzate. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando la domanda originaria del dipendente. Le spese di merito sono state compensate per la novità della questione, mentre il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal Ministero per sostenere che l'onere di provare i presupposti dello scorrimento gravava sul lavoratore; la Corte, pur assorbendo il primo motivo, evidenzia che la domanda non poteva essere accolta alla luce dello ius superveniens.
invocato per contestare la distribuzione dell'onere di contestazione e prova nel giudizio del lavoro.
richiamato quale parametro della valutazione delle allegazioni e delle contestazioni processuali.
"le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno"
norma sopravvenuta ritenuta preclusiva dello scorrimento di graduatorie relative a concorsi riservati agli interni banditi prima del 2010, in assenza di un regime transitorio di salvaguardia.
richiamato come norma collegata alla modifica dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 in tema di accesso e progressioni.
considerato, per effetto della riforma, nel senso che le progressioni tra aree devono avvenire mediante concorso pubblico con riserva limitata per gli interni.
art. 27, comma 1, n. 7, legge n. 93/1983
richiamato nel secondo motivo come parte del quadro normativo delle progressioni interne.
art. 35, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel secondo motivo a sostegno della disciplina dei concorsi e delle progressioni.
art. 4, comma 4, d.l. n. 101/2013
richiamato dal ricorrente nel quadro delle limitazioni e del regime applicabile alle procedure di assunzione.
art. 1, commi 342 e 362, L. n. 145/2018
invocati dal Ministero; la Corte richiama che la decisione di merito li aveva esclusi, ma fonda il decisum soprattutto sulla disciplina sopravvenuta del 2009 e sulla mancanza di un diritto già sorto.
art. 97 Cost.
utilizzato come fondamento del principio di imparzialità e buon andamento che giustifica il limite alle progressioni verticali riservate agli interni.
richiamato per rinviare ai precedenti della Corte e alla ricostruzione della vicenda.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
base per la decisione nel merito da parte della Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
menzionato dalla difesa del Ministero in relazione alla tesi sull'autorizzazione e sul parere negativo della Funzione pubblica; non è però il fondamento decisivo della Corte.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo scorrimento della graduatoria in favore degli idonei non integra di per sé un diritto soggettivo all'assunzione o all'inquadramento superiore, ma dipende dalla scelta discrezionale dell'amministrazione, salvo che un obbligo specifico sia previsto dal bando o dalla contrattazione collettiva.
- Quando interviene uno ius superveniens che modifica i requisiti e le modalità di copertura dei posti pubblici, la disciplina sopravvenuta si applica alla decisione di procedere allo scorrimento, perché lo scorrimento riattiva l'intera sequenza concorsuale e richiede la verifica dei requisiti vigenti al momento in cui l'amministrazione decide di utilizzarlo.
- Le graduatorie formate in procedure interne integralmente riservate al personale dipendente non possono essere ulteriormente utilizzate per scorrimento dopo l'entrata in vigore della riforma che impone il concorso pubblico con sola riserva massima del 50% per gli interni, in assenza di una specifica norma transitoria di salvaguardia.
- Non può configurarsi un diritto quesito allo scorrimento prima che siano maturati tutti i presupposti legittimanti l'assunzione o il passaggio di area, inclusa l'autorizzazione all'assunzione e l'approvazione della graduatoria, sicché l'idoneità oltre i posti banditi non basta a fondare una pretesa tutelabile come diritto soggettivo.
- Se la questione è definibile sulla base del solo dato normativo sopravvenuto e degli accertamenti di fatto già compiuti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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