Cassazione Civile, Ordinanza n. 32472/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a una cartella esattoriale con cui l’ente previdenziale aveva richiesto il pagamento di una somma rilevante per contributi asseritamente non versati in relazione a lavoratori formalmente inquadrati come collaboratori a progetto, ma ritenuti dagli ispettori e dai giudici di merito sostanzialmente subordinati. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione, valorizzando gli indici della subordinazione; la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che i progetti fossero generici e che, in concreto, le attività svolte coincidessero con attività ordinarie e strutturali dell’impresa, svolte senza un effettivo limite temporale e inserite nell’organizzazione aziendale. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto limitarsi a verificare l’esistenza del progetto senza sindacare le scelte imprenditoriali e che comunque il progetto riguardava attività solo propedeutiche e secondarie; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione, lamentando che la corte d’appello non avesse spiegato l’asserita non specificità dei progetti e avesse motivato in modo insufficiente sulla natura subordinata dei rapporti dopo l’esame delle prove orali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i due motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge e nullità della sentenza, mirassero in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio e a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre rilevato la presenza di una doppia decisione conforme sui medesimi fatti, circostanza che impediva di veicolare in cassazione un vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 348-ter c.p.c. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’ente resistente e ha dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
La censura della ricorrente è stata ritenuta inidonea a superare il vaglio di ammissibilità perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mirava a contestare la valutazione di fatto sulla specificità del progetto e sulla natura subordinata del rapporto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato per denunciare violazione di legge, ma la doglianza è stata qualificata come sostanzialmente diretta a una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per la nullità della sentenza per difetto di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la censura celasse una critica alla valutazione di merito.
art. 348-ter c.p.c.
La doppia decisione conforme sui medesimi fatti ha precluso la deduzione del vizio di omesso esame di fatti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza dell’impugnante.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile trasformare una censura formalmente proposta come violazione di legge o nullità della sentenza in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dai giudici di merito.
- Quando vi è doppia decisione conforme sui medesimi fatti, il ricorrente non può utilmente dedurre in cassazione il vizio di omesso esame di fatti decisivi per ottenere una revisione del merito.
- La verifica della specificità del progetto nei rapporti di collaborazione e la conseguente qualificazione del rapporto come subordinato, quando fondate sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie, appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se non nei limiti consentiti.
- La denuncia di motivazione apparente o mancante è inammissibile quando, in concreto, mira solo a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione probatoria compiute dal giudice di appello.
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