Cassazione Civile, Ordinanza n. 32471/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., rilevando che la parte ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 197/2022. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte in rapporto alla ratio della definizione agevolata.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva respinto la sua opposizione a un avviso di addebito emesso dall'INPS per contribuzioni asseritamente omesse con riferimento a due lavoratori. Dopo la proposizione del ricorso, la società ha depositato atto di rinuncia al giudizio, spiegando di avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 231 e seguenti, della l. n. 197/2022, con pagamento delle prime rate dovute.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 1, commi 231 e ss., l. n. 197/2022
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento delle prime rate hanno giustificato la rinuncia al giudizio.
Massime di principio
- Quando il ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso per cassazione, il giudizio si estingue ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- L'adesione a una procedura di definizione agevolata della pretesa può costituire il presupposto concreto della rinuncia al giudizio, con conseguente estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia collegata a definizione agevolata, le spese possono essere compensate in ragione della ratio della procedura.
- La Corte non decide il merito della controversia sostanziale quando interviene una rinuncia valida al ricorso.
Come è indicizzato
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