Cassazione Civile, Ordinanza n. 32479/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una infermiera professionale, addetta a un reparto di cardiologia con turnazione h.24, aveva chiesto di accertare il proprio diritto a fruire del pasto o di un mezzo sostitutivo del pasto per ogni giorno di effettivo lavoro di almeno sei ore e di condannare l’ente sanitario al pagamento del controvalore di buoni pasto asseritamente maturati. La lavoratrice deduceva di non poter usufruire della mensa aziendale nei turni mattutini per sovrapposizione tra fine turno e orario di chiusura della mensa, nonché di non ricevere alcuna somministrazione del pasto durante il turno notturno. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo che l’art. 8 del d.lgs. 66/2003 riconosca solo il diritto alla pausa e non un autonomo diritto al pasto o a modalità sostitutive, e che il regolamento aziendale prevedesse la mensa solo per i turni diurni, lasciando al datore una scelta discrezionale quanto al turno notturno. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice denunciava violazione dell’art. 8 d.lgs. 66/2003, dell’art. 4, comma 1, CCNL Comparto Sanità 31.7.2009 e dell’art. 29 CCNI 20.9.2001, sostenendo che tali fonti avrebbero imposto un diritto alla mensa per ogni turno superiore a sei ore, senza distinzione tra turno diurno e notturno, e criticando l’interpretazione della Corte territoriale per non avere valorizzato la finalità di recupero delle energie e per avere trascurato il pregiudizio subito dai lavoratori turnisti notturni.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure sulla disciplina del diritto alla mensa, perché ha accolto l’eccezione preliminare della controparte: il ricorso è stato ritenuto tardivo. Poiché la sentenza di appello era stata depositata il 20 gennaio 2020 e non notificata, il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. è stato calcolato con sospensione dal 9 marzo all’11 maggio 2020 in applicazione della normativa emergenziale COVID-19 (d.l. 18/2020, art. 83, comma 2, e d.l. 23/2020, art. 36, comma 1). Il termine è quindi scaduto il 23 settembre 2020, mentre il ricorso è stato notificato il 12 novembre 2020. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 66/2003
La ricorrente lo invocava come fonte di un diritto al pasto per i turni superiori a sei ore; la Corte di merito lo aveva invece letto come norma che attribuisce soltanto il diritto alla pausa, non al pasto o a forme sostitutive. La Cassazione non ha riesaminato il punto nel merito per la tardività del ricorso.
art. 4, comma 1, CCNL Comparto Sanità 31.7.2009
Invocato dalla ricorrente come base contrattuale del diritto alla mensa; la Cassazione non ha affrontato il merito della censura per l’inammissibilità del ricorso.
art. 29 CCNI 20.9.2001
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’esistenza di un diritto alla mensa anche nei turni notturni; la Corte di merito lo aveva ritenuto non idoneo a fondare tale pretesa, ma la Cassazione non ha deciso sul punto nel merito.
art. 327 c.p.c.
È stato applicato per determinare il termine semestrale lungo di impugnazione decorrente dal deposito della sentenza non notificata.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
"Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali..."
Ha comportato la sospensione del termine per impugnare nel periodo emergenziale, con differimento della decorrenza e conseguente prolungamento del termine lungo.
art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23
"Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020"
Ha prorogato il periodo di sospensione dei termini processuali fino all’11 maggio 2020, rilevante ai fini del calcolo della tempestività del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione avverso una sentenza non notificata è proposto oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., esso è inammissibile, anche se il ritardo dipende dal mancato corretto computo della sospensione dei termini processuali introdotta dalla normativa emergenziale.
- Ai fini del computo della tempestività dell’impugnazione, la sospensione dei termini disposta per l’emergenza sanitaria si applica anche al termine lungo per ricorrere per cassazione, con conseguente differimento della sua scadenza al termine del periodo di sospensione prorogato.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, la Corte condanna la parte soccombente alle spese e può dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
- Le censure di merito non vengono esaminate quando il ricorso sia preliminarmente inammissibile per difetto di tempestività.
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