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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32478/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente comunale aveva chiesto il riconoscimento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato previste dal CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali per le funzioni dirigenziali non comportanti direzione di strutture, sostenendo di avere svolto, oltre alle ordinarie mansioni di dirigente del servizio tecnico, anche le attività proprie del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (c.d. Energy Manager) ex art. 19 l. n. 10/1991. La Corte d’appello aveva negato il diritto, rilevando che il Comune non aveva istituito la relativa posizione organizzativa dirigenziale e che gli atti prodotti dimostravano solo l’assegnazione di un incarico specifico, non l’istituzione della posizione. Nel ricorso per cassazione il dirigente denunciava violazione della l. n. 10/1991 e degli artt. 41 e 43 del CCNL, sostenendo che la nomina dell’Energy Manager sarebbe obbligatoria per legge e prescinderebbe dall’istituzione di una apposita posizione organizzativa; aggiungeva che la retribuzione di posizione sarebbe dovuta in ragione delle funzioni e responsabilità assegnate e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di appello relativo anche alla retribuzione di risultato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio della sentenza impugnata, fondata sul fatto che il Comune non aveva istituito la posizione organizzativa di Energy Manager e che, ai sensi dell’art. 41 del CCNL, le posizioni dirigenziali di alta specializzazione presuppongono una previa previsione organizzativa dell’amministrazione. Ha inoltre osservato che la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza consolidata secondo cui la posizione organizzativa non nasce automaticamente dall’assegnazione di compiti o dall’obbligatorietà di una certa funzione, ma richiede l’istituzione della posizione all’esito delle procedure collettive previste. La censura sulla statuizione di inammissibilità del secondo motivo di appello è stata assorbita. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 19 l. n. 10/1991

    La figura del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia è richiamata dal ricorrente come funzione legalmente prevista; la Corte non ne trae però un diritto automatico alla retribuzione di posizione in assenza della previa istituzione della posizione organizzativa da parte dell’ente.

  • art. 41 CCNL Regioni e Autonomie Locali-Dirigenti 10.4.1996

    Le amministrazioni possono prevedere posizioni e corrispondenti incarichi dirigenziali di alta specializzazione e ne determinano la graduazione; ne deriva che il diritto alla retribuzione collegata presuppone l’istituzione della posizione.

  • art. 43 CCNL Regioni e Autonomie Locali-Dirigenti 10.4.1996

    È la base contrattuale invocata per la retribuzione di risultato, ma la relativa doglianza è stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 12 contratto collettivo integrativo decentrato 1998/2001

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la spettanza di una quota dell’indennità in caso di incarichi ad interim superiori a due mesi e dell’indennità di risultato in caso di durata minima dell’incarico.

  • art. 14 contratto collettivo integrativo decentrato 1998/2001

    Richiamato dal ricorrente quale parametro per la maturazione dell’indennità di risultato.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La retribuzione di posizione collegata a un incarico dirigenziale di alta specializzazione presuppone la previa istituzione formale della relativa posizione organizzativa da parte dell’amministrazione; l’assegnazione di compiti o funzioni, anche se previsti da una legge di settore, non basta di per sé a far nascere il diritto all’indennità.
  • La natura obbligatoria di una funzione prevista dall’ordinamento non equivale, sul piano del trattamento economico dirigenziale, all’automatica istituzione della posizione organizzativa cui il compenso accessorio è ricollegato.
  • In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti o delle norme senza attaccare il decisivo rilievo posto dal giudice di merito.
  • La posizione organizzativa non comporta un mutamento di profilo professionale o di area, ma solo un mutamento temporaneo di funzioni ad alta responsabilità, la cui disciplina è rimessa alla contrattazione collettiva e alle procedure previste per la sua istituzione.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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