Cassazione Civile, Ordinanza n. 32470/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di addebito opposto, emesso all'esito di un accertamento ispettivo per omesso versamento di contributi relativi a numerosi lavoratori dello spettacolo impiegati in prestazioni collaborative ritenute dall'INPS non occasionali, con conseguente assoggettamento a contribuzione. In cassazione la società deduceva violazione di legge e carenza probatoria, sostenendo che non fosse stato assolto dall'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere definito agevolmente i carichi oggetto di causa ai sensi della normativa sulla definizione agevolata e documentando i pagamenti effettuati; chiedeva quindi la declaratoria di estinzione con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente proposta dalla ricorrente, rilevando che essa è dichiarazione unilaterale recettizia idonea a far venir meno l'interesse alla prosecuzione del gravame. Verificati i requisiti formali, contenutistici e temporali della rinuncia ex artt. 390-391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre compensato le spese della fase, osservando che la controparte non aveva aderito espressamente alla rinuncia ma che non ricorrevano ragioni per porre le spese a carico della rinunciante, anche in considerazione del comportamento collaborativo della stessa e dell'avvenuta definizione alternativa della pretesa contributiva. Ha escluso infine l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se munita dei requisiti formali, contenutistici e temporali prescritti, produce l'effetto estintivo del giudizio di legittimità e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del gravame.
artt. 3 e 5 D.L. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018
Sono richiamati come base della definizione agevolata dei carichi oggetto di giudizio che ha reso superflua la prosecuzione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Norma richiamata per la disciplina dell'ulteriore contributo unificato, poi esclusa nel caso di rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è una dichiarazione unilaterale recettizia che, una volta validamente proposta e comunicata, elimina l'interesse alla decisione dell'impugnazione e comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Il giudice deve limitarsi a verificare la regolarità formale e sostanziale della rinuncia; una volta accertata, non deve più esaminare i motivi di ricorso.
- La rinuncia al ricorso per cassazione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per la parte soccombente.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere compensate quando non vi sia adesione espressa della controparte ma il comportamento della parte rinunciante renda non equo porle a suo carico.
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