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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32470/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di addebito opposto, emesso all'esito di un accertamento ispettivo per omesso versamento di contributi relativi a numerosi lavoratori dello spettacolo impiegati in prestazioni collaborative ritenute dall'INPS non occasionali, con conseguente assoggettamento a contribuzione. In cassazione la società deduceva violazione di legge e carenza probatoria, sostenendo che non fosse stato assolto dall'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere definito agevolmente i carichi oggetto di causa ai sensi della normativa sulla definizione agevolata e documentando i pagamenti effettuati; chiedeva quindi la declaratoria di estinzione con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente proposta dalla ricorrente, rilevando che essa è dichiarazione unilaterale recettizia idonea a far venir meno l'interesse alla prosecuzione del gravame. Verificati i requisiti formali, contenutistici e temporali della rinuncia ex artt. 390-391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre compensato le spese della fase, osservando che la controparte non aveva aderito espressamente alla rinuncia ma che non ricorrevano ragioni per porre le spese a carico della rinunciante, anche in considerazione del comportamento collaborativo della stessa e dell'avvenuta definizione alternativa della pretesa contributiva. Ha escluso infine l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è una dichiarazione unilaterale recettizia che, una volta validamente proposta e comunicata, elimina l'interesse alla decisione dell'impugnazione e comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Il giudice deve limitarsi a verificare la regolarità formale e sostanziale della rinuncia; una volta accertata, non deve più esaminare i motivi di ricorso.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per la parte soccombente.
  • In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere compensate quando non vi sia adesione espressa della controparte ma il comportamento della parte rinunciante renda non equo porle a suo carico.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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