Cassazione Civile, Ordinanza n. 23762/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, notificato a una società che svolgeva trasporto terrestre di passeggeri e ai soci in regime di trasparenza, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato la qualificazione dei contributi ricevuti dalla Provincia autonoma di Bolzano. Secondo l'Ufficio, tali somme non erano esenti né irrilevanti, ma costituivano, da un lato, corrispettivo di una prestazione di servizi e dunque imponibile IVA, e, dall'altro, ricavi imponibili ai fini delle imposte dirette, con conseguente recupero della variazione in diminuzione operata in dichiarazione. I contribuenti e la Provincia sostenevano invece che il rapporto fosse di natura concessoria, regolato da legge provinciale, e che i contributi avessero funzione di mero ripiano del servizio pubblico reso erga omnes, quindi non assoggettabili a IVA né a imposizione diretta. In cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo di violazione/falsa applicazione di numerose norme civilistiche, tributarie, costituzionali e del diritto UE, insistendo sulla natura corrispettiva dei contributi e sull'irrilevanza della qualificazione pubblicistica del rapporto; i contribuenti eccepivano preliminarmente l'inammissibilità per difetto di autosufficienza e, in via incidentale, censuravano anche il regolamento delle spese e il tema delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale limitatamente al profilo IVA e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, rilevando che il giudice di merito si era fermato alla qualificazione formale del rapporto come concessorio senza verificare se, in concreto, i contributi provinciali avessero consentito alla società di offrire il servizio di trasporto a prezzi inferiori rispetto a quelli che avrebbe richiesto in assenza dei contributi. La Corte ha invece respinto la censura relativa alle imposte dirette, confermando l'orientamento consolidato secondo cui i contributi in questione non costituiscono componenti positivi di reddito imponibili. Sono stati assorbiti i motivi incidentali sui costi e sulle sanzioni, nonché la questione delle spese di lite, che dovranno essere rivalutate dal giudice di rinvio. L'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza è stata respinta.
Norme richiamate
Il ricorso non è inammissibile per difetto di autosufficienza quando contenga una sintesi puntuale delle censure e l'indicazione specifica degli atti richiamati, senza necessità di integrale trascrizione o di riproduzione del contenuto delle difese avversarie.
L'eccezione di inammissibilità fondata su tale norma è stata ritenuta scrutinabile insieme al merito e non decisiva nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.
Non è stata disposta la riunione dei giudizi perché non ricorrevano i presupposti di piena sovrapponibilità.
Richiamato nel quadro delle norme invocate dall'Agenzia, senza specifica autonoma statuizione nel dispositivo motivazionale riportato.
art. 3 d.l. n. 833/1986, conv. in L. n. 18/1987
I contributi per il trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi del reddito e sono sottratti a imposizione diretta, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
art. 14 legge provinciale Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16
La norma fissa criteri predeterminati di calcolo dei contributi ordinari di esercizio per il trasporto pubblico locale.
art. 17 legge provinciale Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16
Richiamato nel presupposto normativo dei contributi provinciali oggetto di causa.
La base imponibile IVA comprende i corrispettivi e le integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
Richiamato nel quadro delle norme invocate; la decisione si fonda sulla nozione di corrispettivo e sul nesso diretto tra contributo e prezzo.
artt. 2, 3, 4 e 17 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati dall'Agenzia nel motivo, in relazione al regime IVA delle prestazioni di trasporto e dei contributi ricevuti.
art. 11, parte A, par. 1, lett. a), Sesta Direttiva IVA
È richiamata come norma corrispondente all'art. 73 della Direttiva IVA e criterio interpretativo della base imponibile, che include le somme versate da terzi se direttamente connesse al prezzo.
art. 73 Direttiva 2006/112/CE
La base imponibile IVA comprende le somme versate da terzi quando siano direttamente connesse al prezzo dell'operazione.
artt. 24 e 25 Direttiva 2006/112/CE
Richiamati nel motivo dell'Ufficio senza autonoma specifica statuizione nel testo riportato.
art. 8 e 12 Reg. CE n. 1370/2007
Richiamati nel motivo dell'Ufficio nel quadro della disciplina del trasporto pubblico locale.
Direttiva 2004/18/CE
Richiamata dall'Agenzia nel motivo, senza autonoma decisione specifica nel testo riportato.
artt. 8 e 73 d.P.R. n. 670/1972
Richiamati dall'Agenzia per sostenere il regime speciale della Provincia autonoma di Bolzano.
artt. 38, 39, 40 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamati nel motivo come norme dell'accertamento delle imposte dirette.
art. 30 d.lgs. n. 163/2006
Richiamato nel motivo, senza specifica incidenza nella ratio decidendi espressa.
artt. 53, 111, 114, 116 e 117 Cost.
Richiamati nell'ambito delle censure di violazione di legge formulate dall'Agenzia.
Richiamati nel motivo per contestare la qualificazione giuridica del rapporto tra società e Provincia.
Richiamati nel motivo per dedurre vizi nell'apprezzamento delle risultanze istruttorie e nella qualificazione del rapporto.
artt. 12 e 14 disp. att. c.p.c.
Richiamati nel motivo dell'Agenzia.
Massime di principio
- In cassazione non sussiste difetto di autosufficienza quando il ricorrente indichi con precisione il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo, non essendo richiesta la trascrizione integrale degli atti di causa.
- Ai fini IVA, per stabilire se un contributo pubblico integri il corrispettivo di una prestazione di servizi non è decisiva la sola qualificazione formale del rapporto come concessione o contratto, ma occorre verificare in concreto se il contributo sia direttamente connesso al prezzo del servizio e consenta al prestatore di offrirlo a condizioni economicamente inferiori.
- La base imponibile IVA comprende le somme versate da terzi al soggetto passivo quando tali somme siano funzionalmente collegate al prezzo dell'operazione e incidano sulla determinazione del corrispettivo richiesto all'utente finale.
- Per l'imposizione diretta, i contributi pubblici al trasporto pubblico locale restano esclusi dal reddito imponibile quando la disciplina speciale li qualifichi come contributi di esercizio non costituenti ricavi, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato.
- Se la decisione di merito omette di accertare il nesso economico concreto tra contributo pubblico e prezzo del servizio, limitandosi alla qualificazione astratta del rapporto, la sentenza è cassabile per violazione dei criteri di determinazione della base imponibile IVA.
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