Cassazione Civile, Ordinanza n. 23458/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a verbale di accertamento della Polizia di Stato con cui era stata contestata una violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, Codice della strada. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione e il Tribunale di Pavia, in appello, aveva confermato il rigetto: aveva escluso l'incapacità a testimoniare degli agenti verbalizzanti e aveva ritenuto non dimostrata la non veridicità del verbale. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 246 c.p.c. per avere ammesso come testimoni gli agenti verbalizzanti, che secondo il ricorrente avrebbero agito come rappresentanti della P.A. in virtù di delega ex art. 6 d.lgs. 150/2011 e sarebbero stati interessati all'esito; 2) violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, Codice della strada perché il verbale sarebbe generico e indeterminato; 3) violazione dell'art. 24 del regolamento di attuazione del Codice della strada perché l'intimazione all'alt non poteva avvenire verbalmente; 4) violazione degli artt. 200 e 201 Codice della strada per mancata immediata contestazione della violazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato/inammissibile il primo motivo perché l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. richiede un interesse personale, attuale e concreto del teste nel rapporto controverso, non essendo sufficiente un mero interesse di fatto all'esito del giudizio; inoltre i verbalizzanti, in quanto tali, non sono portatori di un interesse che ne legittimi la partecipazione al giudizio. Ha dichiarato inammissibili anche gli altri motivi per difetto di specificità e novità delle questioni, poiché il ricorrente non aveva indicato di averle già dedotte nei gradi di merito con la necessaria precisione, e comunque il ricorso mirava a una rivalutazione del fatto storico riservata al giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della resistente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"incapacità a testimoniare"
l'incapacità del teste sussiste solo in presenza di un interesse personale, attuale e concreto nel rapporto controverso, assimilabile all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; non basta un interesse di mero fatto all'esito della causa.
richiamato come parametro per individuare l'interesse personale, attuale e concreto rilevante ai fini dell'incapacità del teste.
citato nel motivo del ricorrente a sostegno della tesi della partecipazione dei verbalizzanti come delegati della pubblica amministrazione, ma non accolto dalla Corte.
art. 141, commi 3 e 8, Codice della strada
richiamato quale norma violata nel verbale di contestazione oggetto dell'opposizione e nel secondo motivo di ricorso.
art. 24 regolamento di attuazione del Codice della strada
richiamato dal ricorrente per contestare la modalità verbale dell'intimazione all'alt.
artt. 200 e 201 Codice della strada
richiamati dal ricorrente per denunciare la violazione del principio di immediata contestazione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è il parametro di denunciabilità delle violazioni di legge invocate nei motivi di ricorso.
il primo motivo è stato ritenuto inammissibile ai sensi di tale disposizione.
richiamato per la proposta del relatore di declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- L'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. richiede un interesse personale, attuale e concreto del teste nel rapporto controverso; non è sufficiente un mero interesse di fatto all'esito del giudizio né la sola qualità di verbalizzante dell'atto impugnato.
- Nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa i verbalizzanti possono essere escussi come testimoni, perché non sono portatori di un interesse che ne legittimi la partecipazione al giudizio.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove, se non rilevabili d'ufficio: il ricorrente deve allegare e specificare di averle già dedotte nei precedenti gradi, indicando dove, come e quando ciò sia avvenuto.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale fattuale e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito.
- La censura di violazione di legge deve essere specifica e riferita a questioni effettivamente introdotte nel thema decidendum dei gradi precedenti; in difetto, il motivo è inammissibile.
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