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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23458/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a verbale di accertamento della Polizia di Stato con cui era stata contestata una violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, Codice della strada. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione e il Tribunale di Pavia, in appello, aveva confermato il rigetto: aveva escluso l'incapacità a testimoniare degli agenti verbalizzanti e aveva ritenuto non dimostrata la non veridicità del verbale. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 246 c.p.c. per avere ammesso come testimoni gli agenti verbalizzanti, che secondo il ricorrente avrebbero agito come rappresentanti della P.A. in virtù di delega ex art. 6 d.lgs. 150/2011 e sarebbero stati interessati all'esito; 2) violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, Codice della strada perché il verbale sarebbe generico e indeterminato; 3) violazione dell'art. 24 del regolamento di attuazione del Codice della strada perché l'intimazione all'alt non poteva avvenire verbalmente; 4) violazione degli artt. 200 e 201 Codice della strada per mancata immediata contestazione della violazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato/inammissibile il primo motivo perché l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. richiede un interesse personale, attuale e concreto del teste nel rapporto controverso, non essendo sufficiente un mero interesse di fatto all'esito del giudizio; inoltre i verbalizzanti, in quanto tali, non sono portatori di un interesse che ne legittimi la partecipazione al giudizio. Ha dichiarato inammissibili anche gli altri motivi per difetto di specificità e novità delle questioni, poiché il ricorrente non aveva indicato di averle già dedotte nei gradi di merito con la necessaria precisione, e comunque il ricorso mirava a una rivalutazione del fatto storico riservata al giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della resistente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. richiede un interesse personale, attuale e concreto del teste nel rapporto controverso; non è sufficiente un mero interesse di fatto all'esito del giudizio né la sola qualità di verbalizzante dell'atto impugnato.
  • Nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa i verbalizzanti possono essere escussi come testimoni, perché non sono portatori di un interesse che ne legittimi la partecipazione al giudizio.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove, se non rilevabili d'ufficio: il ricorrente deve allegare e specificare di averle già dedotte nei precedenti gradi, indicando dove, come e quando ciò sia avvenuto.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale fattuale e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito.
  • La censura di violazione di legge deve essere specifica e riferita a questioni effettivamente introdotte nel thema decidendum dei gradi precedenti; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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