Cassazione Civile, Ordinanza n. 31581/2022 del 25/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Il ricorrente aveva promosso un'opposizione avente ad oggetto l'estratto di ruolo, deducendo in via mediata la mancata notifica della cartella di pagamento ivi richiamata e di esserne venuto a conoscenza solo tramite la visura dell'estratto. Il Tribunale di Roma, rilevato il mancato deposito delle note scritte previste dall'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, aveva dichiarato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 181, 307, 309, 348 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che il giudice di appello non avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione, ma rinviare la causa a una successiva udienza. La Corte, però, ha ritenuto assorbente un diverso profilo: dall'esposizione del ricorso emergeva che la domanda era diretta contro l'estratto di ruolo, atto non impugnabile; inoltre, ai sensi dell'art. 3-bis d.l. n. 146/2021, l'impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostri un concreto pregiudizio nelle ipotesi tipizzate dalla legge. Poiché il ricorrente non aveva allegato né provato alcun pregiudizio, è stato ritenuto privo di interesse ad agire e a ottenere una tutela immediata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal ricorrente, ritenendo assorbente la nuova disciplina dell'estratto di ruolo e la mancanza di interesse ad agire. Ha applicato ai giudizi pendenti l'art. 3-bis d.l. n. 146/2021, come interpretato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022, secondo cui l'interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata deve essere specificamente allegato e dimostrato. Poiché tale prova mancava, la pretesa è stata dichiarata inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020
note scritte disposte ai sensi dell’art. 221, comma 4
richiamato come base del meccanismo processuale che aveva imposto il deposito di note scritte; il loro mancato invio era stato posto a fondamento dell'estinzione dichiarata dal Tribunale
estinzion e del giudizio a mente dell’art. 309 c.p.c.
nel provvedimento di merito era stato utilizzato per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della mancata attività delle parti; il ricorrente contestava tale applicazione
violazione o falsa applicazione degli artt. 181, 307, 309, 348 c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere che il giudice non avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione ma rinviare la causa
violazione o falsa applicazione degli artt. 181, 307, 309, 348 c.p.c.
richiamato insieme alle norme sull'estinzione per contestare la decisione del Tribunale
violazione o falsa applicazione degli artt. 181, 307, 309, 348 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo di legittimità, senza autonoma specificazione nel testo
violazione o falsa applicazione ... e 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata
novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4 bis
come novellato, prevede che l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo specifiche ipotesi di pregiudizio tipizzate
l’art. 3-bis D.L. 146/2021 ... ha aggiunto il comma 4 bis
norma che ha introdotto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limitato l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella ai soli casi di pregiudizio concreto e tipizzato; applicabile anche ai processi pendenti
inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021
legge di conversione che ha recepito la novella dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici
richiamato quale una delle ipotesi tipizzate di pregiudizio che consente l'impugnazione diretta
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
dei soggetti pubblici di cui all’art. 1 comma 1 lett. a, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40
individuato quale riferimento per il pregiudizio derivante dalla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto
richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzato idonea a fondare l'impugnazione diretta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti processuali ... per il raddoppio del versamento del contributo unificato
consente, nei casi previsti, il raddoppio del contributo unificato in presenza di soccombenza
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Sezioni Unite n. 26283/2022
In tema di riscossione a mezzo ruolo ... si applica ai processi pendenti
ha affermato che la novella sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti perché specifica l'interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; la tutela giurisdizionale va incanalata contro il ruolo e la cartella di pagamento solo nei limiti espressamente previsti dalla legge.
- La legittimazione a impugnare direttamente il ruolo o la cartella invalidamente notificata presuppone l'allegazione e la dimostrazione di un concreto pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla disciplina speciale.
- La mancanza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e rende inammissibile la domanda anche se il giudice di merito abbia deciso la controversia su una diversa ragione processuale.
- La sopravvenuta disciplina sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, in quanto specifica l'interesse alla tutela immediata già richiesto dall'ordinamento.
- Nei giudizi di legittimità, quando le parti intimate non svolgono attività difensiva, non vi è statuizione sulle spese; resta fermo il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
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