Cassazione Civile, Ordinanza n. 02688/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013 e 2014 relativi a tre unità immobiliari concesse in locazione finanziaria. La società di leasing aveva proposto ricorso davanti alla CTP, poi appellato alla CTR dopo il rigetto, sostenendo che, a seguito della risoluzione del contratto per morosità dell’utilizzatore, il soggetto passivo IMU non potesse essere individuato nella concedente soltanto per il fatto della risoluzione, specie se il bene non era stato ancora materialmente restituito. Con il primo motivo di cassazione deduceva violazione degli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 23/2011, dell’art. 1, commi 136-139, l. n. 124/2017 e dell’art. 53 Cost., lamentando che la CTR avesse attribuito la soggettività passiva alla società concedente nonostante la mancata riconsegna dei cespiti. Con il secondo motivo invocava la violazione degli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 23/2011 e dell’art. 1, comma 672, l. n. 147/2013, sostenendo che la disciplina della TASI, che considera la durata del leasing fino alla riconsegna del bene, dovesse condurre a ritenere che l’utilizzatore restasse soggetto passivo anche ai fini IMU fino al verbale di consegna, e che diversamente sarebbe stato violato il principio di capacità contributiva. Con il terzo motivo lamentava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla mancata compensazione delle spese del primo grado, deducendo la particolare incertezza normativa e giurisprudenziale della questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi affermando che, in caso di locazione finanziaria, la soggettività passiva IMU del locatario dura solo fino alla durata del contratto e che, una volta intervenuta la risoluzione anticipata per inadempimento, il locatario cessa di essere soggetto passivo e l’obbligo tributario si trasferisce al proprietario/concedente, anche se il bene non sia ancora stato materialmente restituito. Ha inoltre escluso che la disciplina TASI possa essere estesa all’IMU, perché si tratta di tributi differenti e la norma interpretativa relativa alla TASI non ha efficacia oltre quel tributo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, e infondato perché la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non richiede una specifica motivazione del mancato esercizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la novità/oscillazione dell’orientamento giurisprudenziale nel periodo considerato.
Norme richiamate
norma richiamata insieme all’art. 9 per la disciplina dell’IMU, ma non idonea a fondare una diversa individuazione del soggetto passivo rispetto a quella risultante dal vincolo contrattuale di leasing
individua come soggetto passivo IMU il proprietario o titolare di diritto reale; per gli immobili concessi in leasing il locatario è soggetto passivo dalla stipula e per tutta la durata del contratto, con ritorno della soggettività al concedente dopo la risoluzione del contratto
art. 1, commi 136-139, l. n. 124/2017
richiamata dalla ricorrente, ma non ritenuta utile a sovvertire il criterio di individuazione del soggetto passivo IMU affermato dalla Corte
art. 53 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno del principio di capacità contributiva, ma non ritenuto violato dalla soluzione adottata
art. 1, comma 672, l. n. 147/2013
norma interpretativa riferita alla TASI; la Corte ne esclude l’estensione analogica o interpretativa all’IMU, trattandosi di tributo diverso
art. 1, comma 703, l. n. 147/2013
richiamato per affermare che l’istituzione dell’IUC lascia salva la disciplina dell’IMU
richiamato per escludere l’interpretazione analogica delle norme tributarie speciali
invocato per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle spese, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme processuali richiamate come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omessa pronuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
richiamato come parametro per la liquidazione delle spese, ai fini della valutazione di specificità del motivo sulle spese di lite
Massime di principio
- In materia di IMU sui beni concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è individuato in base al vincolo contrattuale che attribuisce la detenzione qualificata del bene: il locatario resta obbligato fino alla durata del contratto, ma, se il leasing è risolto anticipatamente per inadempimento, la soggettività passiva si trasferisce al concedente/proprietario anche se la materiale restituzione del bene non sia ancora avvenuta.
- La disciplina fiscale della TASI non è automaticamente né analogicamente estensibile all’IMU: la norma interpretativa dettata per la TASI spiega effetti solo entro quel tributo, in ragione della diversità dei presupposti impositivi e del principio di specialità delle norme tributarie.
- Nei giudizi di legittimità, la censura di omessa pronuncia sulle spese di lite richiede specificità e autosufficienza: occorre indicare puntualmente il contenuto dell’atto di appello e il vizio denunciato; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la mancata esplicita motivazione sul mancato esercizio di tale facoltà non è, di regola, censurabile in cassazione.
- In tema di tributi patrimoniali, ai fini dell’individuazione del soggetto passivo rileva il titolo giuridico che fonda il possesso o la detenzione qualificata del bene, non la sola disponibilità materiale di fatto.
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