Cassazione Civile, Ordinanza n. 02335/2025 del 31/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio ha notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, rettificando il reddito d'impresa e recuperando IVA e IRAP, oltre sanzioni, perché ha ritenuto non inerenti e non congrue le spese di sponsorizzazione sostenute in forza di un contratto con un'associazione sportiva dilettantistica; in conseguenza ha anche rideterminato il maggior reddito di partecipazione in capo al socio. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti della società e del socio, e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non aveva considerato elementi dimostrativi della non inerenza delle spese; 2) violazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando erronea applicazione dell'onere della prova e l'uso di un contratto ritenuto generico e di fatture come prove idonee; 3) motivazione apparente per mancata spiegazione del nesso tra incremento dei ricavi e costi pubblicitari del 2007.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di "doppia conforme", senza indicazione di diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: il ricorso richiamava documenti relativi al 2008, mentre la controversia riguardava il 2007. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il richiamo all'incremento dei ricavi era solo argomentazione ulteriore e che la CTR aveva correttamente fondato la decisione sull'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio da parte della contribuente, reputando sufficiente, ai fini della deducibilità come spesa di pubblicità, l'effettiva corresponsione delle somme e la specifica attività del beneficiario, senza necessità di provare la concreta congruità del costo o il ritorno economico effettivo. Le spese di lite sono state poste a carico dell'Agenzia; non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato per la natura pubblica della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
non è deducibile il vizio motivazionale in caso di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di censurare la falsa applicazione delle norme sostanziali e processuali, ma il motivo deve investire la reale ratio decidendi
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
motivazione meramente apparente
la censura è infondata se la motivazione, pur sintetica, consente di comprendere la decisione e le sue basi
art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c.
in presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito si restringe la deducibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato come norma sulla deducibilità dei costi, in relazione al requisito di inerenza
art. 90, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ... costituisce ... spesa di pubblicità
le somme corrisposte a favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite previsto, sono qualificabili come spese di pubblicità se volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante la specifica attività del beneficiario
richiamato in tema di valutazione delle prove e del materiale non contestato
l'onere di provare i presupposti di deducibilità del costo grava sul contribuente
art. 74, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come disposizione che inquadra la spesa come pubblicitaria ai fini fiscali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato il raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente è una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- In caso di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo deve investire un fatto storico realmente decisivo e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata o si fonda su elementi estranei alla controversia decisa.
- Per le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche, ai fini fiscali rileva la qualificazione legale della spesa come pubblicità se ricorrono l'effettiva corresponsione delle somme e la specifica attività del beneficiario finalizzata alla promozione del soggetto erogante.
- Ai fini della deducibilità del costo pubblicitario non è richiesta, sulla base della decisione, la prova della concreta congruità economica della spesa o del ritorno economico effettivo, essendo sufficiente la prova dell'effettività dell'esborso e del collegamento promozionale previsto dalla norma.
- L'onere di dimostrare i presupposti di deducibilità del costo resta in capo al contribuente, ma la prova può essere assolta attraverso documentazione contrattuale e fatture ove coerenti con il regime legale della spesa.
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