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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02335/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio ha notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, rettificando il reddito d'impresa e recuperando IVA e IRAP, oltre sanzioni, perché ha ritenuto non inerenti e non congrue le spese di sponsorizzazione sostenute in forza di un contratto con un'associazione sportiva dilettantistica; in conseguenza ha anche rideterminato il maggior reddito di partecipazione in capo al socio. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti della società e del socio, e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non aveva considerato elementi dimostrativi della non inerenza delle spese; 2) violazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando erronea applicazione dell'onere della prova e l'uso di un contratto ritenuto generico e di fatture come prove idonee; 3) motivazione apparente per mancata spiegazione del nesso tra incremento dei ricavi e costi pubblicitari del 2007.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di "doppia conforme", senza indicazione di diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: il ricorso richiamava documenti relativi al 2008, mentre la controversia riguardava il 2007. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il richiamo all'incremento dei ricavi era solo argomentazione ulteriore e che la CTR aveva correttamente fondato la decisione sull'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio da parte della contribuente, reputando sufficiente, ai fini della deducibilità come spesa di pubblicità, l'effettiva corresponsione delle somme e la specifica attività del beneficiario, senza necessità di provare la concreta congruità del costo o il ritorno economico effettivo. Le spese di lite sono state poste a carico dell'Agenzia; non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato per la natura pubblica della parte soccombente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In caso di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo deve investire un fatto storico realmente decisivo e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata o si fonda su elementi estranei alla controversia decisa.
  • Per le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche, ai fini fiscali rileva la qualificazione legale della spesa come pubblicità se ricorrono l'effettiva corresponsione delle somme e la specifica attività del beneficiario finalizzata alla promozione del soggetto erogante.
  • Ai fini della deducibilità del costo pubblicitario non è richiesta, sulla base della decisione, la prova della concreta congruità economica della spesa o del ritorno economico effettivo, essendo sufficiente la prova dell'effettività dell'esborso e del collegamento promozionale previsto dalla norma.
  • L'onere di dimostrare i presupposti di deducibilità del costo resta in capo al contribuente, ma la prova può essere assolta attraverso documentazione contrattuale e fatture ove coerenti con il regime legale della spesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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