Cassazione Civile, Ordinanza n. 17421/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione della maggiore imposta sulle successioni, per un importo complessivo di euro 625.748, emesso in relazione all’eredità di un de cuius, rispetto alla quale la ricorrente era coerede legittima. La contribuente ha impugnato l’avviso innanzi al giudice tributario, ma l’appello è stato rigettato sul rilievo che l’omessa indicazione, nell’avviso di liquidazione, di un ulteriore coerede non incideva sulla validità dell’atto e, anzi, precludeva l’eventuale regresso verso il coobbligato solidale non nominato. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per asserita sottoscrizione dell’avviso da soggetto privo di potere dirigenziale, in ragione della illegittimità della nomina senza concorso pubblico; 2) violazione dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 346/1990 per avere il giudice d’appello ritenuto valido l’avviso di liquidazione nonostante l’omessa indicazione di tutti gli eredi già menzionati nell’avviso di accertamento; 3) violazione degli artt. 1299 e 1306, comma 2, c.c. e dell’art. 3 Cost., per avere la sentenza escluso che il pagamento dell’imposta da parte della ricorrente potesse fondare l’azione di regresso nei confronti dell’altro coerede non indicato nell’avviso. In corso di causa la ricorrente ha inoltre depositato rinuncia al ricorso, dichiarando che la definizione agevolata dei carichi esattoriali era stata completata con pagamento del debito e con rinuncia al giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato rituale la rinuncia al ricorso, poiché intervenuta prima dell’adunanza camerale, sottoscritta dalla parte e dal difensore e notificata alla controparte. Ha quindi dichiarato l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, ritenendo che la rinuncia costituisse l’atto conclusivo della definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016. Quanto alle spese, la Corte le ha compensate, affermando che la previsione della rinuncia ai giudizi pendenti, richiesta per accedere alla definizione agevolata, si pone come eccezione alla regola della condanna del rinunciante alle spese e implica la compensazione. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché l’esito del giudizio non è stato un rigetto o una declaratoria di inammissibilità/improcedibilità, ma la cessazione della materia del contendere. Il procedimento è stato quindi dichiarato estinto con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come parametro della censura sulla sottoscrizione dell’avviso di liquidazione da parte di soggetto asseritamente privo di potere dirigenziale.
art. 35, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
richiamato in relazione alla dedotta invalidità dell’avviso di liquidazione per omessa indicazione di tutti gli eredi.
artt. 1299 e 1306, secondo comma, c.c.
invocati per sostenere il diritto di regresso del coerede che avesse pagato l’imposta verso l’altro coerede coobbligato.
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull’asserita preclusione ingiustificata del regresso.
secondo comma; terzo comma
la rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché intervenuta prima della camera di consiglio, sottoscritta e notificata alla controparte.
secondo comma; quarto comma
la regola della condanna alle spese in caso di rinuncia è stata ritenuta recessiva rispetto alla disciplina speciale della definizione agevolata, che impone la compensazione; non applicato il comma 4 per mancanza di adesione espressa della controparte.
la rinuncia ai giudizi pendenti è stata considerata adempimento necessario della definizione agevolata dei carichi esattoriali e, quindi, fondamento della cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il raddoppio del contributo unificato è stato escluso perché non vi è stato rigetto/inammissibilità/improcedibilità, ma estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e tempestiva, produce l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché non ha natura accettizia.
- Quando la rinuncia al giudizio costituisce l’atto conclusivo di una definizione agevolata dei carichi esattoriali, le spese di lite devono essere compensate, in deroga alla regola ordinaria della condanna del rinunciante.
- La cessazione della materia del contendere per effetto della definizione agevolata non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non comporta il raddoppio del contributo unificato.
- In caso di definizione agevolata che imponga la rinuncia ai giudizi pendenti, la disciplina speciale prevale sulla regola generale sulle spese dettata dall’art. 391 c.p.c.
- L’omissione di pronunce di merito sulla validità dell’atto impugnato resta assorbita quando interviene la cessazione della materia del contendere, con estinzione del processo.
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