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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21493/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di un’associazione di volontariato onlus e del suo legale rappresentante due avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2013: uno ai fini IRES e tributi erariali, con recupero a tassazione di un reddito d’impresa e di un valore della produzione IRAP, fondato sull’assunto che l’ente avesse occultato maggiori avanzi di bilancio mediante fittizi rimborsi spese ai volontari e, più in generale, svolgesse in realtà attività d’impresa; l’altro per infedele dichiarazione del sostituto d’imposta e omesso versamento di ritenute. I ricorsi proposti in primo e secondo grado erano stati respinti. In cassazione i contribuenti articolavano quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso che, in presenza di accertamento induttivo, gravasse sull’Amministrazione l’onere della prova; 2) violazione degli artt. 149 e 150 TUIR, per avere la CTR riqualificato l’attività dell’associazione come attività d’impresa; 3) violazione degli artt. 2094 c.c. e 49 TUIR, per avere considerato i presunti volontari come dipendenti; 4) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla natura volontaria e non subordinata di alcuni soggetti. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il giudice di merito non aveva invertito l’onere della prova, ma aveva solo rilevato la mancanza di prova contraria da parte della contribuente rispetto ai rilievi induttivi; ha ritenuto inammissibili anche il secondo, il terzo e il quarto motivo, perché diretti in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, perché la questione sul quarto motivo risultava tardiva e comunque non decisiva, e perché operava altresì la preclusione della "doppia conforme" sul vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 5.600, oltre spese prenotate a debito. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva sostenuto la legittimità dell’accertamento fiscale fondato sulla non genuinità dei rimborsi spese e sulla riqualificazione dei pagamenti come compensi tassabili, non essendo state fornite prove idonee a contrastare l’impianto probatorio dell’Ufficio.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio a una parte diversa da quella che ne è onerata in base alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre se il giudice si limita a rilevare la mancata prova contraria della parte contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità per denunciare la violazione di legge sostanziale, ma non consente di censurare una mera rivalutazione del fatto o delle prove.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base dell’accertamento induttivo; la Corte ribadisce che l’accertamento può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Consente l’accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente tenuta, quando scritture regolari siano contestabili sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 2 l. n. 266/1991

    Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, entro limiti preventivamente stabiliti; i rimborsi forfetari o non documentati non sono tali e vanno qualificati come compensi soggetti a tassazione. La norma serve a evitare che il rapporto associativo mascheri un rapporto di lavoro.

  • art. 149 T.U.I.R.

    Invocato dai ricorrenti per contestare la riqualificazione dell’attività, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché meramente fattuale.

  • art. 150 T.U.I.R.

    Invocato dai ricorrenti sul regime fiscale dell’ente; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della censura.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato per sostenere che i soggetti non erano dipendenti; la Corte osserva che la questione è stata prospettata in chiave di rivalutazione del fatto.

  • art. 49 T.U.I.R.

    Invocato in relazione ai redditi di lavoro dipendente; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme e, comunque, richiede un fatto decisivo realmente non esaminato.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, preclude la deducibilità in cassazione del vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. quando l’appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime ragioni di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il regime del contributo unificato conseguente all’esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova rispetto alle regole legali di riparto; non basta contestare la valutazione dell’insufficienza della prova contraria.
  • L’accertamento analitico-induttivo può essere legittimamente fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti anche se la contabilità sia formalmente regolare, quando gli elementi accertati facciano dubitare della sua completezza e fedeltà.
  • Nell’ambito delle organizzazioni di volontariato, i rimborsi ai volontari sono fiscalmente neutri solo se riferiti a spese effettivamente sostenute e documentate; i rimborsi forfetari o svincolati da spese specifiche devono essere riqualificati come compensi imponibili.
  • La disciplina del volontariato è funzionale a evitare che il rapporto associativo sia usato per mascherare rapporti di lavoro retribuiti; la verifica della genuinità del volontariato si fonda su concrete modalità di erogazione delle somme e non su mere qualificazioni formali.
  • In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti, riservata al giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la censura riguarda questioni nuove o tardivamente introdotte e, in presenza di doppia conforme, opera la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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