Cassazione Civile, Ordinanza n. 05712/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme dovute a titolo di scoperto di conto corrente e di rate residue di un mutuo. La società debitrice principale e il fideiussore avevano proposto opposizione al decreto, respinta dal Tribunale, e poi appello, respinto dalla Corte d’appello. In cassazione hanno dedotto tre profili: 1) usurarietà del mutuo, sostenendo che il TAEG dovesse comprendere anche costi per fideiussioni e assicurazioni, e che gli interessi moratori dovessero essere sommati a quelli corrispettivi senza la maggiorazione utilizzata dalla Corte territoriale; 2) indeterminatezza e nullità della clausola sugli interessi e difformità tra tasso pattuito e tasso effettivamente applicato nel piano di ammortamento, con conseguente applicazione del solo tasso legale; 3) nullità della clausola che rinviava all’Euribor, assumendo che il parametro fosse stato alterato da intese anticoncorrenziali e che il contratto fosse nullo quale pattuizione 'a valle' di un illecito antitrust.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la decisione impugnata si era conformata all’orientamento delle Sezioni Unite in tema di cumulo tra interessi corrispettivi e moratori e di verifica dell’usura, senza che il ricorso offrisse argomenti idonei a mutare tale indirizzo. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la sentenza d’appello si era adeguata alla giurisprudenza di legittimità sulla determinatezza del piano di ammortamento alla francese e sulla possibilità che esso generi capitalizzazione, mentre il motivo risultava formulato in modo promiscuo e privo dei presupposti di ammissibilità. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché la deduzione della nullità 'a valle' dell’intesa sull’Euribor era generica e non indicava elementi essenziali, come il coinvolgimento di una parte nelle intese, la conoscenza delle stesse o l’intento di conformare il contratto al risultato dell’illecito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità della clausola usuraria e la non debenza di interessi oltre soglia.
richiamato per la nozione di usura e per il computo del tasso rilevante.
art. 2, comma 4, L. n. 108/1996
evocato in tema di determinazione del tasso soglia e, nel ragionamento della Corte territoriale, applicato con la maggiorazione di 2,1 punti per gli interessi moratori.
art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000 conv. in L. n. 24/2001
richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina antiusura.
richiamato in relazione alla pretesa capitalizzazione e difformità del piano di ammortamento.
richiamato per sostenere l’applicazione del tasso legale in difetto di valida pattuizione sugli interessi.
richiamato per la determinabilità dell’oggetto della clausola sugli interessi e del rinvio all’Euribor.
richiamato quale norma di nullità per usura, indeterminatezza o illiceità del parametro Euribor.
richiamato per sostenere la nullità parziale della clausola sugli interessi e la sopravvivenza del contratto.
richiamato per la sostituzione automatica con il tasso legale in caso di nullità delle condizioni economiche.
richiamato in tema di capitalizzazione e condizioni economiche del rapporto bancario.
art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000
richiamato sulla disciplina dell’anatocismo nei rapporti bancari.
richiamato per la dedotta nullità della clausola conseguente a intesa restrittiva della concorrenza.
art. 101 TFUE
richiamato per l’illiceità anticoncorrenziale del parametro Euribor.
art. 53 Accordo EEA
richiamato in parallelo alle norme antitrust europee.
richiamato dai ricorrenti nel quadro della tutela bancaria e della trasparenza.
richiamati per censurare la valutazione delle prove e degli elementi istruttori.
utilizzato dalla Corte come parametro di specificità del ricorso, violato dal terzo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.
base dell’inammissibilità dei primi due motivi, perché la sentenza impugnata si era conformata alla giurisprudenza di legittimità.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la declaratoria di inammissibilità nei casi di manifesta infondatezza.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contrastare un orientamento ormai consolidato della Corte senza offrire argomenti nuovi idonei a mutarlo, specie se la sentenza impugnata si è conformata a tale giurisprudenza.
- In tema di mutui bancari, la verifica dell’usura degli interessi moratori segue i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; non è sufficiente sostenere in astratto l’unitarietà del tasso soglia o la necessità di sommare in modo indifferenziato ogni componente del costo del credito.
- La doglianza sulla indeterminatezza della clausola interessi o sulla difformità tra tasso pattuito e tasso applicato deve essere specifica e coerente; non basta una critica generica al piano di ammortamento o alla disciplina dell’anatocismo per ottenere la nullità della pattuizione.
- La nullità di un contratto bancario 'a valle' di un’intesa anticoncorrenziale richiede allegazioni circostanziate: occorre indicare il coinvolgimento di una parte nell’illecito, la conoscenza dell’intesa e il collegamento funzionale tra il contratto e il risultato dell’illecito; non è sufficiente il mero rinvio a un parametro interessato da indagini antitrust.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare un elevato onere di specificità: deduzioni generiche o meramente assertive determinano l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 366 c.p.c.
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