Cassazione Civile, Ordinanza n. 17015/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2016 contestando alla società la contabilizzazione, in due distinti conti, di costi ritenuti indeducibili ai fini IRES e IRAP e con riflessi sull'IVA. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione l'Amministrazione ha proposto un solo motivo, denunciando la nullità della sentenza di secondo grado per motivazione inesistente o meramente apparente, in violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. Sosteneva che la sentenza impugnata fosse del tutto sganciata dalla controversia effettiva, perché riferita a una vicenda diversa e a soggetti diversi, e che quindi non contenesse una reale ricostruzione delle ragioni della decisione sulle specifiche contestazioni fiscali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: la sentenza di appello era affetta da radicale nullità perché motivata su una vicenda totalmente eterogenea rispetto a quella oggetto del giudizio, con riferimento persino a parti diverse. Di conseguenza la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà rinnovare la decisione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 109, commi 1 e 5, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato quale base della contestazione fiscale sull'indeducibilità dei costi contabilizzati dalla società
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per la conseguente indetraibilità dell'IVA collegata ai costi contestati
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
la sua violazione è stata dedotta per mancanza o apparenza della motivazione della sentenza tributaria
richiamato quale parametro della necessaria motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
invocato a presidio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza
richiamati nella sentenza di merito in relazione alla non imponibilità delle cessioni di materiale pubblicitario trasferito all'estero
Massime di principio
- La sentenza è nulla quando il giudice emette un provvedimento formalmente riferito alle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a una diversa controversia, concernente altri soggetti o un fatto del tutto estraneo al processo.
- Una motivazione che non consente di ricostruire il ragionamento decisorio sulla concreta controversia integra nullità per difetto assoluto di motivazione, deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- L'errore che consiste nell'assegnare alla sentenza il contenuto decisorio di una causa diversa non va trattato come mero errore di fatto revocatorio o come errore materiale, ma come radicale invalidità del provvedimento.
- Quando la sentenza di merito risulta inidonea a formare un valido giudicato sul rapporto controverso, la Corte di cassazione deve cassarla con rinvio affinché il giudice di merito rinnovi la decisione in corretta composizione.
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