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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17015/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2016 contestando alla società la contabilizzazione, in due distinti conti, di costi ritenuti indeducibili ai fini IRES e IRAP e con riflessi sull'IVA. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione l'Amministrazione ha proposto un solo motivo, denunciando la nullità della sentenza di secondo grado per motivazione inesistente o meramente apparente, in violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. Sosteneva che la sentenza impugnata fosse del tutto sganciata dalla controversia effettiva, perché riferita a una vicenda diversa e a soggetti diversi, e che quindi non contenesse una reale ricostruzione delle ragioni della decisione sulle specifiche contestazioni fiscali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: la sentenza di appello era affetta da radicale nullità perché motivata su una vicenda totalmente eterogenea rispetto a quella oggetto del giudizio, con riferimento persino a parti diverse. Di conseguenza la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà rinnovare la decisione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza è nulla quando il giudice emette un provvedimento formalmente riferito alle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a una diversa controversia, concernente altri soggetti o un fatto del tutto estraneo al processo.
  • Una motivazione che non consente di ricostruire il ragionamento decisorio sulla concreta controversia integra nullità per difetto assoluto di motivazione, deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • L'errore che consiste nell'assegnare alla sentenza il contenuto decisorio di una causa diversa non va trattato come mero errore di fatto revocatorio o come errore materiale, ma come radicale invalidità del provvedimento.
  • Quando la sentenza di merito risulta inidonea a formare un valido giudicato sul rapporto controverso, la Corte di cassazione deve cassarla con rinvio affinché il giudice di merito rinnovi la decisione in corretta composizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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