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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32554/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La vicenda nasce dall'incarico conferito da una società in accomandita semplice a una s.r.l. per la cura della contabilità e della gestione fiscale nel periodo 2004-2010. Dopo la revoca dell'incarico, la società riceveva dall'Agenzia delle Entrate tre comunicazioni del 2011: una relativa a un adeguamento a studi di settore asseritamente non autorizzato, una concernente perdite imputate ai soci e applicazione di aliquote ritenute scorrette, una per omesso pagamento IVA emerso da controllo automatizzato. La società proponeva azione risarcitoria contro la consulente per i danni derivanti dagli errori professionali. In appello, a seguito dell'estinzione della società attrice, i soci si costituivano come successori nella titolarità del credito. La Corte territoriale riteneva sì configurabile un inadempimento della convenuta, ma escludeva la prova di un danno risarcibile, osservando che le comunicazioni non erano atti impositivi definitivi e che non risultavano esborsi o riscossioni concretamente subiti. Con il ricorso per cassazione i soci deducevano: 1) violazione degli artt. 1223, 2727, 2729 c.c. e delle norme sul controllo automatizzato ex d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il danno era futuro ma già altamente probabile perché legato all'obbligo giuridico dell'erario di procedere alla riscossione; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 132 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato la mancata allegazione/prova di fatti impeditivi della pretesa erariale non opposta e avesse erroneamente negato rilievo alle comunicazioni come posta passiva necessariamente destinata a riscossione. La società convenuta resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, contestando da un lato la permanenza del credito risarcitorio dopo l'estinzione della società e, dall'altro, l'omessa pronuncia sulle censure relative all'inadempimento e al concorso di colpa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva negato il risarcimento per mancanza di prova di un danno certo o quantomeno altamente probabile: le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate erano sì impugnabili e idonee a rendere conoscibile una pretesa tributaria, ma ciò non equivaleva a prova di un depauperamento patrimoniale, né risultava allegato che vi fosse stata effettiva riscossione mediante cartella o altro atto esecutivo. La Corte ha valorizzato il principio per cui il danno futuro è risarcibile solo se fondato su un'elevata probabilità logica e su elementi obiettivi già attuali, qui mancanti. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento copre solo la perdita o il mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; non basta un pregiudizio meramente eventuale o non ancora concretizzato.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento del danno solo se gli indizi consentono di inferire con elevato grado di probabilità la sua effettiva insorgenza.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva deve essere sorretta da elementi gravi, precisi e concordanti, qui ritenuti mancanti rispetto alla persistenza e quantificazione del pregiudizio.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Le comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato sono atti impugnabili e idonei a portare a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma va letto in modo costituzionalmente orientato: è impugnabile ogni atto che manifesti una specifica pretesa tributaria con le sue ragioni.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale base per un'interpretazione estensiva della tutela giurisdizionale del contribuente contro atti non formalmente autoritativi ma sostanzialmente lesivi.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale che giustifica la tutela giurisdizionale contro pretese tributarie non ancora cristallizzate in cartella o avviso formale.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato a sostegno della necessità di consentire il controllo giurisdizionale degli atti dell'amministrazione che espongano una pretesa tributaria concreta.

  • art. 267 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel contesto del controllo automatizzato e della possibilità di rettifica o definizione della pretesa prima dell'iscrizione a ruolo; il testo non offre però una specifica statuizione autonoma su tale norma.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di allegare e provare il danno incombe su chi lo invoca; la mera esistenza di una comunicazione fiscale non prova l'effettivo depauperamento.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esistente e non apparente, quindi non censurabile sotto il profilo denunciato.

  • artt. 67 e 68 d.l. n. 18 del 2020

    Richiamati solo per escludere che, al momento della decisione, fosse decorso il termine di prescrizione eventualmente invocabile sulla pretesa tributaria.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla diligenza professionale, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia, ma la Corte non vi è entrata per assorbimento dell'incidentale.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per il dovere del giudice di decidere secondo diritto, ma non è stato esaminato nel merito.

  • art. 114 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, senza autonoma decisione della Corte per assorbimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sul tema della valutazione delle prove, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulla valutazione probatoria, ma non esaminato nel merito.

  • art. 1236 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale con riferimento all'asserita rinuncia al credito; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 2492 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di bilancio finale di liquidazione e soci successori; la Corte non ha deciso sul punto per assorbimento.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di estinzione della società e sorte dei rapporti pendenti; la censura è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Ai fini del risarcimento del danno futuro, non è sufficiente la sola eventualità di una pretesa di terzi o di un'azione amministrativa successiva: occorre che il pregiudizio sia fondato su fatti obiettivi già attuali e presenti un elevato grado di probabilità, equiparabile alla certezza.
  • Chi invoca il danno deve allegare e provare non solo l'inadempimento del professionista, ma anche l'effettivo depauperamento patrimoniale o quantomeno la sua concreta e imminente verificazione; la mera ricezione di comunicazioni fiscali non basta.
  • Le comunicazioni di irregolarità dell'amministrazione finanziaria, pur non essendo atti necessariamente autoritativi, sono impugnabili quando contengano una specifica pretesa tributaria con le ragioni fattuali e giuridiche della stessa.
  • L'omessa impugnazione di un avviso bonario non determina automaticamente la cristallizzazione definitiva del debito, se non risulta una successiva iscrizione a ruolo o altra concreta iniziativa di riscossione.
  • Il giudice di merito può negare il risarcimento anche quando accerti l'inadempimento del professionista, se manca la prova del nesso eziologico tra errore e danno effettivo o probabile in modo qualificato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleContenzioso tributarioAccertamento
RamiResponsabilità civileProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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