Cassazione Civile, Ordinanza n. 16050/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal trattamento fiscale di assegni straordinari integrativi del reddito percepiti da un ex dipendente bancario, addetto alla riscossione dei tributi erariali, per gli anni 2008-2011, erogati dal relativo Fondo di solidarietà istituito presso l'INPS. Il contribuente aveva ottenuto inizialmente il rimborso della differenza d'imposta calcolata applicando la tassazione separata; successivamente l'Ufficio ha ritenuto invece applicabile la tassazione ordinaria e ha recuperato le somme mediante iscrizione a ruolo e cartella di pagamento. Il contribuente ha impugnato la cartella e ottenuto l'annullamento in primo grado e in appello. Nel giudizio di legittimità, l'Agenzia ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina speciale dettata dall'art. 59, comma 3, l. 449/1997, del d.m. 24 novembre 2003, n. 375, del d.m. 28 aprile 2000, n. 158, nonché delle norme fiscali richiamate, sostenendo che la tassazione separata non si applica agli addetti alla riscossione dei tributi, ma solo al personale del settore creditizio cui si riferisce la disciplina transitoria collegata all'art. 59 citato. Separatamente, il contribuente ha chiesto la sospensione per adesione a definizione agevolata ex d.l. 119/2018 e ha poi impugnato il diniego di condono, sostenendo che il ruolo avesse natura impositiva e rientrasse nella definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha prima rigettato il ricorso del contribuente contro il diniego di condono, ritenendo che la controversia non rientrasse tra quelle definibili ex art. 6 d.l. 119/2018, perché il ruolo e la cartella impugnati non costituivano il primo atto con cui la pretesa fiscale era stata portata a conoscenza del contribuente, ma un atto di mera riscossione di un credito restitutorio. Esaminato poi il ricorso principale dell'Agenzia, lo ha accolto, affermando che il regime di tassazione separata previsto dal richiamo all'art. 17 TUIR opera solo per il personale e per gli accordi collettivi riconducibili alla disciplina transitoria del settore credito entro il termine del 31 marzo 1998, non per il personale addetto alla riscossione dei tributi regolato dal d.m. 375/2003. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del contribuente; quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
richiamato come regime di tassazione separata applicabile solo nei casi previsti dalla disciplina speciale, non in via generalizzata a tutte le indennità erogate dai fondi di settore
art. 59, comma 3, l. n. 449/1997
norma transitoria che consente la tassazione separata per specifiche indennità erogate nell'ambito di accordi collettivi stipulati entro il 31 marzo 1998 nel settore credito
art. 26, comma 23, l. n. 448/1998
richiamata come interpretazione autentica della disciplina fiscale speciale di cui all'art. 59, comma 3, l. n. 449/1997
art. 2, comma 28, l. n. 662/1996
base normativa istitutiva dei fondi di solidarietà per il sostegno del reddito nei settori interessati da ristrutturazioni aziendali
regolamento istitutivo del fondo per il personale addetto al servizio di riscossione dei tributi, ritenuto non ricompreso nella disciplina fiscale speciale del settore credito
regolamento relativo al fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese di credito, richiamato quale attuazione della disciplina transitoria del settore credito
regolamento specifico per il personale addetto alla riscossione tributi, fondato sull'art. 2, comma 28, l. 662/1996 e non sull'art. 59, comma 3, l. 449/1997
art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018
"controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi"
la definibilità agevolata dipende dal fatto che l'atto impugnato sia il primo atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente, e non dalla sola presenza di discrezionalità amministrativa
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
richiamato dalla parte contribuente per chiedere la sospensione del processo in pendenza di domanda di definizione agevolata
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
citato per analogia in relazione al principio secondo cui anche la cartella può essere primo atto impositivo se è il primo veicolo della pretesa tributaria
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, l'espressione "atti impositivi" va intesa in senso funzionale: è decisivo verificare se l'atto impugnato sia il primo atto con cui il contribuente ha ricevuto conoscenza della pretesa fiscale, non se l'amministrazione abbia esercitato o meno discrezionalità nella quantificazione del debito.
- Quando una cartella o un ruolo non costituiscono il primo atto di contestazione della pretesa fiscale, ma si limitano a recuperare somme già comunicate o già oggetto di un rapporto tributario definito, la controversia non rientra nella definizione agevolata prevista per gli atti impositivi.
- Il regime di tassazione separata previsto per determinate indennità di esodo nel settore credito opera solo entro il perimetro soggettivo e temporale tracciato dalla disciplina transitoria speciale; non è estensibile in via automatica a fondi o rapporti regolati da successivi regolamenti attuativi di diversa base normativa.
- Per individuare il trattamento fiscale applicabile a somme erogate da fondi di solidarietà di settore, occorre confrontare il regolamento istitutivo del fondo e la relativa base legislativa, verificando se essi richiamino espressamente la disciplina agevolativa del settore credito o una disciplina autonoma diversa.
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