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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09758/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli per asserita violazione dell'obbligo di segretezza e abuso della posizione di operatore di sistema incaricato di pubblico servizio: secondo la contestazione, avrebbe consultato illegittimamente il sistema informatico aziendale per estrarre dati e documenti riservati relativi a posizioni debitorie di soggetti indicatigli da un terzo, per poi fornire a quest'ultimo informazioni sulle singole situazioni debitorie. Dopo il rigetto in primo grado e in appello del reclamo, il ricorrente ha proposto tre gruppi di censure: 1) nullità/illegittimità della contestazione disciplinare per genericità e violazione dell'art. 7 Statuto dei lavoratori; 2) omesso esame e violazione di norme sostanziali e processuali perché la Corte d'appello avrebbe fondato la decisione su un diverso fatto storico, cioè un preteso accordo collusivo con il terzo, e non sulla sola trasmissione di visure/informazioni; inoltre sarebbe mancato l'accertamento circa l'esistenza delle deleghe necessarie alla divulgazione dei dati; 3) inutilizzabilità o comunque inidoneità probatoria dei brogliacci/intercettazioni della polizia giudiziaria richiamati in sentenza, perché meri riassunti e non trascrizioni rituali. La Cassazione ha ritenuto infondate le censure sulla specificità della contestazione e inammissibili quelle che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio e alla diversa ricostruzione dei fatti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la contestazione disciplinare fosse specifica, perché idonea a individuare i comportamenti addebitati e il contesto fattuale, e che tale valutazione fosse di merito e non sindacabile in cassazione se congruamente motivata. Ha inoltre affermato che le doglianze sul supposto diverso fatto storico accertato, sulla mancanza di deleghe e sulla forza probatoria dei brogliacci non integravano vizi di legittimità, ma sollecitavano una diversa lettura delle prove, preclusa in sede di legittimità. È stata richiamata la possibilità, nel processo civile, di utilizzare prove atipiche acquisite in altro procedimento, salvo che sia lesa direttamente una posizione costituzionalmente protetta. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 300/1970

    La contestazione disciplinare deve essere preventiva, specifica e tale da consentire al lavoratore l'immediata difesa; la specificità va apprezzata in concreto, senza schemi rigidi.

  • art. 2104 c.c.

    Rileva come parametro dei doveri del prestatore di lavoro, la cui violazione può essere oggetto di contestazione disciplinare specifica.

  • art. 2105 c.c.

    Rileva quale norma che impone obblighi di fedeltà e segretezza, la cui violazione può integrare illecito disciplinare.

  • art. 2119 c.c.

    È il parametro della giusta causa di licenziamento, valutata in relazione alla gravità della condotta addebitata.

  • art. 5 L. 604/1966

    Richiamato nel quadro della disciplina del licenziamento, in relazione alla prova dei fatti posti a base del recesso.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che vi fosse ultrapetizione o decisione su fatto diverso da quello contestato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte ha escluso un vizio di legittimità e ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali indicate dal ricorrente nelle censure di legittimità.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali indicate dal ricorrente nelle censure di legittimità.

  • artt. 266-271 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sull'utilizzabilità delle intercettazioni/brogliacci; la Corte ha escluso che la disciplina dell'inutilizzabilità penale si trasferisca automaticamente nel civile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il datore avesse assolto il proprio onere producendo le relazioni della Guardia di Finanza con le intercettazioni.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al valore probatorio di riproduzioni/meccanismi di rappresentazione; la Corte ha comunque valorizzato le risultanze prodotte e l'assenza di prova contraria.

  • art. 191 c.p.p.

    La Corte ha chiarito che la categoria dell'inutilizzabilità prevista dal processo penale non è rilevante nel processo civile, dove le prove atipiche sono ammissibili salvo lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

  • art. 35 d.lgs. 112/1999

    "Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio. I terzi di cui il concessionario si avvale per l'esercizio della sua attività sono tenuti al segreto di ufficio e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675"

    Richiamato per affermare il vincolo di segretezza sui dati conosciuti dal personale del concessionario e la rilevanza disciplinare della loro indebita divulgazione.

  • art. 32 CCNL 9 aprile 2008 Equitalia

    "Il lavoratore è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio e gli è fatto divieto di svolgere attività contrarie all’azienda … Gli è fatto altresì divieto di interessarsi di pratiche di ufficio per conto di terzi …"

    Utilizzato per fondare l'obbligo di riservatezza e il divieto di occuparsi di pratiche d'ufficio per conto di terzi, come violati dalla condotta accertata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La contestazione disciplinare è valida quando contiene gli elementi necessari ed essenziali per individuare concretamente il fatto addebitato, anche senza un dettaglio minuzioso di ogni circostanza, purché il lavoratore sia posto in condizione di difendersi.
  • La verifica della specificità della contestazione e, più in generale, la ricostruzione del fatto disciplinare sono accertamenti di merito insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logica e congrua.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge o omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Nel processo civile, la disciplina dell'inutilizzabilità propria del processo penale non si applica automaticamente; le prove atipiche sono ammissibili, salvo che la loro acquisizione determini una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti.
  • Il datore di lavoro assolve l'onere probatorio del licenziamento disciplinare producendo gli elementi documentali e investigativi posti a fondamento dell'addebito; il lavoratore deve contrastarli con specifica prova contraria, non con una mera diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di liteProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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