Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01023/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente impugnava la decisione della CTR che, in parte, aveva rigettato il suo appello e, in parte, aveva accolto l'appello incidentale dell'Ufficio, confermando la debenza di sanzioni per il 2011 e ritenendo non applicabile il legittimo affidamento anche per il 2010. La controversia nasceva da avvisi di pagamento per indennità di mora e interessi relativi al 2007-2008 e da atti di contestazione e irrogazione di sanzioni per il 2010-2011, emessi sul presupposto che la società avesse fruito indebitamente dell'esenzione dall'accisa prevista per l'energia autoprodotta e autoconsumata, pur avendo in realtà acquistato energia da terzi e rivenduta ai consorziati, senza possedere la qualifica di autoproduttore/autoconsumatore. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 10 L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso il legittimo affidamento: per il 2011, valorizzando un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza come mero atto istruttorio e non una fonte idonea a incidere sulla tutela del contribuente; per il 2010, richiamando in modo improprio una successiva verifica fiscale e una precedente pronuncia di legittimità, nonostante in più occasioni l'Amministrazione avesse confermato la sua natura di impresa di autoproduzione e l'esenzione dal tributo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio decidendi della CTR, la quale aveva negato il legittimo affidamento non solo per il 2011, dopo che con il p.v.c. del luglio 2011 era stato reso noto il mutamento interpretativo dell'Amministrazione, ma anche per il 2010, perché dagli accertamenti successivi era emerso che la società non era mai stata, in concreto, un autoproduttore/autoconsumatore, avendo ottenuto l'esenzione sulla base di una rappresentazione non veritiera della propria attività. La Corte ha inoltre richiamato il proprio orientamento secondo cui l'affidamento del contribuente può al più incidere sull'applicazione di sanzioni e interessi, non sulla debenza dell'imposta, e che le circolari e gli indirizzi amministrativi non vincolano né l'Amministrazione né il giudice tributario. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione; il motivo è stato ritenuto non idoneo a colpire la ratio decidendi

  • art. 10 L. n. 212/2000

    la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente può rilevare ai fini dell'esclusione delle sanzioni e, secondo il consolidato orientamento richiamato, degli interessi, ma non incide sulla debenza del tributo

  • art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995

    l'esenzione dall'accisa presuppone che l'energia sia autoprodotta e autoconsumata; non spetta se l'energia è ceduta a terzi/consorziati

  • art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995

    le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio sono obbligate al pagamento del tributo, salvo la specifica esenzione

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/2009

    ritenuto irrilevante in materia fiscale perché concernente il mercato interno dell'energia e non la disciplina tributaria

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta del relatore

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

  • artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.

    richiamati come basi costituzionali del principio di tutela dell'affidamento in ambito tributario

  • art. 2 c.c.

    non citato testualmente nel dispositivo, ma la motivazione richiama i principi generali dell'ordinamento tributario derivanti dalla Costituzione e dal diritto UE

  • art. 23 Cost.

    richiamato per escludere che l'Amministrazione possa creare vincoli normativi tramite interpretazioni circolari

Massime di principio

  • In materia di accise, l'esenzione per l'energia autoprodotta richiede che il soggetto che produce coincida con quello che consuma l'energia; se l'energia è ceduta a terzi o ai consorziati, l'esenzione non spetta per la parte ceduta.
  • Le circolari, risoluzioni e altri indirizzi interpretativi dell'Amministrazione finanziaria non costituiscono fonte di diritti soggettivi né vincolano il giudice tributario; il contribuente che vi si sia conformato non può invocarle per sottrarsi al tributo.
  • La tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente, ex art. 10 Statuto del contribuente, può operare al più per escludere sanzioni e interessi quando vi sia obiettiva incertezza o mutamento interpretativo amministrativo, ma non elimina l'obbligazione tributaria principale.
  • Per riconoscere il legittimo affidamento occorre una situazione realmente incolpevole e non una rappresentazione non veritiera o un utilizzo improprio della disciplina fiscale da parte del contribuente.
  • In cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle norme senza incidere sul fondamento della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.