Cassazione Civile, Ordinanza n. 01023/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente impugnava la decisione della CTR che, in parte, aveva rigettato il suo appello e, in parte, aveva accolto l'appello incidentale dell'Ufficio, confermando la debenza di sanzioni per il 2011 e ritenendo non applicabile il legittimo affidamento anche per il 2010. La controversia nasceva da avvisi di pagamento per indennità di mora e interessi relativi al 2007-2008 e da atti di contestazione e irrogazione di sanzioni per il 2010-2011, emessi sul presupposto che la società avesse fruito indebitamente dell'esenzione dall'accisa prevista per l'energia autoprodotta e autoconsumata, pur avendo in realtà acquistato energia da terzi e rivenduta ai consorziati, senza possedere la qualifica di autoproduttore/autoconsumatore. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 10 L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso il legittimo affidamento: per il 2011, valorizzando un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza come mero atto istruttorio e non una fonte idonea a incidere sulla tutela del contribuente; per il 2010, richiamando in modo improprio una successiva verifica fiscale e una precedente pronuncia di legittimità, nonostante in più occasioni l'Amministrazione avesse confermato la sua natura di impresa di autoproduzione e l'esenzione dal tributo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio decidendi della CTR, la quale aveva negato il legittimo affidamento non solo per il 2011, dopo che con il p.v.c. del luglio 2011 era stato reso noto il mutamento interpretativo dell'Amministrazione, ma anche per il 2010, perché dagli accertamenti successivi era emerso che la società non era mai stata, in concreto, un autoproduttore/autoconsumatore, avendo ottenuto l'esenzione sulla base di una rappresentazione non veritiera della propria attività. La Corte ha inoltre richiamato il proprio orientamento secondo cui l'affidamento del contribuente può al più incidere sull'applicazione di sanzioni e interessi, non sulla debenza dell'imposta, e che le circolari e gli indirizzi amministrativi non vincolano né l'Amministrazione né il giudice tributario. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione; il motivo è stato ritenuto non idoneo a colpire la ratio decidendi
la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente può rilevare ai fini dell'esclusione delle sanzioni e, secondo il consolidato orientamento richiamato, degli interessi, ma non incide sulla debenza del tributo
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
l'esenzione dall'accisa presuppone che l'energia sia autoprodotta e autoconsumata; non spetta se l'energia è ceduta a terzi/consorziati
art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio sono obbligate al pagamento del tributo, salvo la specifica esenzione
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/2009
ritenuto irrilevante in materia fiscale perché concernente il mercato interno dell'energia e non la disciplina tributaria
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta del relatore
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza
artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.
richiamati come basi costituzionali del principio di tutela dell'affidamento in ambito tributario
non citato testualmente nel dispositivo, ma la motivazione richiama i principi generali dell'ordinamento tributario derivanti dalla Costituzione e dal diritto UE
art. 23 Cost.
richiamato per escludere che l'Amministrazione possa creare vincoli normativi tramite interpretazioni circolari
Massime di principio
- In materia di accise, l'esenzione per l'energia autoprodotta richiede che il soggetto che produce coincida con quello che consuma l'energia; se l'energia è ceduta a terzi o ai consorziati, l'esenzione non spetta per la parte ceduta.
- Le circolari, risoluzioni e altri indirizzi interpretativi dell'Amministrazione finanziaria non costituiscono fonte di diritti soggettivi né vincolano il giudice tributario; il contribuente che vi si sia conformato non può invocarle per sottrarsi al tributo.
- La tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente, ex art. 10 Statuto del contribuente, può operare al più per escludere sanzioni e interessi quando vi sia obiettiva incertezza o mutamento interpretativo amministrativo, ma non elimina l'obbligazione tributaria principale.
- Per riconoscere il legittimo affidamento occorre una situazione realmente incolpevole e non una rappresentazione non veritiera o un utilizzo improprio della disciplina fiscale da parte del contribuente.
- In cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle norme senza incidere sul fondamento della decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00980/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00981/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00982/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00983/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00984/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00985/2023 del 16/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →