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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31182/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva confermato la qualificazione penale di vari caricatori e 111 proiettili calibro 9x19 come parti/munizionamento da guerra. Il ricorso denunciava (1) inosservanza dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e vizi di motivazione quanto alla qualificazione del caricatore per munizionamento cal. 5.56 NATO, sostenendo che la classificazione del Banco Nazionale di Prova (che aveva qualificato l'arma AR70 calibro 223 Remington come arma comune da sparo) escludeva la natura di arma da guerra; (2) erronea applicazione di legge e vizi di motivazione nella qualificazione del caricatore come arma da guerra e non come semplice accessorio di arma comune da sparo, richiamando l'art. 1-bis del d.lgs. n. 527/1992 e l'art. 3, comma 3-novies, del d.l. n. 7/2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello competente di Venezia. La Corte ha ritenuto che la precedente pronuncia della Prima Sezione avesse già qualificato tutti i caricatori oggetto di imputazione come relativi ad armi comuni da sparo, perciò al giudice del rinvio era preclusa una diversa valutazione. Inoltre la Corte ha osservato che alcune censure (riguardanti l'art. 1-bis d.lgs. 527/1992 e l'art. 3, comma 3-novies, d.l. n.7/2015) non erano state oggetto del giudizio di annullamento e quindi non potevano essere esaminate nel procedimento di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare vizi di motivazione; la Corte rileva l'obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi alle questioni di diritto decise nella sentenza di annullamento

  • art. 697 cod. pen.

    Norma relativa alla detenzione illecita di armi o materie esplodenti; la corte di appello aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati qualificati con riferimento a questa norma

  • legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2

    Normativa richiamata in relazione al delitto ascritto al ricorrente (disciplina sulle armi)

  • legge n. 110 del 1975, art. 11, comma 2 (Banco Nazionale di Prova)

    Individua il Banco Nazionale di Prova come ente competente per la classificazione delle armi; la valutazione del Banco ha valore vincolante "in negativo" per il giudice quanto all'esclusione dall'elenco delle armi da guerra

  • art. 23 d.l. 6 luglio 2012, n. 95, comma 12-sexiesdecies

    Attribuisce al Banco Nazionale di Prova la funzione di verifica e pubblicazione della qualificazione delle armi nei database pubblici, utilizzata dalla Corte come fonte vincolante per la distinzione arma comune/arma da guerra

  • d.lgs. n. 527 del 1992, art. 1-bis

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che il caricatore non rientra nella definizione di "parte" dell'arma; la Corte ha ritenuto però che tale questione non fosse devoluta dal precedente ricorso di annullamento e quindi non esaminabile in questa sede

  • d.l. n. 7 del 2015, art. 3, comma 3-novies

    Richiamato dal ricorrente come disciplina transitoria applicabile; la Corte ha osservato che la questione non era stata oggetto del giudizio di annullamento e pertanto non poteva essere valutata nel rinvio

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Norma procedurale richiamata in relazione alla mancata richiesta di discussione orale e alla presentazione di requisitoria scritta del P.G. presso la Corte di cassazione

  • Direttiva CEE/477/91

    Citata come riferimento europeo per la categorizzazione delle armi rispetto alla quale il Banco Nazionale di Prova effettua la verifica di corrispondenza

Massime di principio

  • La classificazione operata dal Banco Nazionale di Prova, pubblicata nel suo database, vincola il giudice "in negativo": il giudice non può considerare un'arma come "da guerra" se il Banco l'ha classificata come arma comune da sparo
  • Il giudice del rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione; non è consentito rimettere in discussione questioni di diritto già decise
  • Questioni di diritto o profili normativi non dedotti nel ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio, e non esaminati nella sentenza impugnata, non possono essere presumibilmente discussi per la prima volta nel giudizio di rinvio
  • La qualificazione del singolo componente (es. caricatore) può dipendere sia dalla valutazione tecnica del Banco Nazionale di Prova sia dall'inquadramento normativo (se considerato "parte" dell'arma o semplice accessorio); occorre verificare quale norma e quale accertamento tecnico siano stati effettivamente invocati e posti a fondamento della decisione
  • Se alcuni reati risultano prescritti, il giudice d'appello deve dichiarare l'estinzione ma può comunque accertare gli aspetti qualificatori che influenzano eventuali profili sanzionatori residui o altra imputazione

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