Cassazione Penale, Sentenza n. 31006/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di estorsione pluriaggravata (art. 629 c.p.), con tre censure principali: 1) violazione delle norme sui termini delle indagini (art. 405 c.p.p.) per aver utilizzato dichiarazioni e un'informativa rese dopo la presunta scadenza del termine; si chiedeva che quelle acquisizioni fossero ritenute inutilizzabili perché conseguenti ad una "nuova iscrizione" anziché ad un mero aggiornamento della precedente iscrizione; 2) nullità della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p. e vizio di motivazione, per la mancata trascrizione testuale di un capo di imputazione richiamato per relationem; 3) vizio di motivazione e insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che il contributo contestato a De Vivo non fosse riconducibile all'estorsione ma fosse stato valutato in modo divergente rispetto all'imputazione originaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso in Cassazione inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per aspecificità (mancata indicazione puntuale degli elementi di prova che si vorrebbero esclusi e della loro incidenza sulla "prova di resistenza"). Ha poi chiarito il principio secondo cui il pubblico ministero può procedere a nuova iscrizione quando emergano fatti storico-naturalisticamente diversi, con decorrenza autonoma dei termini d'indagine; diversamente si tratta di semplice aggiornamento e le acquisizioni oltre il termine sarebbero inutilizzabili. Il secondo motivo è stato valutato manifestamente infondato: la mancanza grafica nel richiamo del capo non ha leso il diritto di difesa in quanto la descrizione e il contesto motivazionale hanno consentito conoscenza adeguata delle accuse (ex art. 292 c.p.p.). Il terzo motivo non è stato esaminato nel merito poiché versava interamente in fatto e partiva da una premessa erronea: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale circa la partecipazione di De Vivo agli incontri estorsivi e il suo contributo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; la cancelleria curerà le comunicazioni previste per il detenuto.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma di competenza per il riesame davanti al Tribunale della libertà; indica il rito applicabile per l'impugnazione di misure cautelari
art. 405 cod. proc. pen.
termine di durata delle indagini preliminari: il decorso rileva dalla data di ciascuna iscrizione; la Corte precisa che, se emerge un fatto diverso nella sua configurazione storico-naturalistica, il PM può effettuare una nuova iscrizione che fa decorrere un nuovo termine
art. 335 cod. proc. pen.
registro delle notizie di reato: va distinta la nuova iscrizione (quando emergono fatti diversi) dall'aggiornamento della notizia di reato già iscritta (quando si modifica solo la qualificazione o si precisano circostanze), con effetti diversi sulla utilizzabilità delle prove acquisite
art. 629 cod. pen.
delitto di estorsione contestato al ricorrente; la Corte conferma che le condotte descritte nel capo di imputazione sono compatibili con la fattispecie contestata
art. 416-bis cod. pen.
aggravante per finalità e metodo mafioso: la Corte ritiene che la descrizione contestuale possa integrare l'obbligo di informazione dell'imputato anche quando il richiamo testuale non è perfetto, purché venga assicurata la piena conoscenza delle imputazioni
art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
richiesta di sintesi dell'imputazione: la Corte afferma che la descrizione sommaria è soddisfatta se dall'atto di imputazione e dal contesto motivazionale l'imputato ha immediata e sicura conoscenza del tenore delle accuse
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
norma richiamata per le comunicazioni relative al detenuto; la cancelleria è incaricata di adempiere gli obblighi informativi previsti
Massime di principio
- Se il Pubblico Ministero individua, nel corso delle indagini, un fatto storico-naturalisticamente diverso rispetto alla prima iscrizione, è legittimo procedere a una nuova iscrizione e a fare decorrere un nuovo termine per le indagini; se invece si tratta della stessa vicenda con sola diversa qualificazione o precisazione, occorre aggiornare l'iscrizione e le acquisizioni successive al termine originario possono essere inutilizzabili.
- Chi impugna per inutilizzabilità di atti prodotti dopo la scadenza dei termini delle indagini deve indicare con precisione quali elementi di prova vanno esclusi e dimostrare l'incidenza di tale esclusione sulla complessiva "prova di resistenza": la mancata specificazione rende il motivo aspecifico e inammissibile.
- L'omissione formale nella trascrizione di un capo di imputazione richiamato per relationem non comporta automatica nullità se dal quadro probatorio e motivazionale l'imputato ha comunque rimediato conoscenza piena e possibilità di difesa; la valutazione è sostanziale e non meramente formale.
- La verifica della gravità degli indizi è soprattutto questione di fatto e di valutazione prospettica del giudice delle misure: le censure in Cassazione fondate su ricostruzioni alternative dei fatti devono evitare di riproporre contestazioni essenzialmente valutative o prive di specificità.
- Ricorrere in sede di legittimità contro provvedimenti cautelari richiede motivi puntuali e ben delimitati; argomentazioni generiche o meramente contrappuntistiche sul ruolo dell'imputato nei fatti portano spesso all'inammissibilità o al rigetto e possono aggravare la posizione economica del ricorrente (spese e sanzioni).
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