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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31010/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione articolato in due motivi: (1) nullità/inefficacia della dichiarazione integrativa presentata il 12/01/2018 perché, secondo la difesa, essa sarebbe stata presentata dopo l'inizio dell'accertamento della Guardia di Finanza e dopo un accesso ispettivo, per cui la dichiarazione integrativa non poteva essere utilizzata a escludere il reato contestato (art. 2 d.lgs. 74/2000 in relazione all'art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998 e alla disciplina del ravvedimento); (2) illegittimità della confisca per equivalente disposta in sede di condanna (art. 12-bis d.lgs. 74/2000), perché la confisca diretta sui beni della società non sarebbe stata esperita prima di aggredire il patrimonio della persona fisica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto infondate e generiche le censure, confermando il giudizio di merito che aveva accertato la consumazione del reato (presentazione di una dichiarazione integrativa infedele con indebita detrazione IVA e evasione IRES) e la legittimità della confisca per equivalente. Sul primo motivo la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui la "conoscenza formale" dell'accertamento, idonea a precludere l'uso della dichiarazione integrativa ai fini del ravvedimento/estinzione, è intervenuta solo con la notificazione del processo verbale di constatazione successiva alla presentazione dell'integrativa; sul secondo motivo ha richiamato l'art. 12-bis secondo cui la confisca per equivalente sui beni della persona fisica è legittima se la confisca diretta sulla persona giuridica risulta infruttuosa, gravando sulla ricorrente l'onere di dimostrare la capienza della società. Condanna alle spese processuali e ordine di versare €3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Disciplina il reato dichiarativo (dichiarazione infedele); la Corte ha valutato che il reato si è consumato con la presentazione della dichiarazione integrativa contenente elementi passivi fittizi e che la possibilità di estinzione tramite ravvedimento dipende dalla "conoscenza formale" dell'accertamento.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis

    Legittima la confisca per equivalente: può essere applicata sui beni della persona fisica quando la confisca diretta sui beni della persona giuridica non è fruttuosa; incombe al ricorrente l'onere di dimostrare la capienza della società per escludere la responsabilità patrimoniale del soggetto fisico.

  • d.P.R. 29 settembre 1998, n. 322, art. 2, comma 8

    Stabilisce la disciplina della dichiarazione integrativa; va coordinato con le regole sul ravvedimento. La Corte ha applicato il principio secondo cui la dichiarazione integrativa è ammessa salvo che sia intervenuta una contestazione formale delle violazioni che abbia dato al contribuente "conoscenza formale" dell'accertamento.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, comma 1

    la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza

    Il ravvedimento operoso è precluso se vi è stata "formale conoscenza" dell'attività istruttoria; la Corte ha richiamato la necessità di un accertamento rigoroso sulla sussistenza di tale "conoscenza formale" e ha ritenuto che, nel caso, questa si sia avuta solo con la notificazione del processo verbale di constatazione.

  • d.l. 22 ottobre 2016 (conv. L. 10 dicembre 2016, n. 225) e legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), art. 1, commi 174-178

    Rilevate modifiche legislative che hanno unificato termini per le dichiarazioni integrative e previsto soluzioni di "ravvedimento speciale"; la Corte le cita per inquadrare il principio che la normativa tende a favorire l'emenda spontanea degli errori, purché non vi sia formale contestazione.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    Richiamato quale termine di riferimento per la presentazione delle dichiarazioni integrative ai fini fiscali, nell'ambito della disciplina coordinata con il d.P.R. 322/1998.

Massime di principio

  • La dichiarazione integrativa e il ravvedimento operoso possono estinguere o ridurre profili di responsabilità tributaria e, in casi specifici, influire anche sulla responsabilità penale dichiarativa, purché siano presentati prima della "conoscenza formale" dell'accertamento da parte del contribuente.
  • La "conoscenza formale" dell'accertamento non si identifica automaticamente con l'inizio di controlli o con semplici accessi: occorre valutare se le attività svolte si siano tradotte in atti specifici e pertinenti che abbiano costituito una contestazione formale percepibile dal contribuente; tale valutazione spetta al giudice di merito e non può essere elusa con censure generiche in cassazione.
  • La confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 è legittima quando la confisca diretta sulla persona giuridica non produce risultato utile; il soggetto che contesta la confisca deve dimostrare la capienza patrimoniale della società per escludere l'aggressione del patrimonio personale.
  • In sede di legittimità le doglianze di fatto richiedono allegazioni e prova documentale: censure generiche che non consentono di riesaminare il materiale probatorio o le valutazioni di merito sono manifestamente infondate e portano all'inammissibilità del ricorso.
  • La politica normativa e la giurisprudenza recente privilegiano strumenti che incentivano la compliance e la regolarizzazione spontanea degli errori fiscali, ma preservano l'efficacia dell'attività accertativa una volta che il contribuente abbia acquisito formale conoscenza delle contestazioni.

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