Cassazione Penale, Sentenza n. 31007/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di estorsione pluriaggravata. I motivi articolati in due atti (difensori Pentangelo e Romano) sono tre: (1) violazione di legge per presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni e dell'informativa del 25/11/2022 perché acquisite dopo la scadenza del termine di cui all'art. 405 c.p.p., lamentando che la nuova iscrizione del 15/12/2022 avrebbe dovuto essere un mero aggiornamento e non una nuova iscrizione; (2) nullità della contestazione dell'aggravante ex art. 416-bis c.p. pen. e vizio di motivazione per una presunta omissione nella descrizione del capo richiamato per relationem; (3) vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza: si prospetta che De Vivo non abbia partecipato alle minacce, avendo un ruolo limitato alla fase antecedente (convincimento alla stipula dei contratti) e che manchi prova di accordo preventivo o di partecipazione alle attività intimidatorie.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'ordinanza impugnata. Motivazioni: il primo motivo è inammissibile per aspecificità (il ricorrente non ha indicato con precisione quali elementi andassero esclusi e quale incidenza avrebbero sulle risultanze complessive); il secondo è manifestamente infondato perché la descrizione sommaria dell'atto è risultata sufficiente a garantire il diritto di difesa; il terzo è inammissibile essendo interamente devoluto al merito (richiesta di diverso apprezzamento dei fatti) e la valutazione dei giudici di merito non è manifestamente illogica. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; conferma della misura cautelare applicata.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma che disciplina la competenza del Tribunale della libertà; richiamata quale titolo dell'ordinanza impugnata
art. 335 cod. proc. pen.
disciplina l'iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato; la Corte distingue tra nuova iscrizione (necessaria se emerge un fatto diverso storico-naturalisticamente) e semplice aggiornamento (se si precisa o si riqualifica la stessa notizia), con conseguenze sui termini di indagine
art. 405 cod. proc. pen.
stabilisce i termini di durata delle indagini preliminari; la Corte valuta l'operatività dei termini in relazione a nuove iscrizioni o ad aggiornamenti della notizia di reato
art. 416-bis cod. pen.
aggravante per il metodo e la finalità mafiosa; la Corte ritiene che la descrizione sommaria dell'aggravante possa essere soddisfatta anche per relationem se dall'insieme dell'imputazione e della motivazione l'indagato ha conoscenza immediata e certa dell'accusa
art. 292, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
richiesta di applicazione della misura cautelare: la Corte richiama che la descrizione sommaria del fatto prevista dalla norma può essere compiuta anche in forma sintetica purché informi adeguatamente l'indagato
Massime di principio
- Se il pubblico ministero ritiene emerso un "fatto diverso" (diversa configurazione storico-naturalistica: condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo/luogo/persona) deve procedere a nuova iscrizione e decorre autonomamente un nuovo termine di indagine; se invece si tratta di mera precisazione o riqualificazione della stessa notizia, si deve aggiornare l'iscrizione e non sono utilizzabili gli atti acquisiti dopo la scadenza del termine originario
- In un ricorso per cassazione che denunzia l'inutilizzabilità di atti posti dopo il termine, è necessario indicare con precisione quali elementi vadano esclusi e dimostrare l'incidenza dell'espunzione sulle risultanze complessive (prova di resistenza); l'omessa specificazione rende il motivo inammissibile
- La descrizione sommaria dell'accusa (anche dell'aggravante) è valida se dal contesto motivazionale e dagli atti emerge in modo chiaro e immediato il contenuto dell'addebito, e la mancanza di un richiamo testuale puntuale non comporta automaticamente nullità se non ha pregiudicato il diritto di difesa
- I profili che investono la valutazione della gravità indiziaria e la qualificazione del contributo causale al reato sono, di norma, insiti nella sfera del giudice del merito e difficilmente sindacabili in sede di legittimità se la motivazione non è manifesta illogica; contestazioni che richiedono nuovo apprezzamento probatorio possono essere rigettate per devoluzione al merito
- In casi di concorso nel reato, differenze apparenti tra la contestazione formulata dal PM e la ricostruzione cautelare del giudice non sono necessariamente lesive del diritto di difesa quando la contestazione rimane omogenea nella sostanza e adeguatamente conosciuta dall'imputato
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