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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31007/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di estorsione pluriaggravata. I motivi articolati in due atti (difensori Pentangelo e Romano) sono tre: (1) violazione di legge per presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni e dell'informativa del 25/11/2022 perché acquisite dopo la scadenza del termine di cui all'art. 405 c.p.p., lamentando che la nuova iscrizione del 15/12/2022 avrebbe dovuto essere un mero aggiornamento e non una nuova iscrizione; (2) nullità della contestazione dell'aggravante ex art. 416-bis c.p. pen. e vizio di motivazione per una presunta omissione nella descrizione del capo richiamato per relationem; (3) vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza: si prospetta che De Vivo non abbia partecipato alle minacce, avendo un ruolo limitato alla fase antecedente (convincimento alla stipula dei contratti) e che manchi prova di accordo preventivo o di partecipazione alle attività intimidatorie.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'ordinanza impugnata. Motivazioni: il primo motivo è inammissibile per aspecificità (il ricorrente non ha indicato con precisione quali elementi andassero esclusi e quale incidenza avrebbero sulle risultanze complessive); il secondo è manifestamente infondato perché la descrizione sommaria dell'atto è risultata sufficiente a garantire il diritto di difesa; il terzo è inammissibile essendo interamente devoluto al merito (richiesta di diverso apprezzamento dei fatti) e la valutazione dei giudici di merito non è manifestamente illogica. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; conferma della misura cautelare applicata.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma che disciplina la competenza del Tribunale della libertà; richiamata quale titolo dell'ordinanza impugnata

  • art. 335 cod. proc. pen.

    disciplina l'iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato; la Corte distingue tra nuova iscrizione (necessaria se emerge un fatto diverso storico-naturalisticamente) e semplice aggiornamento (se si precisa o si riqualifica la stessa notizia), con conseguenze sui termini di indagine

  • art. 405 cod. proc. pen.

    stabilisce i termini di durata delle indagini preliminari; la Corte valuta l'operatività dei termini in relazione a nuove iscrizioni o ad aggiornamenti della notizia di reato

  • art. 416-bis cod. pen.

    aggravante per il metodo e la finalità mafiosa; la Corte ritiene che la descrizione sommaria dell'aggravante possa essere soddisfatta anche per relationem se dall'insieme dell'imputazione e della motivazione l'indagato ha conoscenza immediata e certa dell'accusa

  • art. 292, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.

    richiesta di applicazione della misura cautelare: la Corte richiama che la descrizione sommaria del fatto prevista dalla norma può essere compiuta anche in forma sintetica purché informi adeguatamente l'indagato

Massime di principio

  • Se il pubblico ministero ritiene emerso un "fatto diverso" (diversa configurazione storico-naturalistica: condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo/luogo/persona) deve procedere a nuova iscrizione e decorre autonomamente un nuovo termine di indagine; se invece si tratta di mera precisazione o riqualificazione della stessa notizia, si deve aggiornare l'iscrizione e non sono utilizzabili gli atti acquisiti dopo la scadenza del termine originario
  • In un ricorso per cassazione che denunzia l'inutilizzabilità di atti posti dopo il termine, è necessario indicare con precisione quali elementi vadano esclusi e dimostrare l'incidenza dell'espunzione sulle risultanze complessive (prova di resistenza); l'omessa specificazione rende il motivo inammissibile
  • La descrizione sommaria dell'accusa (anche dell'aggravante) è valida se dal contesto motivazionale e dagli atti emerge in modo chiaro e immediato il contenuto dell'addebito, e la mancanza di un richiamo testuale puntuale non comporta automaticamente nullità se non ha pregiudicato il diritto di difesa
  • I profili che investono la valutazione della gravità indiziaria e la qualificazione del contributo causale al reato sono, di norma, insiti nella sfera del giudice del merito e difficilmente sindacabili in sede di legittimità se la motivazione non è manifesta illogica; contestazioni che richiedono nuovo apprezzamento probatorio possono essere rigettate per devoluzione al merito
  • In casi di concorso nel reato, differenze apparenti tra la contestazione formulata dal PM e la ricostruzione cautelare del giudice non sono necessariamente lesive del diritto di difesa quando la contestazione rimane omogenea nella sostanza e adeguatamente conosciuta dall'imputato

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