Cassazione Penale, Sentenza n. 31012/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della responsabilità per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti (art. 73, co. 5, DPR 309/1990). Il ricorrente ha dedotto: mancata correlazione tra capo di imputazione (coltivazione di 18 piante interrate con inflorescenze) e la motivazione che avrebbe valutato anche il possesso di 10 piantine non ancora interrate; affermazione di essere proprietario solo delle 10 piantine non interrate e di non essere proprietario delle 18 piante; tesi di uso personale/non punibilità per le piantine nella busta; vizio nella valutazione della recidiva e nella ponderazione di attenuanti/aggravanti; estinzione del reato per prescrizione, deducendo che la recidiva era applicata illegittimamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la correlazione tra capo di imputazione e sentenza fosse rispettata (la condotta contestata è la coltivazione delle 18 piante; il possesso dei 10 vasetti costituisce elemento probatorio e non un nuovo addebito); la valutazione della titolarità delle piante e la motivazione dei giudici di merito sono logiche e congrue; la tesi di esclusivo uso personale è infondata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite e delle caratteristiche oggettive (18 piante mature con inflorescenze, idonee a produrre effetto drogante) che depongono per finalità di spaccio; la recidiva è stata correttamente valutata dal merito (precesi per reati contro il patrimonio, incluso un furto) e la pena è congrua; la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d'appello considerata l'applicazione dell'aggravante/recidiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
La coltivazione di piante da cui siano estraibili sostanze stupefacenti costituisce reato; la destinazione a uso personale non elimina la responsabilità se non emerge chiaramente che si tratta di una coltivazione domestica, rudimentale e per una produzione modesta.
Codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)
Richiede la corrispondenza tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto che la sentenza non abbia introdotto un nuovo addebito ma abbia utilizzato il possesso dei 10 vasetti come elemento probatorio della coltivazione contestata.
Codice penale, art. 49
La non punibilità per uso personale è applicabile solo in presenza di evidenti elementi che dimostrino la destinazione esclusiva all'uso personale; il caso con 18 piante mature non soddisfa tali requisiti.
Codice penale, art. 133
Criteri di individualizzazione della pena: il giudice di merito deve motivare se la recidiva giustifica un aumento di pena tenendo conto della personalità del reo e delle connotazioni concrete della condotta; qui la motivazione è stata ritenuta adeguata.
Codice di procedura penale, art. 616
Disposizione che consente di imporre le spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna pecuniaria di euro 3.000.
Giurisprudenza: Sez. U, 24/04/2008, n. 28605
Sez. U, 24/04/2008, n. 28605
Affermato il principio che la coltivazione di piante destinabili a stupefacenti è reato a prescindere dalla presunta finalità personale, salvo i casi eccezionali esplicitamente indicati.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 (dep. 16/04/2020) Rv. 278624
Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 (dep. 16/04/2020) Rv. 278624
Dettaglia quando la coltivazione può essere non tipica e non punibile: condotta domestica, scarse tecniche, numero molto limitato di piante e produzione modesta; condizioni non riscontrate nel caso di 18 piante mature.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
Richiama il principio che il giudice di merito deve valutare concretamente se la recidiva traduca un incremento della pericolosità sociale, motivando adeguatamente la decisione; la Corte ha ritenuto motivazione sufficiente nei precedenti del ricorrente.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 34702 del 16/07/2008; Sez. 6, n. 18302 del 27/02/2007; Sez. 2, n. 46452 del 19/03/2008
Riferimenti giurisprudenziali
Ulteriori precedenti relativi ai criteri per l'applicazione della recidiva e alla valutazione del trattamento sanzionatorio.
Sez. U, n. 21 del 11/11/1994 (Cresci) e Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005 (Bracale)
Sez. U, n. 21 del 11/11/1994; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005
Principi sulla computabilità dei termini prescrizionali: l'inammissibilità del ricorso preclude il computo del periodo successivo alla sentenza di secondo grado ai fini della prescrizione.
Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000, n. 186
Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione dell'onere del pagamento alla Cassa delle ammende e alla valutazione dell'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La corrispondenza tra capo d'imputazione e motivazione va valutata nella sostanza: elementi probatori accessori possono essere richiamati nella motivazione se servono a provare il fatto ascritto, purché non costituiscano un nuovo reato non contestato.
- La coltivazione di piante da cui possono essere estratte sostanze stupefacenti è generalmente punibile; l'eccezione per uso personale richiede prove concrete e chiari indici (poche piante, tecniche rudimentali, produzione modesta).
- Per contestare la titolarità o la destinazione d'uso è importante produrre elementi fattuali (proprietà del terreno, modalità di cura, testimonianze, accessi, comunicazioni) che smentiscano la relazione causal-proprietaria ricostruita dal giudice.
- Le valutazioni sulla recidiva e sull'entità della pena rientrano in gran parte nel merito del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di motivazione o logico-giuridici.
- Sotto il profilo della prescrizione, l'applicazione di aggravanti o della recidiva incide sul computo dei termini; inoltre l'inammissibilità del ricorso impedisce il computo del periodo successivo alla sentenza di secondo grado.
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