Cassazione Penale, Sentenza n. 31003/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per tentato omicidio e porto di arma clandestina, deducendo: (1) errata qualificazione giuridica poiché avrebbe mancato l'intenzione di uccidere (al più dolo eventuale) e l'evento non si sarebbe verificato per il malfunzionamento dell'arma, sicché avrebbe dovuto essere riconosciuto il reato di lesioni; (2) nullità/irregolarità per la mancata traduzione/trascrizione in italiano della registrazione in napoletano, richiesta come condizione per il rito abbreviato; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (provocazione e attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.).
La decisione
Il ricorso è rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione in tentato omicidio: i giudici di merito hanno valutato le modalità (colpo esploso a circa 10 cm dalla tempia) e la parte del corpo attinta, desumendo la volontà omicidiaria; l'idoneità del mezzo è valutata ex post con riferimento alla possibilità che l'evento potesse avverarsi, e l'arma, pur malfunzionante, era comunque potenzialmente letale, per cui non sussiste inidoneità assoluta. Quanto alla registrazione, il ricorrente aveva scelto il rito abbreviato 'secco' accettando il processo sugli atti, così da non poter sollevare ora la censura; inoltre la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato l'irrilevanza del contenuto registrato. Infine il diniego delle attenuanti (provocazione e generiche) è stato motivato come esercizio legittimo del potere discrezionale del giudice di merito alla luce della sproporzione della reazione e del possesso di un'arma clandestina. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata.
Norme richiamate
artt. 56 e 575 cod. pen.
Art. 56 e 575 richiamati per il reato di tentato omicidio: la Corte ha confermato che il dolo di uccidere è desumibile dalle modalità dell'azione (colpo ravvicinato alla tempia) e che, ai fini del tentativo, rileva l'idoneità potenziale del mezzo al momento dell'azione
artt. 23, comma 1 n.2 e commi 3 e 4 L. 110/1975
Norme sulla detenzione/porto di arma clandestina; la presenza di arma clandestina ha inciso sulla valutazione della gravità e sul rifiuto delle attenuanti
art. 582 e 585 cod. pen.
Riferimento alle norme sulle lesioni e loro qualificazione: la Corte ha ritenuto che, pur essendosi verificata una lesione non permanente con prognosi di 40 giorni, il fatto ricade nel tentativo di omicidio per la modalità e lo strumento impiegato
art. 49 cod. pen.
Richiamato per il principio dell'impossibilità del reato: la Corte distingue tra impossibilità assoluta (che esclude il tentativo) e mera inefficacia/ malfunzionamento del mezzo; solo l'inidoneità assoluta esclude il tentativo
art. 62 n.2 cod. pen.
Norma sulla provocazione come attenuante: la Corte d'Appello ha ritenuto la reazione sproporzionata e quindi non riconducibile all'attenuante, decisione considerata congrua dalla Corte di Cassazione
art. 62-bis cod. pen.
Disposizioni sulle attenuanti speciali/generiche: la Corte ha ritenuto che l'esercizio di discrezionalità del giudice di merito nel negare le attenuanti non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati in relazione al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e nel riconoscimento delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito
art. 603 cod. proc. pen.
Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: la mancata richiesta di rinnovazione in appello è valutata come rinuncia alla produzione della prova (trascrizione/traduzione) e impedisce la censura in cassazione
Massime di principio
- La sussistenza del dolo omicida si valuta principalmente sulle modalità dell'azione e sulla parte del corpo colpita; frasi minacciose o post factum sono elementi integrativi ma non necessari se l'azione è inequivoca
- Per il tentativo non è necessario che l'evento avesse alta probabilità di verificarsi: è sufficiente che, secondo le condizioni prevedibili dal agente al momento dell'azione, l'evento potesse concretamente verificarsi; solo l'inidoneità assoluta dello strumento/esecuzione esclude il tentativo
- Il malfunzionamento di un'arma non esclude il tentativo se l'arma era comunque potenzialmente idonea a causare l'evento al momento dell'azione
- Chi sceglie il rito abbreviato 'secco' processa gli atti così come sono e, salvo specifiche iniziative (es. richiesta di rinnovazione istruttoria in appello), non può sollevare in cassazione censure relative a prove non acquisite in quel rito
- La provocazione come attenuante richiede una reazione non sproporzionata; una reazione estrema (es. sparare alla tempia) rende insuscettibile il riconoscimento dell'attenuante
- Il riconoscimento o il diniego di circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito discrezionale: se motivata congruamente, non è sindacabile in Cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31006/2023 del 18/07/2023
- Sentenza penale · 18 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31007/2023 del 18/07/2023
- Sentenza penale · 18 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31008/2023 del 18/07/2023
- Sentenza penale · 18 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31010/2023 del 18/07/2023
- Sentenza penale · 18 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31012/2023 del 18/07/2023
- Sentenza penale · 18 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31013/2023 del 18/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →