Cassazione Civile, Ordinanza n. 09893/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
Un pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado l’accertamento dell’illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla cassa professionale sulla pensione di vecchiaia percepita dal 1° aprile 2003, con condanna alla restituzione delle somme trattenute nel quinquennio 2009-2013. La cassa ricorreva in Cassazione sostenendo che il proprio potere di autonomia normativa, riconosciuto dal d.lgs. n. 509 del 1994, le consentisse di introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti già in essere per perseguire l’equilibrio finanziario di lungo periodo. Deduceva la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994, dell’art. 22 del proprio regolamento e delle delibere attuative, nonché delle norme sul principio del pro rata e della normativa successiva (art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995; art. 1, comma 763, l. n. 296 del 2006; art. 1, comma 488, l. n. 147 del 2013; art. 24, comma 24, d.l. n. 201 del 2011), invocando anche gli artt. 3 e 38 Cost. e la sentenza costituzionale n. 173 del 2016. La tesi difensiva era che il prelievo fosse ragionevole, proporzionato, limitato nel tempo e compatibile con il sistema previdenziale privatizzato, quindi legittimamente imposto dalla cassa senza necessità di una specifica previsione legislativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà e riconosciuto il diritto del pensionato alla restituzione delle somme trattenute. Ha ritenuto che l’autonomia degli enti previdenziali privatizzati non consenta di incidere sui trattamenti pensionistici già quantificati e in godimento mediante un contributo di solidarietà, perché tale prelievo non rientra tra le variazioni di aliquote o coefficienti o tra gli altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico consentiti dalla legge. La Corte ha valorizzato il limite del principio del pro rata, la tutela dell’affidamento dell’assicurato e, soprattutto, la necessità di una base legale espressa per imporre una prestazione patrimoniale di questo tipo ai sensi dell’art. 23 Cost. Ha escluso che le norme invocate dalla cassa (incluse quelle del 2006 e del 2013) possano sanare o legittimare un prelievo straordinario e temporaneo su pensioni già liquidate. Conseguentemente, la cassa è stata condannata anche alle spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
primo e secondo motivo di ricorso per violazione di legge
è il parametro processuale attraverso cui la ricorrente ha denunciato la violazione delle norme sostanziali richiamate.
riconosce l’autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati, ma tale autonomia incontra limiti nei contenuti dei provvedimenti e nei principi di legge; non legittima l’imposizione di un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate senza base legislativa.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa
non può giustificare la trattenuta contestata, perché un atto regolamentare dell’ente non può imporre una prestazione patrimoniale in assenza di base legale.
delibera del 28 ottobre 2008
atto attuativo della cassa, ritenuto insufficiente a legittimare il prelievo sui trattamenti in pagamento.
art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995
consente variazioni delle aliquote contributive, dei coefficienti di rendimento o di altri criteri di determinazione del trattamento, ma nel rispetto del principio del pro rata; non comprende la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su pensioni già quantificate.
art. 1, comma 763, l. n. 296 del 2006
fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle casse, ma solo se conformi alla legge; non opera come sanatoria generale di provvedimenti illegittimi.
art. 1, comma 488, l. n. 147 del 2013
non vale come norma interpretativa idonea a rendere legittimo il contributo di solidarietà straordinario e temporaneo, perché la disposizione è riferita alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine e non a prelievi limitati nel tempo su pensioni già maturate.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011
richiamato dalla ricorrente come conferma dell’esigenza di equilibrio finanziario, ma non ritenuto fonte di legittimazione del contributo di solidarietà contestato.
art. 3 Cost.
il principio di ragionevolezza è invocato dalla ricorrente, ma la Corte afferma che la questione decisiva non è la mera ragionevolezza del prelievo, bensì la mancanza di una base legale idonea a imporlo.
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo, ma non idoneo a superare il limite del pro rata e della riserva di legge.
art. 23 Cost.
la Corte qualifica il contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta, che richiede un inequivocabile fondamento nella legge; l’autonomia dell’ente non può sostituire la riserva di legge.
consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario nel controricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
sentenza Corte cost. n. 173 del 2016
non offre appigli alla tesi della cassa: il contributo di solidarietà, pur non essendo tributo, resta una prestazione patrimoniale imposta per legge.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati dispongono di autonomia regolamentare, ma essa è limitata dai parametri legali e non consente di incidere con atti interni su pensioni già liquidate e in godimento mediante prelievi non espressamente previsti dalla legge.
- Le variazioni consentite dall’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995 riguardano aliquote, coefficienti di rendimento e altri criteri di determinazione del trattamento, non la riduzione diretta di prestazioni pensionistiche già quantificate attraverso un contributo di solidarietà.
- Il principio del pro rata tutela le anzianità contributive già maturate e impedisce che modifiche successive peggiorino il trattamento già consolidato, salvo espresso intervento legislativo compatibile con la riserva di legge.
- Le norme che fanno salvi atti e provvedimenti delle casse previdenziali non operano come sanatoria indiscriminata di atti illegittimi, ma ne preservano l’efficacia solo se originariamente adottati nel rispetto della legge.
- Un contributo di solidarietà che incida su pensioni già riconosciute integra una prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale espressa ai sensi dell’art. 23 Cost.; l’assenza di un divieto normativo non equivale a legittimazione del prelievo.
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