Cassazione Civile, Ordinanza n. 32274/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, sulla base di movimentazioni bancarie ritenute riferibili all'attività d'impresa pur essendo i conti formalmente intestati a un socio. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento, ma in appello la CTR aveva riformato la decisione, rilevando che la società, a fronte degli indizi raccolti dall'Ufficio, non aveva fornito prova idonea dell'estraneità dei movimenti bancari all'attività sociale. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, assumendo che la CTR si fosse limitata ad affermare la riferibilità dei conti dei soci all'impresa senza spiegare gli elementi posti a base di tale conclusione; (2) violazione degli artt. 32, comma 7, e 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 7, d.P.R. n. 633/1972, per omesso esame della documentazione prodotta in primo grado, che a detta della ricorrente dimostrava la derivazione delle movimentazioni da attività personali del socio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, censura non proponibile come error iuris e non articolata nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre ribadito che, in presenza di indici sintomatici quali società a ristretta base familiare, conto intestato al socio e movimentazioni non giustificate, opera la presunzione di riferibilità delle operazioni alla società, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che deve essere analitica e specifica. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la doglianza riguardava l'omesso esame di elementi istruttori e non di un fatto storico decisivo, oltre a essere formulata in modo generico e priva dell'indicazione specifica dei documenti, della loro collocazione e della correlazione con i singoli movimenti contestati. La società è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
Le movimentazioni sui conti bancari possono essere poste a base dell'accertamento; la prova contraria dell'estraneità alla attività d'impresa incombe sulla società contribuente. Le indagini bancarie possono estendersi anche ai conti intestati ai soci quando vi siano elementi che ne dimostrino la riferibilità sostanziale alla società.
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
In sede di accertamento delle imposte sui redditi, l'Ufficio può utilizzare dati di conti intestati a soci quando risulti la natura fittizia dell'intestazione o la sostanziale riferibilità dei conti alla società.
Le presunzioni sulle movimentazioni bancarie operano anche ai fini IVA e possono riguardare i conti intestati ai soci, se riferibili alla società.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere denunciata come violazione di legge la mera contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare l'omesso esame di singoli elementi istruttori.
La decisione richiama il ragionamento presuntivo, valorizzando indici sintomatici convergenti per la riferibilità dei conti alla società.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, le presunzioni relative alle movimentazioni sui conti correnti possono operare anche per conti formalmente intestati ai soci di una società di capitali, quando elementi sintomatici rendano plausibile la riferibilità sostanziale dei rapporti alla società.
- Quando l'Amministrazione fonda l'accertamento su indizi gravi, precisi e concordanti, il contribuente deve fornire una prova contraria analitica e specifica, dimostrando per ciascuna movimentazione la sua estraneità all'attività d'impresa o la sua diversa giustificazione.
- In sede di legittimità non è ammissibile trasformare una censura sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione del fatto in una formale doglianza di violazione di legge.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non sussiste per il solo omesso esame di documenti o elementi istruttori, se il fatto storico controverso sia stato comunque considerato dal giudice di merito; il ricorrente deve inoltre indicare specificamente il fatto decisivo omesso e la sua decisività.
- La contestazione dell'utilizzabilità dei movimenti bancari richiede una difesa autosufficiente, con puntuale indicazione dei documenti prodotti, della loro localizzazione processuale e del nesso tra tali documenti e i singoli movimenti accertati.
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