Cassazione Civile, Ordinanza n. 06335/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato, ai fini dell'imposta di registro, il valore di cessione di un ramo d'azienda appartenente a una società poi incorporata. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia e ritenuto legittimo l'atto, valorizzando il contenuto del contratto di cessione, la perizia allegata e i fatturati del ramo ceduto, nonché l'idoneità del compendio a produrre avviamento e ad acquisire commesse. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) motivazione apparente o comunque insufficiente/contraddittoria della sentenza d'appello, perché la CTR avrebbe attribuito al ramo ceduto elementi ulteriori rispetto a quelli effettivamente ceduti e avrebbe sovrapposto impropriamente i fatturati del ramo a beni e fattori non trasferiti; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 460 del 1996 e, in sostanza, censura della determinazione del valore operata dal giudice di merito sulla base della perizia e dei fatturati, richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella successiva fusione che avrebbe azzerato il valore della certificazione SOA, circostanza che la ricorrente assumeva rilevante nella stima del ramo. L'Agenzia ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR non era apparente: la sentenza d'appello esponeva le ragioni del convincimento e superava il solo controllo sul minimo costituzionale della motivazione. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito delle prove, preclusa in sede di legittimità; la CTR aveva correttamente valorizzato la perizia e i fatturati per stimare l'avviamento e il valore del ramo ceduto. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo, poiché, in materia di imposta d'atto, rileva la situazione esistente al momento della stipula dell'atto registrato e non le vicende successive, come la fusione invocata dalla ricorrente. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo se del tutto mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Impone l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la sua violazione rileva quando la motivazione sia solo apparente o manchi del tutto.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario richiede una motivazione effettiva della sentenza, sindacabile nei limiti del minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riformulazione del 2012 non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo il vizio radicale di motivazione inesistente o apparente nei limiti costituzionali.
art. 2, d.P.R. n. 460 del 1996
Richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte ha ritenuto che la censura mascherasse una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.
Richiamato per affermare che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento in materia tributaria è soddisfatto mediante l'indicazione del criterio astratto e delle specificazioni concrete necessarie alla difesa.
I principi di motivazione degli atti amministrativi sono estesi alla materia tributaria tramite l'art. 7 dello Statuto del contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda solo fatti decisivi non considerati; non è configurabile quando si invochino vicende successive all'atto tassato e quindi irrilevanti per l'imposta d'atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge, qui dichiarato sussistente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo nei ristretti limiti del "minimo costituzionale": non basta denunciare insufficienza o contraddittorietà, occorrendo una motivazione inesistente, meramente apparente o incomprensibile.
- La valutazione del materiale probatorio e la stima del valore di un compendio aziendale appartengono al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione sotto forma di violazione di legge o vizio di motivazione.
- In materia di imposta di registro e, più in generale, di imposta d'atto, la base imponibile va determinata con riferimento alla situazione esistente al momento della stipula dell'atto, restando irrilevanti le vicende sopravvenute non risultanti dall'atto stesso.
- L'avviso di accertamento di maggior valore è adeguatamente motivato quando indica il criterio astratto utilizzato e gli elementi concreti necessari a consentire al contribuente la difesa; spetta poi all'Ufficio dimostrare i presupposti del criterio prescelto e al contribuente contrapporre elementi contrari.
- La stima dell'avviamento di un ramo d'azienda può essere desunta anche dalla perizia di parte e dai fatturati storici, purché il giudice dia conto del percorso logico seguito e delle prove considerate.
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