Cassazione Civile, Ordinanza n. 06328/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF emesso per l’anno d’imposta 2011, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione canoni di locazione non dichiarati relativi a un immobile. La contribuente impugnava l’atto sostenendo che i canoni residui non le erano stati corrisposti dalla conduttrice e che il rapporto locatizio doveva ritenersi cessato per effetto del recesso della locatrice a partire dall’aprile 2011. Il primo giudice respingeva il ricorso, mentre il giudice d’appello accoglieva l’impugnazione ritenendo che, sulla base della documentazione prodotta, il contratto fosse risolto e che quindi i canoni successivi non dovessero essere inclusi nell’imponibile. Avverso la sentenza di appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione, non contro il merito dell’accertamento ma esclusivamente contro la liquidazione delle spese: con un primo motivo deduceva violazione dei decreti ministeriali sui parametri forensi, assumendo che la liquidazione operata fosse inferiore ai minimi applicabili in relazione al valore della controversia e riguardasse entrambi i gradi di merito; con un secondo motivo, formulato in via subordinata, denunciava omessa pronuncia e violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per l’ipotesi in cui la sentenza avesse liquidato solo le spese del grado di appello senza provvedere su quelle di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha osservato che la liquidazione delle spese, nel caso concreto, era stata effettuata in misura complessiva per entrambi i gradi di merito e in modo sensibilmente inferiore ai parametri applicabili. Ha determinato il valore della controversia ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, individuandolo nell’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni, e ha quindi riliquidato direttamente le spese del primo e del secondo grado senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto. In definitiva ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, ha liquidato i compensi professionali complessivi per entrambi i gradi in euro 2.274,00, oltre spese generali, rimborso forfetario e accessori di legge; ha poi condannato l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Utilizzato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali del primo grado; la Corte afferma che la liquidazione deve rispettare i parametri applicabili e che lo scostamento rilevante dai minimi consente il sindacato di legittimità e, nel caso concreto, la riliquidazione diretta.
Applicato alla liquidazione del giudizio di primo grado, conclusosi nel 2017, quale testo vigente per determinare i compensi dovuti secondo i parametri forensi.
Applicato alla liquidazione del giudizio di appello, perché la liquidazione delle spese è stata operata con sentenza del 2022; la Corte lo utilizza come parametro tariffario di riferimento.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Per le liti tributarie il valore della controversia va determinato, in caso di liquidazione giudiziale, con riferimento all'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni; tale criterio è usato per stabilire il corretto scaglione tariffario.
Richiamati nel secondo motivo, che ipotizzava un'omessa pronuncia e una scorretta regolazione delle spese; la Corte però non decide su tale censura perché assorbe il tema nel rilievo principale sullo scostamento dai parametri.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla mancata/liquidazione insufficiente delle spese; non costituisce la base decisiva della soluzione adottata.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della censura sulle spese; non è autonomo fondamento della decisione ma parte del quadro normativo invocato.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, va determinato secondo il criterio legale dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, cioè sul tributo al netto di interessi e sanzioni.
- La liquidazione delle spese processuali è sindacabile quando si discosta in modo apprezzabile dai parametri tariffari applicabili; fuori da tali casi, il giudice di merito conserva ampia discrezionalità.
- Se la liquidazione delle spese è manifestamente inferiore ai parametri di riferimento e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può procedere direttamente alla riliquidazione nel merito senza rinvio.
- Quando la decisione di merito regola le spese in modo complessivo per entrambi i gradi, il giudice deve comunque rispettare i parametri vigenti per ciascun segmento processuale e la corretta individuazione del valore della controversia.
- In tema di spese di lite, l'eliminazione del vincolo dei minimi tariffari non esclude che i parametri ministeriali restino criterio di orientamento e misura standard della prestazione professionale ai fini della soccombenza.
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