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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06302/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due garanti personali di un rapporto bancario hanno impugnato la sentenza di merito che aveva respinto le loro domande di nullità di un contratto di finanziamento e di un conto corrente intrattenuti dalla società garantita con la banca, oltre alla richiesta di ricalcolo del saldo, correzione delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi e risarcimento danni; in accoglimento della domanda riconvenzionale della banca erano stati inoltre condannati al pagamento del saldo risultante dai rapporti. I ricorrenti hanno censurato: 1) il mancato ordine di esibizione della documentazione bancaria e il mancato ricorso a CTU contabile; 2) l’erronea verifica dell’usurarietà degli interessi, sostenendo che andassero sommati tasso corrispettivo e moratorio; 3) la ritenuta determinatezza del contratto di finanziamento, che sarebbe stato nullo per indeterminatezza della clausola sugli interessi e del piano di ammortamento; 4) la mancata nullità del finanziamento per difetto di indicazione dei criteri di calcolo degli interessi; 5) la negata usura sopravvenuta sul conto corrente, deducendo anche una possibile variazione unilaterale del tasso da parte della banca; 6) la legittimità della clausola di anatocismo/capitalizzazione degli interessi sul conto corrente; 7) l’omessa pronuncia su commissioni di massimo scoperto e spese; 8) la mancata rilevazione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, invocando il fatto notorio e la rilevabilità d’ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento del successore a titolo particolare del credito controverso nel giudizio di legittimità, ritenendo che il cessionario possa impugnare ma non intervenire in cassazione quando il dante causa sia già costituito. Nel merito ha rigettato integralmente il ricorso, reputando il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e perché ordine di esibizione e CTU sono strumenti discrezionali e residuali; il secondo infondato, perché la verifica dell’usurarietà va compiuta separatamente per interessi corrispettivi e moratori e non mediante sommatoria; il terzo, quarto e sesto inammissibili perché diretti a contestare apprezzamenti di merito sull’interpretazione delle clausole contrattuali e, per l’anatocismo, perché mancava l’indicazione della chiusura del conto e della sua eventuale prosecuzione oltre il 1° dicembre 2014; il quinto inammissibile per novità della questione, non risultando trattata nei gradi di merito; il settimo infondato perché il Tribunale aveva comunque esaminato e respinto le contestazioni sulle condizioni economiche; l’ottavo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi, fondata sulla tardività della produzione documentale relativa all’intesa antitrust. I ricorrenti sono stati condannati alle spese.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 4, T.U.B.

    Il cliente può richiedere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni; in giudizio l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è praticabile solo se la richiesta sia stata previamente rivolta alla banca e questa non vi abbia ottemperato senza giustificazione.

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione è mezzo istruttorio residuale e discrezionale, utilizzabile solo se la prova non sia acquisibile altrimenti e non per supplire al difetto di allegazione/prova della parte.

  • artt. 61, 187, 191, 210 e 263 c.p.c.

    La scelta di disporre o meno consulenza tecnica d’ufficio e ordini istruttori appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile come violazione di legge se non nei limiti del vizio di legittimità pertinente.

  • art. 1815 c.c.

    La nullità della clausola che prevede interessi usurari comporta la non debenza di quel tipo di interessi che ha superato la soglia, e non di tutti gli interessi; la verifica dell’usura va condotta per singola tipologia di interessi.

  • art. 644 c.p.

    La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori.

  • L. 108/1996

    Per la verifica del superamento della soglia usuraria occorre confrontare separatamente interessi corrispettivi e moratori con i rispettivi parametri di riferimento ricavati dai decreti ministeriali.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla determinatezza e validità della clausola interessi, ma le censure sono state respinte/inammissibili perché rivolte alla valutazione del contenuto del contratto.

  • artt. 1325, 1346 e 1418 c.c.

    La dedotta indeterminatezza del contratto o della clausola sugli interessi è questione di interpretazione e accertamento di fatto rimessa al giudice di merito.

  • artt. 116 e 117 T.U.B.

    La determinatezza delle condizioni economiche e la conformità della pattuizione bancaria sono valutate in concreto sulla base del testo contrattuale e degli elementi richiamati.

  • Delibera CICR 9 febbraio 2000

    Rilevante quale disciplina previgente della capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari.

  • Delibera CICR 4 marzo 2003

    Richiamata nel contesto della disciplina della capitalizzazione, ma non decisiva ai fini dell’accoglimento delle censure.

  • art. 120 T.U.B.

    L’evoluzione normativa porta a ritenere non più praticabile l’anatocismo dal 1° dicembre 2014, a prescindere dal momento di adozione della delibera CICR attuativa.

  • art. 1283 c.c.

    La clausola di capitalizzazione deve essere valutata alla luce della disciplina speciale bancaria e della sua evoluzione normativa.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia se il giudice affronta la questione, anche implicitamente, ritenendola infondata.

  • artt. 1418, 1421 e 2697 c.c.

    La nullità va dedotta e provata secondo le regole del giudizio di merito; la censura non può ignorare la reale ratio della decisione, specie quando il rigetto dipende da tardività della prova documentale.

  • artt. 101 e 115 c.p.c.

    Il fatto notorio non può essere invocato per sostituire la produzione documentale tardiva; la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice attribuisce al notorio un significato inesatto.

  • art. 1956 c.c.

    Richiamato dal Tribunale in relazione a una eccezione di liberazione del fideiussore, ma nel giudizio di legittimità la questione è stata ritenuta tardiva o comunque non decisiva rispetto alla ratio della decisione.

  • art. 111 c.p.c.

    Il successore a titolo particolare può impugnare la sentenza, ma non intervenire nel giudizio di cassazione quando il dante causa sia già costituito.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La sentenza di primo grado era stata oggetto di appello dichiarato inammissibile ai sensi della norma.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità dell’appello ha determinato la prosecuzione del giudizio con ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di responsabilità aggravata proposta dalla banca era stata respinta in primo grado.

Massime di principio

  • L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è un mezzo istruttorio residuale e discrezionale: non può essere richiesto per supplire alla carenza di allegazione o prova della parte, e nel settore bancario presuppone la previa richiesta documentale ex art. 119 T.U.B. rimasta ingiustificatamente inevasa.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, ossia non trattate nei gradi di merito e non rilevabili d’ufficio; il ricorrente deve anche indicare di averle tempestivamente dedotte nel merito.
  • In tema di usura bancaria, la verifica del superamento della soglia va compiuta separatamente per interessi corrispettivi e moratori; non è corretta la sommatoria dei due tipi di interessi ai fini del raffronto con il tasso soglia.
  • La sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c. opera con riferimento alla specifica categoria di interessi convenuti come usurari, non comportando automaticamente la non debenza di ogni interesse del rapporto.
  • La valutazione della determinatezza delle clausole contrattuali, della struttura del piano di ammortamento e della corretta interpretazione delle condizioni economiche appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità effettivamente dedotto, non come semplice dissenso sulla lettura del contratto.
  • La questione dell’anatocismo nei rapporti bancari va letta alla luce della disciplina speciale dell’art. 120 T.U.B. e della sua evoluzione normativa: per i rapporti in corso, la verifica della liceità deve considerare anche la data di chiusura del conto e l’eventuale applicazione degli interessi oltre il momento in cui la capitalizzazione non è più consentita.
  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare la decisione, ma non ha, di regola, titolo per intervenire nel giudizio di legittimità se il dante causa è già parte del processo di cassazione.
  • La deduzione di nullità di una garanzia personale per violazione antitrust non può elidere la necessità di una tempestiva produzione documentale; il giudice non è tenuto a sopperire alla tardività probatoria invocando il fatto notorio.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioniProveSpese di liteFideiussione
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseEstinzione anticipataRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaGiudicato

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