Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06336/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato a una società un minor credito Ires per l’anno d’imposta 2012. La CTP aveva accolto il ricorso della società; l’Ufficio aveva proposto appello, ma la CTR Lombardia lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. e computandone la scadenza al 21 febbraio 2018, in relazione a una sentenza di primo grado pubblicata il 21 febbraio 2017 e a un appello notificato il 13-14 marzo 2018. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione dell’art. 11, comma 9, d.l. 50/2017, sostenendo che la sospensione dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili nell’ambito della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione si applicasse anche alla lite in esame, avente ad oggetto una cartella relativa a ruoli formati a seguito di controlli automatizzati/formali. La società controricorrente ha sostenuto invece che la sospensione non si applicasse alle cartelle di pagamento, ritenute meri atti di riscossione, e in subordine ha ribadito la tardività dell’appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso. Ha qualificato la cartella come atto impo-esattivo, poiché avente ad oggetto il recupero di un credito d’imposta, e ha quindi ritenuto la controversia soggetta alla sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 11, comma 9, d.l. 50/2017 per le controversie definibili. Applicando tale sospensione di sei mesi, cumulata con il termine lungo e con la sospensione feriale, ha concluso che il termine per proporre appello scadeva il 21 marzo 2018; pertanto, l’appello dell’Ufficio era tempestivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per l’esame dell’appello e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione si calcola secondo il regime vigente ratione temporis; nel caso concreto, esso era semestrale e, ove ricadente nel periodo di sospensione speciale, si cumula con la sospensione prevista dalla normativa fiscale.

  • art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

    Per le controversie definibili ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, i termini di impugnazione sono sospesi per sei mesi dall’entrata in vigore della norma fino al 30 settembre 2017; la sospensione si applica anche alle controversie aventi ad oggetto cartelle con natura impo-esattiva.

  • artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamati come base del recupero a seguito di controllo della dichiarazione, a conferma della natura del carico oggetto della cartella.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come ulteriore base normativa di liquidazione/controllo automatizzato, utile a qualificare il tipo di controversia.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    La cartella, quando costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente, è impugnabile anche nel merito; ciò è indice della sua natura non meramente esecutiva ma impo-esattiva.

Massime di principio

  • La sospensione speciale dei termini di impugnazione prevista per la definizione agevolata dei carichi si applica anche alle controversie relative a cartelle di pagamento che costituiscano il primo atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente e abbiano natura impo-esattiva.
  • Ai fini del computo del termine lungo di impugnazione, la sospensione di sei mesi si aggiunge al termine processuale ordinario e si coordina con la sospensione feriale, senza che il termine resti sospeso fino a una certa data per poi riprendere a decorrere per il residuo.
  • Se il termine ex art. 327 c.p.c. scade nel periodo coperto dalla sospensione speciale, esso viene prorogato di sei mesi; la durata della sospensione resta invariata anche se si sovrappone al periodo feriale.
  • La qualificazione dell’atto come meramente riscosso o come atto impo-esattivo è decisiva per stabilire l’applicabilità delle agevolazioni e delle sospensioni collegate alla definizione delle controversie fiscali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.