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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06322/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR della Lombardia che, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo il preavviso di fermo amministrativo relativo al suo motoveicolo e gli atti presupposti, tra cui cartella di pagamento e avviso di accertamento. La controversia verteva in particolare sulla ritualità della notificazione dell'avviso di accertamento eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e della l. n. 890/1982: secondo il ricorrente, la CTR aveva erroneamente considerato perfezionata la notifica nonostante mancasse in giudizio la cartolina di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito del plico (la cd. seconda raccomandata). Con il primo motivo denunciava omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 8, comma 2, l. 890/1982; con il secondo deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che non fosse stata provata la conclusione del procedimento notificatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo profilo del primo motivo, osservando che la CTR non aveva affatto trascurato il tema della seconda raccomandata, ma aveva ritenuto superflua la produzione dell'avviso di ricevimento, reputando sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa e il decorso di dieci giorni. Ha invece accolto il secondo profilo del primo motivo e il secondo motivo, applicando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nelle notifiche postali di atti impositivi o processuali non consegnati per assenza o irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede necessariamente la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente dimostrare la sola spedizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che, pur in assenza di una formale rubricazione dei motivi, la loro lettura consentisse di ricondurli ai vizi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., nel rispetto del canone di vincolatività della critica.

  • art. 8 l. n. 890/1982

    Per il perfezionamento della notifica a mezzo posta, la prova non può limitarsi alla spedizione della raccomandata informativa, ma deve risultare la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito.

  • art. 140 c.p.c.

    Nel procedimento notificatorio in caso di assenza o irreperibilità relativa del destinatario, la Corte ha affermato che la prova del perfezionamento richiede l'avviso di ricevimento della seconda raccomandata, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.

  • artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

    Sono stati richiamati dalle Sezioni Unite come base per un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notifica postale.

Massime di principio

  • Nelle notifiche a mezzo posta di atti impositivi o processuali, quando la consegna non avvenga per rifiuto, assenza temporanea o assenza/inidoneità di altre persone abilitate alla ricezione, il perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere provato mediante produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito.
  • La sola prova dell'avvenuta spedizione della comunicazione di avvenuto deposito non è sufficiente a dimostrare la regolarità e il perfezionamento della notifica.
  • Ai fini del controllo di legittimità, un motivo di ricorso può essere ritenuto ammissibile anche se non formalmente rubricato correttamente, quando dal suo contenuto sia chiaramente riconoscibile il vizio dedotto.
  • In caso di falsa applicazione delle norme sulla notificazione, la decisione che reputi perfezionata la notifica senza la prova documentale richiesta deve essere cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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