Cassazione Civile, Ordinanza n. 06325/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso delle maggiori somme trattenute come imposta sulla pensione integrativa erogata dall'INPS, chiedendo il ricalcolo dell'aliquota al 15% ai sensi dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005. La Commissione tributaria regionale aveva però respinto la domanda ritenendo applicabile, per i dipendenti pubblici, la disciplina previgente, in base all'art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005 e in assenza del decreto attuativo previsto dalla l. 243/2004. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, e 23, comma 5, d.lgs. 252/2005, nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che, essendo già spirato il termine per l'emanazione del decreto attuativo della delega, la disciplina previgente non poteva continuare ad applicarsi e doveva invece trovare applicazione anche ai pubblici dipendenti il regime fiscale più favorevole introdotto dal d.lgs. 252/2005.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005 nella parte in cui mantiene per i dipendenti pubblici il regime fiscale previgente, osservando che tale disciplina determinava un trattamento deteriore rispetto a quello dei dipendenti privati pur in presenza di fattispecie sostanzialmente omogenee. Ha inoltre richiamato un precedente di legittimità sulla inapplicabilità ratione temporis del nuovo regime ai cd. vecchi iscritti e vecchi fondi nei limiti temporali indicati dalla norma. In conclusione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005
prevede una tassazione agevolata del 15% per le prestazioni delle forme pensionistiche complementari; la contribuente ne invocava l'applicazione al proprio trattamento pensionistico integrativo.
art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005
la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui, per i dipendenti pubblici, manteneva il regime fiscale previgente anziché quello più favorevole del d.lgs. 252/2005.
art. 1, comma 2, lettera p), l. 243/2004
norma di delega per l'emanazione del decreto attuativo richiamato dalla disciplina transitoria, la cui mancata attuazione non giustificava la permanenza del regime deteriore nei termini ritenuti dalla CTR.
art. 76 Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la scadenza della delega e l'impossibilità di protrazione della disciplina previgente oltre il termine fissato.
art. 3 Cost.
parametro della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005 per irragionevole disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati.
art. 18 d.lgs. 124/1993
richiamato dalla ricorrente per qualificare la pensione integrativa percepita come forma pensionistica complementare.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
norma processuale posta a base del ricorso per cassazione, per dedurre violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
art. 23, comma 7, d.lgs. 252/2005
richiamato nel precedente di legittimità riportato dalla Corte per delimitare l'ambito temporale del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 per i vecchi iscritti a vecchi fondi.
Massime di principio
- In materia di previdenza complementare, il regime fiscale agevolato introdotto dal d.lgs. 252/2005 non può essere escluso per una categoria di lavoratori quando la disciplina transitoria produca un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a soggetti in posizione sostanzialmente omogenea.
- La disciplina transitoria che mantenga per i dipendenti pubblici un regime fiscale previgente meno favorevole, in attesa di un decreto attuativo, è illegittima se determina una disparità di trattamento non giustificata rispetto ai dipendenti privati.
- Quando sopravviene una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata dal giudice di merito, la sentenza impugnata va cassata se la decisione si fonda proprio sulla disposizione espunta dall'ordinamento.
- Nel contenzioso tributario in tema di rimborso di imposte trattenute sulle prestazioni previdenziali complementari, la qualificazione della prestazione e la collocazione temporale del montante maturato sono decisive per stabilire quale regime fiscale si applichi.
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