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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06325/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso delle maggiori somme trattenute come imposta sulla pensione integrativa erogata dall'INPS, chiedendo il ricalcolo dell'aliquota al 15% ai sensi dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005. La Commissione tributaria regionale aveva però respinto la domanda ritenendo applicabile, per i dipendenti pubblici, la disciplina previgente, in base all'art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005 e in assenza del decreto attuativo previsto dalla l. 243/2004. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, e 23, comma 5, d.lgs. 252/2005, nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che, essendo già spirato il termine per l'emanazione del decreto attuativo della delega, la disciplina previgente non poteva continuare ad applicarsi e doveva invece trovare applicazione anche ai pubblici dipendenti il regime fiscale più favorevole introdotto dal d.lgs. 252/2005.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005 nella parte in cui mantiene per i dipendenti pubblici il regime fiscale previgente, osservando che tale disciplina determinava un trattamento deteriore rispetto a quello dei dipendenti privati pur in presenza di fattispecie sostanzialmente omogenee. Ha inoltre richiamato un precedente di legittimità sulla inapplicabilità ratione temporis del nuovo regime ai cd. vecchi iscritti e vecchi fondi nei limiti temporali indicati dalla norma. In conclusione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005

    prevede una tassazione agevolata del 15% per le prestazioni delle forme pensionistiche complementari; la contribuente ne invocava l'applicazione al proprio trattamento pensionistico integrativo.

  • art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005

    la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui, per i dipendenti pubblici, manteneva il regime fiscale previgente anziché quello più favorevole del d.lgs. 252/2005.

  • art. 1, comma 2, lettera p), l. 243/2004

    norma di delega per l'emanazione del decreto attuativo richiamato dalla disciplina transitoria, la cui mancata attuazione non giustificava la permanenza del regime deteriore nei termini ritenuti dalla CTR.

  • art. 76 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la scadenza della delega e l'impossibilità di protrazione della disciplina previgente oltre il termine fissato.

  • art. 3 Cost.

    parametro della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005 per irragionevole disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati.

  • art. 18 d.lgs. 124/1993

    richiamato dalla ricorrente per qualificare la pensione integrativa percepita come forma pensionistica complementare.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    norma processuale posta a base del ricorso per cassazione, per dedurre violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 23, comma 7, d.lgs. 252/2005

    richiamato nel precedente di legittimità riportato dalla Corte per delimitare l'ambito temporale del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 per i vecchi iscritti a vecchi fondi.

Massime di principio

  • In materia di previdenza complementare, il regime fiscale agevolato introdotto dal d.lgs. 252/2005 non può essere escluso per una categoria di lavoratori quando la disciplina transitoria produca un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a soggetti in posizione sostanzialmente omogenea.
  • La disciplina transitoria che mantenga per i dipendenti pubblici un regime fiscale previgente meno favorevole, in attesa di un decreto attuativo, è illegittima se determina una disparità di trattamento non giustificata rispetto ai dipendenti privati.
  • Quando sopravviene una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata dal giudice di merito, la sentenza impugnata va cassata se la decisione si fonda proprio sulla disposizione espunta dall'ordinamento.
  • Nel contenzioso tributario in tema di rimborso di imposte trattenute sulle prestazioni previdenziali complementari, la qualificazione della prestazione e la collocazione temporale del montante maturato sono decisive per stabilire quale regime fiscale si applichi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiPensioni
RamiTributiPrevidenza
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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