Cassazione Civile, Ordinanza n. 06327/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella esattoriale relativa all’anno d’imposta 2012, con cui era stata assoggettata a imposta sostitutiva IRPEF una plusvalenza da cessione di azienda per euro 250.000,00. La C.T.R. della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, aveva rideterminato la base imponibile in euro 65.400,00, ritenendo che la plusvalenza dovesse essere tassata solo nella misura effettivamente incassata, poiché il resto del prezzo era stato regolato con effetti bancari poi non onorati. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 109 T.U.I.R. e sostenendo che la plusvalenza da cessione d’azienda si considera conseguita al momento della stipula dell’atto traslativo, secondo il principio di competenza, a prescindere dal pagamento effettivo del corrispettivo. Il contribuente ha resistito eccependo l’inammissibilità del ricorso, assumendo che la censura mirasse in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto sulla mancata realizzazione della plusvalenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità, perché il motivo dell’Agenzia investiva solo la violazione di legge e non contestava l’accertamento di fatto. Ha quindi accolto il ricorso, affermando che la plusvalenza da cessione di azienda va dichiarata nel periodo in cui si realizza formalmente, secondo il criterio di competenza, senza rilievo del mancato o parziale incasso del prezzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la censura per violazione di legge è distinta dalla contestazione dell’accertamento di fatto; se il motivo investe solo l’errore di diritto, non è inammissibile per pretesa rivalutazione del merito
la plusvalenza da cessione di azienda deve essere imputata secondo il principio di competenza nel periodo in cui si realizza formalmente
il componente positivo di reddito va imputato all’esercizio di competenza, indipendentemente dall’effettivo pagamento o incasso
richiamato solo per il deposito di memoria del controricorrente
Massime di principio
- La plusvalenza derivante dalla cessione di azienda va tassata nel periodo d’imposta in cui l’atto traslativo si perfeziona e la plusvalenza si realizza formalmente, in applicazione del principio di competenza.
- Il mancato incasso, anche parziale, del corrispettivo non sposta il momento di imputazione fiscale della plusvalenza, ma può semmai rilevare come componente negativo autonomo in un diverso periodo d’imposta, se ne ricorrono i presupposti.
- Nelle controversie tributarie, il ricorso per cassazione è ammissibile quando censura la violazione di legge senza mettere in discussione l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
- Il contribuente non può scegliere a piacimento il periodo di imposizione della plusvalenza in base agli incassi effettivi, perché ciò violerebbe il criterio di competenza previsto dal T.U.I.R.
Come è indicizzato
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