Cassazione Civile, Ordinanza n. 11786/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento IRPEF recuperando a tassazione la plusvalenza realizzata dalla cessione onerosa di un immobile acquistato l'anno precedente a prezzo inferiore, ritenendo insussistente l'esenzione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Il contribuente aveva inizialmente ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado, ma in sede di rinvio la decisione era stata riformata e il ricorso originario respinto, sulla base di presunzioni ritenute gravi, precise e concordanti circa il mancato utilizzo dell'immobile come abitazione principale. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme sulle presunzioni e della disciplina fiscale, sostenendo che la certificazione anagrafica sulla residenza prevalesse sulle presunzioni contrarie; (2) violazione dell'art. 2729 c.c. per utilizzo di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; (3) violazione dell'art. 67 TUIR e degli artt. 115 e 132 c.p.c., contestando l'irrilevanza del fine speculativo e la motivazione apparente; (4) violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR avesse escluso aprioristicamente il valore indiziario delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, prodotte per provare l'effettiva destinazione dell'immobile a dimora abituale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia per tardività e ha ritenuto inammissibile anche la sua memoria. Nel merito ha respinto il primo e il terzo motivo del ricorso, reputando corretta la ricostruzione della CTR sulla tassabilità della plusvalenza e irrilevante la volontà speculativa, mentre ha accolto il quarto motivo, affermando che nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi fuori dal giudizio non sono inutilizzabili in assoluto, ma possono valere come elementi indiziari da valutare insieme agli altri elementi di prova. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dell'accoglimento e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917 del 1986
La plusvalenza da cessione onerosa di immobile acquistato o costruito da meno di cinque anni è tassabile come reddito diverso, salvo che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita.
Richiamato dal ricorrente per contestare la prevalenza delle presunzioni contrarie rispetto alla prova anagrafica; la Corte non accoglie la censura perché l'esenzione richiede la dimora abituale effettiva, non il solo dato anagrafico.
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate solo se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto assorbito dall'accoglimento del quarto motivo.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata, ma la Corte non vi ravvisa violazione nel punto relativo alla finalità speculativa, che è presunta ex lege.
Richiamato per dedurre motivazione apparente; la Corte esclude che vi sia motivazione apparente sul tema della presunzione di speculatività.
art. 7, D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale non sono inutilizzabili in assoluto, ma hanno valore di indizi e devono essere valutate nel complesso del materiale probatorio.
Disciplina la trattazione camerale del ricorso per cassazione; il controricorso tardivo rende inammissibile anche la memoria illustrativa della parte intimata nel caso concreto.
Richiamato per il termine di notifica/deposito del controricorso nel giudizio di cassazione, applicato ratione temporis.
La mancata osservanza del termine comporta l'inammissibilità del controricorso; di riflesso, nel caso concreto, anche della memoria successiva.
Consente il deposito di documenti nel giudizio di legittimità entro il termine previsto; il contribuente ha prodotto documentazione sulla definizione agevolata, ritenuta però non idonea a determinare cessazione della materia del contendere.
Fondamento del rinvio al giudice di merito per il nuovo esame della controversia conformandosi ai principi di diritto enunciati.
Le spese del giudizio di cassazione sono rimesse al giudice del rinvio.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme agli artt. 384 e 385 c.p.c. per il rinvio e per la disciplina processuale tributaria applicabile.
art. 1, commi 186-202, L. n. 197 del 2022
La definizione agevolata di altra lite tributaria non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere nel giudizio relativo ad un diverso avviso di accertamento, in mancanza di collegamento oggettivo e di prova del pagamento dovuto.
art. 6 CEDU
È richiamato come fondamento del diritto delle parti a introdurre nel processo tributario dichiarazioni di terzi aventi valore indiziario, in funzione di parità delle armi e diritto di difesa.
art. 2, comma 2, D.P.R. n. 597 del 1973
Norma ritenuta inconferente rispetto alla controversia, perché attiene alla nozione di residenza ai fini dell'assoggettabilità all'IRPEF e non alla specifica condizione esimente dell'abitazione principale.
Massime di principio
- La plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un immobile acquistato da meno di cinque anni è, in linea generale, imponibile come reddito diverso; l'esenzione opera solo se l'immobile è stato effettivamente adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo rilevante.
- Ai fini dell'esenzione fiscale per l'abitazione principale rileva la dimora abituale in fatto, non il solo dato anagrafico della residenza.
- L'Amministrazione finanziaria può contrastare le risultanze anagrafiche con elementi presuntivi idonei a dimostrare il mancato uso dell'immobile come abitazione principale; la prova della destinazione abitativa va valutata secondo criteri oggettivi.
- Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi fuori dal giudizio non sono inutilizzabili in assoluto: hanno natura indiziaria e devono concorrere alla valutazione complessiva del quadro probatorio, senza essere escluse aprioristicamente.
- La volontà speculativa del cedente non è elemento decisivo autonomo quando la legge presume ex lege la speculatività della cessione infraquinquennale non esentata; ciò che conta è la ricorrenza dei presupposti oggettivi dell'imposizione o dell'esenzione.
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