Cassazione Civile, Ordinanza n. 21397/2026 del 23/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla concessione, a favore di una società, di un contributo pubblico nell'ambito di un programma regionale volto a sostenere l'imprenditorialità giovanile e femminile nel settore turistico, destinato all'acquisto di due imbarcazioni da utilizzare per attività di charter nautico. A seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, l'amministrazione ha revocato il contributo e chiesto la restituzione delle somme. La società ha impugnato la revoca davanti al Tribunale, ottenendo ragione, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione accogliendo l'appello dell'assessorato e dichiarando legittima la revoca, con condanna alla restituzione. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo che l'appello dell'amministrazione fosse inammissibile perché non avrebbe mosso censure specifiche alla sentenza di primo grado; 2) violazione di norme civilistiche e regionali sul contratto e sul bando, sostenendo che non vi fosse inadempimento idoneo a giustificare la revoca e che la Corte territoriale avesse dato rilievo solo all'accertamento della Guardia di Finanza senza considerare la prova raccolta in primo grado; 3) contestazione della sola regolamentazione delle spese di lite in caso di diverso esito della causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato la violazione del principio di specificità ex art. 366 c.p.c., perché il ricorso non riproduceva nei passaggi essenziali l'atto di appello che si assumeva inammissibile; ha inoltre osservato, solo per completezza, che dai passaggi riportati emergeva comunque una critica specifica alla sentenza di primo grado, sufficiente a escludere l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che esso si risolvesse in una censura di merito e nella contestazione della valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione nei termini prospettati. Quanto al terzo motivo, lo ha giudicato meramente ipotetico e privo di autonomia, perché volto solo a prospettare una diversa regolazione delle spese in caso di accoglimento degli altri motivi. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'atto di appello deve contenere censure specifiche alla decisione impugnata, ma non richiede forme sacramentali, un progetto alternativo di sentenza né la trascrizione integrale o parziale della sentenza di primo grado.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, esponendo in modo chiaro e sintetico gli elementi essenziali degli atti e dei documenti rilevanti; la mancanza di tale specificità preclude l'esame diretto degli atti.
La censura può riguardare solo violazioni o false applicazioni di norme di diritto, non una mera rivalutazione del fatto o delle prove.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla qualificazione del rapporto e sulla legittimità della revoca, ma non ritenuti decisivi dalla Corte perché il motivo è stato reputato inammissibile come critica di merito.
Richiamati dalla ricorrente in tema di interpretazione delle disposizioni del bando e delle obbligazioni assunte, ma la doglianza è stata ricondotta a una contestazione fattuale non scrutinabile in cassazione nei termini proposti.
art. 191 L.R. Sicilia n. 32/2000
Invocato per sostenere che la revoca fosse possibile solo in caso di mancanza dei requisiti previsti dal bando; la Corte non ha accolto la tesi perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
circolare 6 settembre 2002, n. 1335
Richiamata come fonte del bando e delle relative prescrizioni, ma non è stata oggetto di una valutazione di merito autonoma in cassazione.
Citato dalla ricorrente, senza che la Corte ne esaminasse nel merito la portata ai fini della decisione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato implicitamente quale regola di distribuzione delle spese di lite, ritenendosi inammissibile la censura che si limitava a prospettare un diverso esito regolatorio ipotetico.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Costituisce il parametro di riferimento per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: quando si deduce l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, occorre riprodurre nei passaggi essenziali l'atto di gravame o comunque indicarne con precisione il contenuto rilevante.
- L'art. 342 c.p.c. non impone formule sacramentali né la redazione di un progetto di sentenza alternativo; è sufficiente che l'appello individui con chiarezza le parti della decisione impugnata e le ragioni della critica.
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, poiché l'apprezzamento delle risultanze istruttorie spetta al giudice di merito.
- Una censura sulle spese di lite è ammissibile solo se deduce una concreta violazione delle regole legali di riparto; non basta prospettare in via ipotetica una diversa regolazione per l'eventualità dell'accoglimento di altri motivi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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