Cassazione Civile, Ordinanza n. 28211/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha chiesto il rimborso della maggiore IRES versata per l'anno d'imposta 2013 in applicazione dell'addizionale dell'8,5% introdotta dall'art. 2, comma 2, del d.l. 133/2013. A fronte del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, ha impugnato il diniego deducendo l'illegittimità costituzionale della disciplina per contrasto con gli artt. 3, 53 e 77 Cost. In cassazione ha articolato tre motivi: (1) violazione dell'art. 77 Cost. per insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge e per inidoneità delle giustificazioni addotte; (2) violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per asserita disparità di trattamento e irragionevolezza dell'addizionale, colpendo solo imprese bancarie e finanziarie e non essendo sorretta da reale finalità redistributiva; (3) reiterazione della questione di legittimità costituzionale della medesima norma. La Corte di legittimità ha esaminato congiuntamente i motivi, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 288/2019 e la propria giurisprudenza successiva, che hanno ritenuto non arbitrario il prelievo straordinario e temporaneo, giustificato dalla copertura finanziaria dell'abolizione della seconda rata IMU e dalla presenza, per il settore finanziario, di uno specifico indice di capacità contributiva. È stato inoltre escluso ogni margine per una nuova rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure di incostituzionalità dell'addizionale IRES del settore bancario e finanziario, perché già dichiarata conforme agli artt. 3, 53 e 77 Cost. dalla Corte costituzionale, e ha escluso che vi fossero elementi nuovi o ragioni per discostarsi dall'orientamento consolidato. Conseguentemente ha confermato la legittimità del diniego di rimborso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre agli ulteriori oneri processuali previsti.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.l. 133/2013
Norma che introduce un prelievo straordinario e temporaneo a carico delle imprese del settore finanziario e creditizio; la Corte la considera legittima perché funzionale alla copertura finanziaria dell'abolizione della seconda rata IMU e non arbitraria.
art. 77 Cost.
La Corte esclude che nel caso vi sia evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza per il ricorso al decreto-legge.
art. 3 Cost.
La Corte esclude la violazione del principio di uguaglianza, ritenendo non irragionevole la diversa imposizione sul settore finanziario rispetto ad altri settori.
art. 53 Cost.
La Corte ritiene che l'addizionale si fondi su uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva del settore finanziario.
art. 81, terzo comma, Cost.
La Corte costituzionale richiama il principio di copertura finanziaria come ratio dell'intervento normativo.
La modifica richiamata dalla Corte costituzionale ha attenuato l'impatto della variazione in aumento e ridotto la prociclicità del sistema fiscale.
art. 1, comma 160, lettera c), numero 1, l. 147/2013
La disposizione ha modificato il regime ordinario IRES e IRAP per gli enti creditizi e finanziari, contribuendo a bilanciare l'imposizione straordinaria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come norma del mezzo di impugnazione per violazione di legge sostanziale.
Richiamato nel ricorso come norma processuale del giudizio tributario di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'addizionale straordinaria IRES applicata a un settore economico può essere ritenuta costituzionalmente legittima se è inserita in un disegno complessivo di copertura finanziaria e di redistribuzione del carico fiscale, senza che ciò integri arbitrarietà dell'imposizione.
- La diversa imposizione su operatori appartenenti a un settore regolato può essere giustificata dall'esistenza di uno specifico indice di capacità contributiva e non richiede il confronto con settori economicamente eterogenei.
- In presenza di una pronuncia della Corte costituzionale già resa sulla medesima disciplina e di un orientamento di legittimità conforme, il giudice di cassazione non è tenuto a rimettere nuovamente la questione al giudice delle leggi se non emergono argomenti nuovi decisivi.
- La valutazione sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge è sindacabile solo nei limiti dell'evidente carenza, non potendo essere sostituita da una diversa lettura delle finalità politiche o finanziarie dell'intervento.
- Quando la disciplina fiscale è temporanea, settoriale e bilanciata da misure compensative, non si configura di per sé una violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
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