Cassazione Civile, Ordinanza n. 03885/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune ha recuperato a tassazione il maggior importo della TARI dovuta per gli anni 2013-2017 da una società operante nella sabbiatura di prodotti metallici. La società ha impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, l'insufficiente motivazione dell'avviso perché fondato su un verbale di sopralluogo non conosciuto o non sottoscritto, l'illegittimo esercizio di poteri istruttori officiosi del giudice tributario, la violazione del principio di capacità contributiva per asserita doppia imposizione su superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali smaltiti autonomamente, la pretesa retroattività dell'accertamento riferito ad annualità precedenti rispetto al sopralluogo e, infine, l'erronea irrogazione delle sanzioni senza applicare il cumulo giuridico e senza considerare cause di non punibilità per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi salvo il sesto, accolto limitatamente alla questione del cumulo giuridico delle sanzioni tributarie. Ha ritenuto infondati i motivi sul contraddittorio endoprocedimentale, sulla motivazione dell'avviso, sui poteri istruttori, sulla dedotta doppia imposizione e sulla pretesa retroattività dell'atto. Ha invece cassato la sentenza impugnata in relazione al solo profilo sanzionatorio, affermando che il regime di continuazione e di cumulo giuridico può applicarsi anche alle sanzioni per tributi locali e che va verificato se le violazioni anteriori e successive alla contestazione debbano essere cumulate o restino escluse. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 41, comma 2
Richiamata dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un diritto al contraddittorio endoprocedimentale, ma la Corte ha escluso che, nel caso di tributo locale non armonizzato, ciò imponga un obbligo generalizzato di contraddittorio.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Invocato dalla ricorrente a sostegno della violazione di principi di buona fede e collaborazione; la Corte non ne ha tratto un obbligo generale di contraddittorio per il tributo in esame.
L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 7
Richiamati per censurare motivazione e conoscibilità dell'avviso di accertamento; la Corte ha richiesto che il ricorso riporti specificamente il contenuto dell'atto impugnato per poter valutare il vizio dedotto.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Richiamato in tema di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'avviso fosse sufficiente perché riproduceva il contenuto essenziale del verbale di sopralluogo.
Invocato per denunciare un asserito ultrapetitum o integrazione officiosa della motivazione; la Corte ha escluso la fondatezza della censura perché l'atto era già motivato e non vi era integrazione postuma della motivazione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
Richiamato sui poteri istruttori del giudice tributario; la Corte ha ribadito che tali poteri non sostituiscono gli oneri di allegazione e prova delle parti e operano solo in funzione integrativa in situazioni di oggettiva incertezza.
art. 53 Cost.
Invocato per sostenere la violazione della capacità contributiva e una doppia imposizione; la Corte ha respinto la doglianza perché non era stata confutata la mancata prova dei presupposti per l'esclusione o riduzione della TARI.
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 639
Richiamato per definire la TARI come tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 646, 684, 685 e 686
Richiamati per evidenziare la disciplina degli obblighi di denuncia e informazione del contribuente nella TARI.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70
Richiamato in via comparativa quale disciplina già prevista per gli obblighi dichiarativi in materia di TARSU.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3
Invocato per contestare la pretesa retroattività dell'accertamento; la Corte ha chiarito che non si trattava di retroattività normativa ma del normale esercizio del potere impositivo entro i termini di decadenza.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2
Richiamato in tema di non punibilità per obiettiva incertezza normativa; la Corte ha rilevato che la questione non era stata adeguatamente allegata e risultava quindi non accoglibile sul punto.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3
Richiamato in relazione alle cause di non punibilità/sanzionabilità; la Corte ha escluso che nel caso emergessero i presupposti della non punibilità senza specifica allegazione.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, comma 5
Ritenuto applicabile anche alle sanzioni per tributi locali; il regime di continuazione attenuata opera per violazioni della stessa indole commesse in più periodi d'imposta.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, comma 6
Interpretato nel senso che la contestazione della violazione segna il momento di interruzione della continuazione, con esclusione delle violazioni successive dal cumulo giuridico.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7, comma 3
Richiamato per definire le violazioni della stessa indole, criterio rilevante anche ai fini del cumulo giuridico delle sanzioni tributarie.
Massime di principio
- Nei tributi locali non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione di legge; la violazione del contraddittorio rileva solo se la disciplina applicabile lo impone espressamente.
- Quando si censura in cassazione la motivazione di un avviso di accertamento, il ricorso deve riportare in modo specifico il contenuto dell'atto e i passaggi ritenuti erronei o omessi, altrimenti la doglianza è inidonea al controllo di legittimità.
- I poteri istruttori officiosi del giudice tributario non sostituiscono l'onere di allegazione e prova delle parti e possono essere esercitati solo in presenza di oggettiva incertezza istruttoria, come integrazione del materiale già acquisito.
- In materia di TARI, la ripresa a tassazione può fondarsi sugli obblighi dichiarativi del contribuente e sulla prova mancata dell'esclusione o riduzione del tributo; il solo richiamo all'autosmaltimento dei rifiuti speciali non basta se non è adeguatamente provato.
- L'esercizio del potere impositivo entro il termine di decadenza non integra retroattività vietata: è distinto dalla retroattività di norme o atti generali e può riguardare annualità pregresse non ancora decadute.
- Le sanzioni tributarie per tributi locali sono soggette al cumulo giuridico e alla continuazione quando si tratti di violazioni della stessa indole commesse in più periodi d'imposta; la contestazione della violazione interrompe il beneficio per i fatti successivi.
- La causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa richiede una specifica allegazione dei dati che la integrano e della sua deduzione nei gradi di merito, non essendo sufficiente un richiamo generico.
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