Cassazione Civile, Ordinanza n. 20853/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria tributaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui la concessionaria comunale ha liquidato l'imposta sulla pubblicità per l'anno 2019, riferita a un messaggio pubblicitario apposto sulla cornice/fascione della pensilina di un distributore di carburante a marchio ENI. La società contribuente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato la pretesa fiscale, sostenendo: (1) la carenza di motivazione dell'avviso, anche perché il giudice di merito aveva richiamato una norma abrogata; (2) l'erroneo uso e valutazione delle prove documentali, perché il fascione non sarebbe stato interamente utilizzato a fini pubblicitari e il logo sarebbe stato limitato a una sola porzione; (3) la violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 507/1993, poiché l'imposta avrebbe dovuto essere calcolata sulla minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario e non sull'intera superficie della pensilina. La resistente ha difeso la correttezza dell'accertamento e della quantificazione dell'imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'avviso conteneva gli elementi essenziali per comprendere presupposti di fatto e di diritto della pretesa, e che il richiamo alla norma abrogata non incideva sulla sufficienza motivazionale. Ha rigettato il secondo motivo perché la censura mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione, e perché non era stata dedotta una vera violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei termini ammessi dalla giurisprudenza. Ha rigettato anche il terzo motivo, ribadendo il principio per cui, ai fini dell'imposta sulla pubblicità, se l'intera faccia dell'impianto o della struttura è utilizzata come veicolo pubblicitario, la base imponibile coincide con l'intera superficie; la verifica se la cornice/fascione sia parte del messaggio pubblicitario è un accertamento di fatto del giudice di merito. Nel caso concreto la CTR aveva accertato che la dicitura ENI costituiva un unicum con il fascione della pensilina, sicché la tassazione sull'intera superficie era coerente con i principi consolidati. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stato invocato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte ha verificato se le censure fossero realmente di diritto oppure, in sostanza, di merito
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
la Corte ha ricondotto la doglianza relativa agli artt. 115 e 116 c.p.c. al vizio processuale corretto, precisando i limiti di deducibilità in cassazione
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato per ricordare che il sindacato sulla valutazione della prova è oggi ammesso solo nei rigorosi limiti del vizio motivazionale
la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove inesistenti o trae da una fonte informativa un dato impossibile da ricondurre ad essa; non è censurabile la mera valutazione delle prove
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova il valore legale di altra prova o se applica un criterio di valutazione diverso da quello prescritto; non se si contesta il mero cattivo apprezzamento del materiale istruttorio
art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'insufficienza motivazionale dell'avviso; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse comunque adeguata
art. 1, comma 162, L. n. 296/2006
richiamato dalla ricorrente sulla motivazione dell'atto; la Corte lo considera soddisfatto dagli elementi contenuti nell'avviso
richiamato ai fini dell'obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte ritiene che l'avviso indicasse sufficientemente i presupposti della pretesa
richiamato come parametro generale di motivazione; la Corte ritiene che l'atto fosse comprensibile nei suoi elementi essenziali
art. 7, commi 1, d.lgs. n. 507/1993
la base imponibile dell'imposta sulla pubblicità va determinata secondo la superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, salvo che l'intera struttura sia effettivamente utilizzata come messaggio pubblicitario unitario
richiamato nella terza censura come norma concorrente sulla disciplina dell'imposta sulla pubblicità
citato nella decisione come disposizione non più vigente alla data dell'accertamento; il suo richiamo da parte del giudice di merito è stato ritenuto inidoneo a fondare l'accoglimento del motivo
richiamato per le memorie depositate nella fase camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 816, L. n. 1690/2019
richiamato nella memoria della ricorrente; la Corte lo giudica inapplicabile ratione temporis e comunque coerente con l'orientamento interpretativo seguito
art. 1, comma 825, L. n. 1690/2019
come modificato dall'art. 1, comma 757, L. n. 207/2024
richiamato nella memoria per il canone unico patrimoniale; la Corte lo considera inapplicabile al caso, ma coerente con il criterio della superficie complessiva del mezzo pubblicitario esclusi gli elementi privi di carattere pubblicitario
Massime di principio
- In tema di imposta sulla pubblicità, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando consenta di comprendere il soggetto passivo, il mezzo pubblicitario, la sua ubicazione e l'importo richiesto; non occorre anticipare le ragioni di merito della controversia sulla corretta estensione della base imponibile.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo nei casi in cui il giudice abbia fondato la decisione su prove inesistenti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non è invece censurabile la semplice contestazione del modo in cui il giudice di merito ha valutato il compendio istruttorio.
- Ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, la superficie imponibile è quella della minima figura geometrica che circoscrive il mezzo pubblicitario; tuttavia, se l'intera faccia o struttura è utilizzata, anche per continuità cromatica o grafica, come veicolo unitario del messaggio, la base imponibile può estendersi all'intera superficie.
- L'accertamento se una cornice, un fascione o una fascia di supporto abbia autonoma rilevanza pubblicitaria oppure sia mera parte tecnica della struttura è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente e non apparente.
- La distinzione decisiva non è tra marchio e supporto in astratto, ma tra elementi privi di carattere pubblicitario ed elementi che, per forma, colore, continuità grafica o funzione evocativa, partecipano al messaggio pubblicitario unitario.
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