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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20818/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso IRPEF richiesto da un contribuente che aveva percepito, per gli anni 2010, 2011 e 2012, compensi corrisposti dall’Amministrazione per funzioni di giudice tributario. Il contribuente sosteneva che tali emolumenti, essendo stati pagati in ritardo rispetto al momento di maturazione, dovessero essere assoggettati a tassazione separata ex art. 17, comma 1, TUIR, anziché a tassazione ordinaria; per questo chiedeva la restituzione dell’imposta versata in eccesso e impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso. La C.T.P. aveva accolto il ricorso del contribuente e la C.T.R. aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 17 TUIR e della sentenza Corte cost. n. 142/2014, perché la C.T.R. avrebbe escluso la rilevanza della distinzione tra ritardo fisiologico e patologico ai fini della tassazione separata; 2) violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c., per motivazione apparente o comunque per una valutazione errata sulla natura del ritardo; 3) violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, perché la C.T.R. aveva dichiarato inammissibile come nuova una questione relativa al limite minimo di rimborso ex art. 1, comma 137, l. n. 266/2005, benché la questione fosse stata già introdotta in primo grado e comunque fosse rilevabile d’ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa alla luce dei principi di diritto affermati; al giudice di rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che la tassazione separata degli emolumenti arretrati presuppone non solo che il pagamento sia avvenuto in un periodo d’imposta successivo, ma anche che il ritardo non sia fisiologico, cioè non rientri nella normale dinamica del rapporto cui il compenso accede. Il solo superamento del 12 gennaio dell’anno successivo non basta, di per sé, a fondare il regime della tassazione separata. Inoltre, la Corte ha rilevato che la C.T.R. aveva erroneamente qualificato come nuova la questione del limite minimo di rimborso, poiché essa era stata già prospettata in primo grado e riproposta in appello.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, TUIR

    emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti

    La tassazione separata è ammessa solo per emolumenti effettivamente arretrati, riferibili ad anni precedenti e percepiti per ragioni non dipendenti dalla volontà delle parti; non basta il mero ritardo nel pagamento oltre il 12 gennaio.

  • art. 51 TUIR

    La regola generale è la tassazione ordinaria nel periodo di percezione; la cassa allargata opera come eccezione per le somme corrisposte entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza d’appello, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato unitamente all’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per dedurre un vizio motivazionale della sentenza di appello; motivo assorbito.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La questione non poteva essere dichiarata nuova se già dedotta in primo grado e riproposta in appello.

  • art. 1, comma 137, legge n. 266 del 2005

    ostativo al rimborso degli importi inferiori a euro 12,00

    La Corte non entra nel merito della norma, ma rileva che la questione relativa al suo effetto ostativo al rimborso era stata già introdotta e quindi non poteva essere trattata come nuova.

  • art. 1183 c.c.

    Indicato, insieme all’art. 97 Cost., come base per un intervento surrogatorio del giudice nella individuazione del termine fisiologico di pagamento in mancanza di una previsione espressa.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato per giustificare il parametro del termine fisiologico di pagamento nei rapporti con la pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Usato come parametro per individuare un termine ragionevole di 120 giorni per il pagamento dei compensi variabili da parte dell’amministrazione.

  • art. 147 legge n. 388 del 2000

    Richiamato quale dato normativo che ha inciso sul termine previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, assunto a parametro temporale.

Massime di principio

  • Ai fini della tassazione separata degli emolumenti da lavoro dipendente o assimilati non è sufficiente che il pagamento avvenga dopo il 12 gennaio dell’anno successivo: occorre che si tratti di redditi realmente arretrati e che il ritardo non sia fisiologico rispetto alla normale dinamica del rapporto.
  • Il ritardo fisiologico, connesso ai tempi tecnici o procedurali ordinariamente necessari per la liquidazione del compenso, non integra di per sé il presupposto della tassazione separata; questa opera solo quando il differimento dipenda da cause giuridiche o comunque estranee alla volontà delle parti.
  • In difetto di una disciplina espressa sui tempi fisiologici di pagamento, il giudice può colmare la lacuna individuando un termine ragionevole, anche mediante il richiamo a parametri normativi che esprimano un congruo spatium adimplendi per l’amministrazione.
  • Nel processo tributario, una questione già proposta in primo grado e riproposta in appello non può essere dichiarata nuova in sede di gravame.
  • Il giudice di appello deve esaminare correttamente la deduzione delle parti senza pretermettere questioni effettivamente introdotte nel giudizio di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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