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Sentenza

Sentenza del 07/06/2021 n. 468 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Liti da riscossione - cartella di pagamento - notifica - contenuto del piego raccomandato - affermazioni di natura confessoria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di intimazione di pagamento fondata su otto cartelle di pagamento; il contribuente contestava la regolarità della notifica delle cartelle e dell'intimazione, sostenendo che i pieghi raccomandati non contenevano le cartelle (erano vuoti) e contestando la conformità delle copie prodotte dall'agente della riscossione, nonché vari vizi formali (mancata sottoscrizione del ruolo, mancanza indicazione del responsabile del procedimento, presunto difetto di notifica ai sensi dell'art.140 c.p.c., decadenza del potere impositivo, ecc.).

La decisione

La Commissione tributaria regionale per la Liguria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, riformando la sentenza della Commissione provinciale della Spezia: ha ritenuto valide le notifiche delle cartelle di pagamento e inammissibili/infondati i rilievi del contribuente. Ha affermato che l'ammissione del contribuente di aver ricevuto i pieghi costituisce confessione della consegna e sposta l'onere probatorio sul contribuente che deduceva che il piego fosse vuoto. Ha riconosciuto rilevanza probatoria alle copie prodotte dall'agente della riscossione e ha chiarito che non era necessario produrre in giudizio gli originali delle cartelle per dimostrarne la notificazione; ha inoltre ritenuto non invalidanti la mancata sottoscrizione dell'intimazione di pagamento, l'assenza di indicazione del responsabile del procedimento e omissioni formali riferite, alla luce delle norme specifiche sull'attività dell'agente della riscossione (art.26 DPR 602/1973) e della validazione informatica dei ruoli. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio: a favore di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE liquidate in €10.000,00 (primo grado) e €8.000,00 (secondo grado) oltre accessori; a favore di AGENZIA DELLE ENTRATE liquidate in €5.000,00 (primo grado) e €4.000,00 (secondo grado) oltre accessori.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31.12.1992, n. 546, art. 11, comma 2

    Rilevato che la norma riguarda la capacità di stare in giudizio e non la rappresentanza tecnica; quindi l'eccezione sollevata dal contribuente circa l'inammissibilità dell'appello per motivi di rappresentanza non è fondata su quella norma

  • d.lgs. 31.12.1992, n. 546, art. 12

    Richiamata come norma dedicata alla rappresentanza tecnica, distinta dall'art.11; utile per valutare se la parte era correttamente rappresentata

  • norma richiamata sulla presunzione (citata come art. 1335 e.e.)

    La consegna del plico al domicilio risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, secondo il principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario; sposta l'onere della prova su chi sostiene che il plico fosse vuoto o diverso

  • codice civile, art. 2719 (citato come art. 2719 e.e.)

    In caso di contestazione della conformità delle copie prodotte, il giudice non può negare automaticamente efficacia probatoria alle copie ma deve valutare le difformità contestate alla luce degli elementi probatori disponibili e delle presunzioni, anche tenendo conto delle attestazioni dell'agente della riscossione sulla conformità con le riproduzioni informatiche

  • Codice di procedura civile, art. 140

    Le formalità previste per la notificazione ai sensi dell'art.140 c.p.c. non sono rilevanti per le cartelle notificate direttamente dall'agente della riscossione ex art. 26 DPR 602/1973; quindi il richiamo del contribuente a tali formalità è infondato nel caso

  • D.P.R. 29.9.1973, n. 602, art. 26

    Consente all'agente della riscossione di notificare cartelle e intimazioni con modalità proprie; ne consegue che non è richiesta la stessa relazione di notificazione prevista per gli ufficiali giudiziari e che non è necessaria ulteriore raccomandata informativa

  • D.P.R. 29.9.1973, n. 602, art. 50, comma 2

    art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973

    Richiamato nel contesto del contenuto dell'intimazione di pagamento; la mancata indicazione del responsabile del procedimento nell'intimazione non costituisce motivo di nullità per gli atti anteriori alle modifiche normative successive

  • d.L. 31.12.2007, n. 248, art. 36, comma 4-quater (conv. L. 28.2.2008, n. 31)

    art. 36, comma 4-quater, d.L. 248/2007 conv. L. 31/2008

    Dopo il 1.6.2008 è prevista l'indicazione di alcuni elementi nelle cartelle, ma per le intimazioni di pagamento anteriori tale requisito non trova applicazione con sanzione di nullità automatica

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, comma secondo

    art. 21-octies, comma secondo, L. 241/1990

    Principio generale in tema di annullamento degli atti amministrativi: l'omissione formale priva di sanzione specifica non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (Statuto del contribuente)

    Norma ritarma 'minus quam perfecta' secondo la sentenza: non prevede sanzione di nullità per omissioni formali e quindi va interpretata con i precetti generali dell'azione amministrativa

  • d.lgs. 31.12.1992, n. 546, art. 15, comma 2, sexies

    Richiesto ai fini della valutazione della riduzione delle spese per l'Agenzia delle Entrate rispetto all'agente della riscossione; rilevato per la quantificazione degli onorari

Massime di principio

  • La produzione dell'avviso di ricevimento o della relata di consegna presuppone la conoscenza dell'atto da parte del destinatario: chi sostiene che il plico fosse vuoto o diverso deve provare tale circostanza (onere della prova a carico del destinatario).
  • La mera contestazione della conformità delle copie fotostatiche prodotte dall'agente della riscossione non comporta automaticamente la loro inefficacia probatoria: il giudice deve valutare le difformità alla luce degli altri elementi istruttori e delle presunzioni, compresa l'attestazione dell'agente sulla conformità con le copie informatiche.
  • Per dimostrare la regolarità della notifica delle cartelle non è sempre necessario produrre gli originali delle cartelle stesse: la copia della relata/avviso e il sistema di validazione informatica dei ruoli possono essere idonei a dimostrare la notificazione.
  • Le notifiche effettuate dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 seguono modalità proprie e non richiedono le stesse formalità (es. relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario) previste in altri procedimenti; omissioni formali isolate (es. mancata sottoscrizione dell'intimazione, mancata indicazione del responsabile) non determinano automaticamente nullità dell'atto se non è prevista una sanzione esplicita.
  • L'ammissione del destinatario circa la ricezione del plico costituisce elemento molto probante (confessione) e può superare le eccezioni avverse circa la mancata consegna o il contenuto del piego.
  • Le questioni relative alla validità formale del ruolo sono mitigate dalla validazione informatica centralizzata, che la giurisprudenza può ritenere sostitutiva della sottoscrizione cartacea del ruolo.

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