Sentenza del 07/06/2021 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Asti
Deducibilità dei costi afferenti assicurazioni volte a coprire il rischio di impresa - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Verifica della deducibilità fiscale dei premi pagati per polizze assicurative volte a tutelare l'attività d'impresa dal rischio connesso alla perdita o invalidità di persone "chiave". In particolare si discuteva se siano deducibili integralmente i costi delle polizze e come trattare le polizze che combinano una componente di rischio (copertura vita/invalidità) con una componente di investimento/risparmio.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che i premi relativi a polizze finalizzate a coprire rischi inerenti l'attività d'impresa (es. assicurazione su persone "chiave") sono deducibili nella misura in cui rappresentano la componente rischio. Se la polizza include sia elementi attinenti al rischio d'impresa sia elementi di investimento finanziario, va esclusa dalla deducibilità la componente finanziaria: la parte fiscalmente deducibile si determina confrontando i prezzi di mercato per la copertura del rischio vita con i premi indicati nella polizza e separando, sulla base di tale confronto (eventualmente con supporto tecnico/attuariale), la quota effettivamente riferibile al rischio d'impresa.
Norme richiamate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986)
Applicazione del principio generale di deducibilità dei costi d'impresa: i premi sono deducibili purché rappresentino costi inerenti all'attività aziendale; la sentenza interpreta che la componente rischio è parte inerente.
Principio di inerenza e competenza fiscale
È stato richiamato il criterio dell'inerenza per separare le voci deducibili (coperture di rischio funzionali all'impresa) da quelle non deducibili (componente di investimento/risparmio).
Criterio probatorio basato sulla comparazione di mercato
La decisione utilizza come metodo di determinazione della quota deducibile la comparazione tra il prezzo di mercato della copertura rischio (pure risk) e il premio effettivamente pagato nella polizza, richiedendo un'analisi tecnico-attuariale per l'eventuale ripartizione.
Massime di principio
- Distinguere sempre, nella polizza, la componente 'rischio' (copertura vita/invalidità su persone chiave) dalla componente 'investimento/risparmio'; deducibile è la sola componente rischio inerente all'attività d'impresa.
- Per determinare la quota deducibile è opportuno ottenere una perizia o analisi attuariale che confronti il premio pagato con i prezzi di mercato per una copertura vita pura (pure risk).
- Il contribuente ha l'onere di provare l'inerenza della spesa: documentazione contrattuale, finalità aziendale della copertura e analisi del prezzo sono fondamentali per resistere a contestazioni dell'Amministrazione finanziaria.
- Se la polizza è strutturata come prodotto assicurativo misto (rischio + risparmio), la parte di premio attribuibile all'investimento non deve essere portata in deduzione; va effettuata un'allocazione proporzionale basata su criteri tecnici.
- In fase di stipula, quando possibile, preferire polizze con separata evidenza delle componenti o clausole che specifichino la finalità di tutela dell'impresa per agevolare la deducibilità; mantenere preventivi di mercato per polizze pure risk come riferimento.
Testo integrale
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