Sentenza del 07/06/2021 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Tempestività del ricorso introduttivo - onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorrente non ha fornito la prova della data di notifica (atto notificato a mezzo posta) né ha dedotto circostanze tali da giustificare l'inversione dell'onere della prova. Non essendovi prova della tempestività, il ricorso è stato dichiarato tardivo e respinto/inascrivibile per mancata dimostrazione della tempestività.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestata la tempestività del ricorso introduttivo: il termine per impugnare è perentorio e decorre dalla data di notifica dell'atto impugnato; la parte resistente ha dedotto la tardività e il giudice ha richiesto la prova della data di notifica.
Norme richiamate
termine perentorio di sessanta giorni (normativa processuale tributaria)
Il termine di 60 giorni decorre dalla data di notifica dell'atto; grava sul ricorrente l'onere di provare la data di notifica mediante idonea documentazione. L'unica eccezione rilevabile è la notificazione nulla, in cui l'Amministrazione deve dimostrare il momento dell'effettiva conoscenza dell'atto.
Massime di principio
- Quando la tempestività del ricorso è contestata, l'onere di provare la data di notifica grava sul ricorrente: è necessario allegare documenti idonei (ricevute, avvisi di ricevimento, attestazioni di notifica).
- Se l'atto è stato notificato a mezzo posta, occorre produrre la prova della data di notifica (es. raccomandata A/R, ricevuta di consegna); in mancanza, il ricorso rischia di essere dichiarato tardivo.
- L'eccezione all'onere probatorio del ricorrente è la notificazione nulla: in tal caso l'Amministrazione deve provare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario se vuole opporre la tardività.
- Se non è possibile produrre documenti comprovanti la notifica, il ricorrente deve dedurre e documentare circostanze che dimostrino un'impossibilità assoluta a reperire la prova (per es. perdita documentale non imputabile) per giustificare l'inversione dell'onere probatorio.
- Per evitare il rischio di inammissibilità per tardività, il ricorrente dovrebbe conservare e depositare sempre la prova di ricezione della notifica e, se possibile, riportare la data di conoscenza effettiva dell'atto con prove accessorie (comunicazioni, contatti, ecc.).
- In caso di contestazione, la documentazione processuale deve essere esaustiva: la mera affermazione sulla tempestività senza prova documentale è insufficiente.
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