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Sentenza

Sentenza del 07/06/2021 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Verbania

Imposte doganali - Importazione - Omessa dichiarazione doganale - Pagamento Iva e diritti doganali - Legittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

omessa/difettosa dichiarazione doganale all'importazione di beni (due orologi). Il ricorrente sosteneva che il comportamento (es. aver indossato gli orologi) non poteva sostituire una dichiarazione formale e contestava l'accertamento dei tributi; l'Amministrazione ha applicato la presunzione legale di importazione definitiva e ha intimato il pagamento di IVA e diritti doganali

La decisione

il giudice ha ritenuto legittimo l'accertamento amministrativo: non è possibile accertare in sede giudiziale la destinazione effettiva della merce in mancanza di una regolare dichiarazione doganale; la nozione di dichiarazione doganale ha contenuto normativo preciso e non è sostituibile da comportamenti come l'indossare il bene; la dichiarazione "nulla da dichiarare" di fronte al ritrovamento di due orologi legittima la presunzione di importazione definitiva e quindi l'applicazione di IVA e diritti doganali

Norme richiamate

  • normativa doganale comunitaria (Codice Doganale dell'Unione)

    la nozione di "dichiarazione doganale" è normativa e formale; senza una dichiarazione non si può determinare la destinazione della merce all'interno o all'esterno del territorio doganale comunitario

  • normativa fiscale in materia di IVA applicabile alle importazioni

    l'assenza di regolare dichiarazione e la presunzione di importazione definitiva legittimano l'applicazione dell'IVA all'importazione

Massime di principio

  • La determinazione della destinazione doganale (consumo interno o esterno al territorio doganale) si fonda sulla dichiarazione doganale formale: senza questa la valutazione spetta all'amministrazione doganale, non al giudice in sede civile/tributaria.
  • Comportamenti materiali del viaggiatore (es. indossare l'oggetto) non equivalgono a una dichiarazione doganale e non spostano automaticamente la destinazione normativa della merce.
  • La dichiarazione "nulla da dichiarare" in presenza di beni soggetti a controllo può attivare la presunzione legale di importazione definitiva, con conseguente obbligo di pagamento di diritti doganali e IVA.
  • In situazioni analoghe, il contribuente/viaggiatore ha l'onere di produrre documentazione valida (es. dichiarazioni doganali, documenti di temporanea importazione, prove di avvenuta esportazione) per sfatare la presunzione di importazione definitiva.
  • Per contestare un accertamento doganale è strategico agire già nella sede amministrativa (procedimenti doganali/ricorsi amministrativi) fornendo la documentazione richiesta; l'assenza di tale documentazione riduce le possibilità di successo in sede giudiziaria.

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