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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13912/2021 del 20/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare del 27 luglio 2016 per ripetute e ingiustificate assenze dal servizio, allontanamento dall'ufficio senza timbratura del cartellino, uso fraudolento del badge con timbrature operate da colleghi per attestare falsamente la presenza e conseguente danno/disservizio per l'Amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del ricorrente, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Bari che a sua volta aveva confermato il rigetto del ricorso di primo grado. La Corte ha ritenuto legittimo il procedimento disciplinare e la sanzione espulsiva in quanto: a) la contestazione degli addebiti era stata deciso collegialmente dall'UPD e formalizzata dal suo presidente; b) la tempestività della contestazione era corretta perché la "notizia di infrazione" utile a dare avvio al procedimento è pervenuta con l'informativa di rinvio a giudizio e non dalle denunce generiche precedenti; c) le prove raccolte (riprese visive e atti di indagine) dimostravano la materialità delle condotte; d) eventuali vizi formali come la mancata protocollazione dei verbali o differenze nella composizione regolamentare dell'UPD non hanno determinato la nullità del procedimento, purché fosse rispettata la terzietà e il diritto di difesa.

Norme richiamate

  • art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001

    Disciplina i termini e le modalità per l'avvio del procedimento disciplinare: il termine decorre dall'acquisizione della "notizia di infrazione" idonea a consentire l'avvio corretto del procedimento; le regole sulle modalità di costituzione dell'UPD non vanno interpretate con eccessivo formalismo e non rendono automaticamente nullo il procedimento in caso di difformità regolamentare, purché sia garantita la terzietà dell'ufficio e il diritto di difesa.

  • art. 7 Statuto dei lavoratori (L. 300/1970)

    Principio di immediatezza della contestazione disciplinare e garanzia del giusto procedimento: tuttavia la Corte precisa che la tempestività va valutata con riferimento al momento in cui l'Amministrazione è in possesso di una notizia circostanziata che consenta di formulare l'addebito.

  • art. 51 d.lgs. n. 165/2001

    Rinvio ai principi del giusto procedimento nel pubblico impiego; conferma che l'azione disciplinare deve rispettare il diritto di difesa e i canoni di correttezza procedimentale.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 5)

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato i limiti di sindacato in cassazione, escludendo la rivalutazione del merito e dichiarando inammissibili censure che mascherano semplice dissenso sulle valutazioni probatorie del giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiama il divieto di omessa pronuncia: la Corte ha osservato che l'omessa pronuncia rileva solo se manchi qualsiasi statuizione su una domanda di merito, non per mancata valutazione di singoli elementi di prova.

  • artt. 2699, 2702, 2703, 2704 c.c.

    Norme sulla prova e sull'onere della prova: il ricorrente sosteneva che il Comune non avesse provato la regolare procedura, ma la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio fosse assolto con i verbali, le riprese visive e gli atti d'indagine acquisiti.

  • art. 1362 c.c. e ss. (canoni di interpretazione)

    Norme sull'interpretazione degli atti unilaterali: la Corte ha ricordato che l'interpretazione degli atti spetta al giudice del merito e in cassazione può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di interpretazione; non è ammesso il mero riesame di merito.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    Norma sulle spese e sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto, e condannato il ricorrente alle spese di giudizio.

  • art. 97 e art. 98 Cost.

    Richiamati come principi costituzionali (imparzialità, buon andamento e responsabilità dei pubblici funzionari) che devono informare l'interpretazione delle norme sul procedimento disciplinare e la composizione degli uffici procedimentali.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 c. 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)

    Norma procedurale utilizzata per consentire al P.M. di depositare conclusioni scritte in sede di Cassazione; citata in relazione al deposito della memoria del P.M.

Massime di principio

  • La contestazione degli addebiti posta in essere dall'UPD non richiede necessariamente la sottoscrizione di tutti i componenti per essere valida: la formazione della volontà deve essere collegiale, ma l'atto formale può essere sottoscritto dal presidente, e atti istruttori o preparatori possono essere compiuti singolarmente senza invalidare l'intero procedimento.
  • La mancata protocollazione di verbali o atti interni non determina di per sé la nullità del procedimento disciplinare, specie nei procedimenti disciplinari del pubblico impiego che hanno natura privatistica; rileva la sostanza (motivazione, data, firma dell'autorità competente) e la possibilità di verificare la terzietà e il rispetto del diritto di difesa.
  • La decorrenza del termine per l'avvio del procedimento disciplinare (art. 55-bis) si collega alla ricezione di una "notizia di infrazione" sufficientemente circostanziata: denunce generiche non fanno decorrere il termine, e la contestazione è tardiva solo se l'amministrazione è rimasta ingiustificatamente inerte pur avendo elementi utili per procedere.
  • Il Tribunale di legittimità non riesamina il merito probatorio: le censure che chiedono la rivalutazione delle prove e delle motivazioni del giudice di merito sono inammissibili in cassazione, salvo specifiche violazioni di diritto.
  • Vizi formali relativi alla composizione regolamentare dell'UPD o ad adempimenti amministrativi interni non incidono automaticamente sulla legittimità della sanzione se è assicurata la terzietà dell'ufficio dei procedimenti e il rispetto del diritto di difesa.
  • Fatti comprovati da riprese video e atti d'indagine, con comportamento difensivo del lavoratore limitato a contestazioni generiche, possono costituire prova idonea a giustificare il licenziamento per grave negligenza e comportamento fraudolento.
  • Quando su fatti disciplinarmente rilevanti è aperto un procedimento penale, l'amministrazione può comunque procedere autonomamente in sede disciplinare; la sospensione è possibile ma non impedisce in assoluto l'irrogazione della sanzione disciplinare.

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