Cassazione Civile, Sentenza n. 13912/2021 del 20/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare del 27 luglio 2016 per ripetute e ingiustificate assenze dal servizio, allontanamento dall'ufficio senza timbratura del cartellino, uso fraudolento del badge con timbrature operate da colleghi per attestare falsamente la presenza e conseguente danno/disservizio per l'Amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del ricorrente, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Bari che a sua volta aveva confermato il rigetto del ricorso di primo grado. La Corte ha ritenuto legittimo il procedimento disciplinare e la sanzione espulsiva in quanto: a) la contestazione degli addebiti era stata deciso collegialmente dall'UPD e formalizzata dal suo presidente; b) la tempestività della contestazione era corretta perché la "notizia di infrazione" utile a dare avvio al procedimento è pervenuta con l'informativa di rinvio a giudizio e non dalle denunce generiche precedenti; c) le prove raccolte (riprese visive e atti di indagine) dimostravano la materialità delle condotte; d) eventuali vizi formali come la mancata protocollazione dei verbali o differenze nella composizione regolamentare dell'UPD non hanno determinato la nullità del procedimento, purché fosse rispettata la terzietà e il diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001
Disciplina i termini e le modalità per l'avvio del procedimento disciplinare: il termine decorre dall'acquisizione della "notizia di infrazione" idonea a consentire l'avvio corretto del procedimento; le regole sulle modalità di costituzione dell'UPD non vanno interpretate con eccessivo formalismo e non rendono automaticamente nullo il procedimento in caso di difformità regolamentare, purché sia garantita la terzietà dell'ufficio e il diritto di difesa.
art. 7 Statuto dei lavoratori (L. 300/1970)
Principio di immediatezza della contestazione disciplinare e garanzia del giusto procedimento: tuttavia la Corte precisa che la tempestività va valutata con riferimento al momento in cui l'Amministrazione è in possesso di una notizia circostanziata che consenta di formulare l'addebito.
Rinvio ai principi del giusto procedimento nel pubblico impiego; conferma che l'azione disciplinare deve rispettare il diritto di difesa e i canoni di correttezza procedimentale.
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato i limiti di sindacato in cassazione, escludendo la rivalutazione del merito e dichiarando inammissibili censure che mascherano semplice dissenso sulle valutazioni probatorie del giudice di merito.
Richiama il divieto di omessa pronuncia: la Corte ha osservato che l'omessa pronuncia rileva solo se manchi qualsiasi statuizione su una domanda di merito, non per mancata valutazione di singoli elementi di prova.
artt. 2699, 2702, 2703, 2704 c.c.
Norme sulla prova e sull'onere della prova: il ricorrente sosteneva che il Comune non avesse provato la regolare procedura, ma la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio fosse assolto con i verbali, le riprese visive e gli atti d'indagine acquisiti.
art. 1362 c.c. e ss. (canoni di interpretazione)
Norme sull'interpretazione degli atti unilaterali: la Corte ha ricordato che l'interpretazione degli atti spetta al giudice del merito e in cassazione può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di interpretazione; non è ammesso il mero riesame di merito.
Norma sulle spese e sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto, e condannato il ricorrente alle spese di giudizio.
art. 97 e art. 98 Cost.
Richiamati come principi costituzionali (imparzialità, buon andamento e responsabilità dei pubblici funzionari) che devono informare l'interpretazione delle norme sul procedimento disciplinare e la composizione degli uffici procedimentali.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 c. 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)
Norma procedurale utilizzata per consentire al P.M. di depositare conclusioni scritte in sede di Cassazione; citata in relazione al deposito della memoria del P.M.
Massime di principio
- La contestazione degli addebiti posta in essere dall'UPD non richiede necessariamente la sottoscrizione di tutti i componenti per essere valida: la formazione della volontà deve essere collegiale, ma l'atto formale può essere sottoscritto dal presidente, e atti istruttori o preparatori possono essere compiuti singolarmente senza invalidare l'intero procedimento.
- La mancata protocollazione di verbali o atti interni non determina di per sé la nullità del procedimento disciplinare, specie nei procedimenti disciplinari del pubblico impiego che hanno natura privatistica; rileva la sostanza (motivazione, data, firma dell'autorità competente) e la possibilità di verificare la terzietà e il rispetto del diritto di difesa.
- La decorrenza del termine per l'avvio del procedimento disciplinare (art. 55-bis) si collega alla ricezione di una "notizia di infrazione" sufficientemente circostanziata: denunce generiche non fanno decorrere il termine, e la contestazione è tardiva solo se l'amministrazione è rimasta ingiustificatamente inerte pur avendo elementi utili per procedere.
- Il Tribunale di legittimità non riesamina il merito probatorio: le censure che chiedono la rivalutazione delle prove e delle motivazioni del giudice di merito sono inammissibili in cassazione, salvo specifiche violazioni di diritto.
- Vizi formali relativi alla composizione regolamentare dell'UPD o ad adempimenti amministrativi interni non incidono automaticamente sulla legittimità della sanzione se è assicurata la terzietà dell'ufficio dei procedimenti e il rispetto del diritto di difesa.
- Fatti comprovati da riprese video e atti d'indagine, con comportamento difensivo del lavoratore limitato a contestazioni generiche, possono costituire prova idonea a giustificare il licenziamento per grave negligenza e comportamento fraudolento.
- Quando su fatti disciplinarmente rilevanti è aperto un procedimento penale, l'amministrazione può comunque procedere autonomamente in sede disciplinare; la sospensione è possibile ma non impedisce in assoluto l'irrogazione della sanzione disciplinare.
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