Cassazione Civile, Sentenza n. 13910/2021 del 20/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della comunicazione di licenziamento disciplinare del 19/11/2015 per assenza ingiustificata dal 1/9/2015 e della sanzione accessoria di impedimento all'accesso ad impieghi nella pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n.487/1997; il ricorrente chiedeva l'accertamento della nullità o illegittimità dell'atto di licenziamento
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 1, comma 62, della legge 28/6/2012 n.92 decorre dalla comunicazione della sentenza (in questo caso 6/6/2017); il ricorso è stato notificato ben oltre il termine (ottobre 2017) e la successiva integrazione della notifica all'Avvocatura Generale dello Stato è stata concessa solo ai fini della regolarità del contraddittorio (art. 291 c.p.c.), senza effetto estintivo o interruttivo del termine per proporre ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 6.000,00) e all'eventuale maggior contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002 art.13
Norme richiamate
Legge 28 giugno 2012 n.92 art.1 comma 62
"Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d'appello, che provvede a norma del comma 60"
Il termine speciale di 60 giorni per il ricorso per cassazione decorre dalla semplice comunicazione della sentenza; si tratta di disciplina derogatoria rispetto al regime generale delle impugnazioni
Legge 28 giugno 2012 n.92 art.1 comma 64
"In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile"
Se non c'è stata comunicazione/notificazione si applicano le regole generali sull'impugnazione previste dall'art.327 c.p.c. (decadenze legate alla conoscenza dell'atto)
D.P.R. n.115/2002 art.13 comma 1 quater
Previene l'obbligo, in talune ipotesi, del versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato a carico della parte, come rilevato dalla Corte nel rigetto
Codice di procedura civile art.291
Consente concessione di termine per regolarizzare la notifica alle parti costituite (qui: Avvocatura Generale), ma tale concessione serve solo a regolarizzare il contraddittorio e non prolunga i termini di impugnazione
Codice di procedura civile art.327
Norma di rinvio per la decorrenza dei termini in mancanza di comunicazione o notificazione; disciplina la conoscibilità dell'atto e le relative decorrenze
Codice di procedura civile art.133 comma 2 (modifica richiamata)
Riferimento alla disciplina generale sulla comunicazione degli atti giudiziari; la Corte afferma che la norma speciale della legge 92/2012 deroga a questa parte del regime generale
D.P.R. n.487/1997
Norma richiamata riguardo alla sanzione accessoria (divieto di accesso a impieghi nella PA); nella sentenza di cassazione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità per tardività
Giurisprudenza: Cass. Sez. Un. n.749/2007
Richiamata per affermare che la sospensione feriale dei termini prevista da altre leggi non trova applicazione nelle controversie di lavoro
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni per il ricorso per cassazione previsto dall'art.1, comma 62, della legge n.92/2012 decorre dalla comunicazione della sentenza: la comunicazione basta a far partire il termine, anche se la norma generale sul regime della comunicazione contiene disposizioni differenti
- La notifica del ricorso contro la Pa deve essere effettuata correttamente all'Avvocatura competente: una notifica effettuata ad uffici diversi può rendere inefficace la tempestività del ricorso se non integrata nei termini
- La concessione di un termine ex art.291 c.p.c. per regolarizzare la notifica è finalizzata alla regolarità del contraddittorio e non estende né sospende il termine per proporre l'impugnazione
- In materia di lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini processuali prevista per altre materie: i termini decorrono anche nel periodo estivo salvo diversa previsione specifica
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi formali (es. tardività), il merito della controversia sostanziale non viene esaminato e la parte soccombente può essere condannata alle spese e ad eventuali maggiori contributi unificati
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 20 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13907/2021 del 20/05/2021
- Sentenza lavoro · 20 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13908/2021 del 20/05/2021
- Sentenza lavoro · 20 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13909/2021 del 20/05/2021
- Sentenza lavoro · 20 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13911/2021 del 20/05/2021
- Sentenza lavoro · 20 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13912/2021 del 20/05/2021
- Sentenza lavoro · 20 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13913/2021 del 20/05/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →