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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13910/2021 del 20/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della comunicazione di licenziamento disciplinare del 19/11/2015 per assenza ingiustificata dal 1/9/2015 e della sanzione accessoria di impedimento all'accesso ad impieghi nella pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n.487/1997; il ricorrente chiedeva l'accertamento della nullità o illegittimità dell'atto di licenziamento

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 1, comma 62, della legge 28/6/2012 n.92 decorre dalla comunicazione della sentenza (in questo caso 6/6/2017); il ricorso è stato notificato ben oltre il termine (ottobre 2017) e la successiva integrazione della notifica all'Avvocatura Generale dello Stato è stata concessa solo ai fini della regolarità del contraddittorio (art. 291 c.p.c.), senza effetto estintivo o interruttivo del termine per proporre ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 6.000,00) e all'eventuale maggior contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002 art.13

Norme richiamate

  • Legge 28 giugno 2012 n.92 art.1 comma 62

    "Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d'appello, che provvede a norma del comma 60"

    Il termine speciale di 60 giorni per il ricorso per cassazione decorre dalla semplice comunicazione della sentenza; si tratta di disciplina derogatoria rispetto al regime generale delle impugnazioni

  • Legge 28 giugno 2012 n.92 art.1 comma 64

    "In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile"

    Se non c'è stata comunicazione/notificazione si applicano le regole generali sull'impugnazione previste dall'art.327 c.p.c. (decadenze legate alla conoscenza dell'atto)

  • D.P.R. n.115/2002 art.13 comma 1 quater

    Previene l'obbligo, in talune ipotesi, del versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato a carico della parte, come rilevato dalla Corte nel rigetto

  • Codice di procedura civile art.291

    Consente concessione di termine per regolarizzare la notifica alle parti costituite (qui: Avvocatura Generale), ma tale concessione serve solo a regolarizzare il contraddittorio e non prolunga i termini di impugnazione

  • Codice di procedura civile art.327

    Norma di rinvio per la decorrenza dei termini in mancanza di comunicazione o notificazione; disciplina la conoscibilità dell'atto e le relative decorrenze

  • Codice di procedura civile art.133 comma 2 (modifica richiamata)

    Riferimento alla disciplina generale sulla comunicazione degli atti giudiziari; la Corte afferma che la norma speciale della legge 92/2012 deroga a questa parte del regime generale

  • D.P.R. n.487/1997

    Norma richiamata riguardo alla sanzione accessoria (divieto di accesso a impieghi nella PA); nella sentenza di cassazione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità per tardività

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. Un. n.749/2007

    Richiamata per affermare che la sospensione feriale dei termini prevista da altre leggi non trova applicazione nelle controversie di lavoro

Massime di principio

  • Il termine di 60 giorni per il ricorso per cassazione previsto dall'art.1, comma 62, della legge n.92/2012 decorre dalla comunicazione della sentenza: la comunicazione basta a far partire il termine, anche se la norma generale sul regime della comunicazione contiene disposizioni differenti
  • La notifica del ricorso contro la Pa deve essere effettuata correttamente all'Avvocatura competente: una notifica effettuata ad uffici diversi può rendere inefficace la tempestività del ricorso se non integrata nei termini
  • La concessione di un termine ex art.291 c.p.c. per regolarizzare la notifica è finalizzata alla regolarità del contraddittorio e non estende né sospende il termine per proporre l'impugnazione
  • In materia di lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini processuali prevista per altre materie: i termini decorrono anche nel periodo estivo salvo diversa previsione specifica
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi formali (es. tardività), il merito della controversia sostanziale non viene esaminato e la parte soccombente può essere condannata alle spese e ad eventuali maggiori contributi unificati

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