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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13913/2021 del 20/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano in Cassazione la declaratoria, contenuta nella sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila che aveva respinto il loro gravame, con cui la Corte aveva dichiarato che ciascuno degli appellanti era tenuto al pagamento di un importo pari al contributo unificato (effetto dell'integrale rigetto del gravame). I ricorrenti non contestavano il merito della decisione (negativa sulla richiesta di riconoscimento della R.I.A.), ma censuravano la determinazione formale dell'obbligo di pagamento: sostenevano che l'obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo doveva essere valutato in solido (obbligo congiunto) e non come obbligo separato e personale di ciascuno di essi. Il motivo unico è stato rubricato come violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata (incluse le Sezioni Unite) secondo cui la dichiarazione giudiziale della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, ha natura meramente attestativa del presupposto processuale e non costituisce una pronuncia di condanna sulla debenza del tributo. La Corte ha precisato che la valutazione della effettiva debenza dell'ulteriore importo (compresa la determinazione se l'obbligo sia plurimo o solidale, e l'individuazione del soggetto creditore) è estranea alla cognizione della giurisdizione civile e attiene alla sede amministrativa/tributaria o all'Amministrazione (Ministero della Giustizia) che potrà agire per l'accertamento e la riscossione. Per questi motivi il motivo è inammissibile e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo ex art. 13 co. 1-quater, ove dovuto, senza decidere sulla effettiva debenza o sulla solidarietà dell'obbligo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, commi 1-bis e 1-quater)

    art. 13, comma 1-quater; comma 1-bis

    La Corte interpreta l'art. 13, co. 1-quater come norma che introduce l'obbligo, in presenza di determinati presupposti processuali (rigetto/integrale inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione), di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Tuttavia tale attestazione giudiziale è meramente processuale e non equivale a una condanna sulla debenza: l'accertamento della effettiva obbligatorietà del pagamento e delle sue modalità (anche eventuale solidarietà) compete ad altre sedi (amministrazione giudiziaria o giudice tributario).

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176 (riferimento procedurale)

    art. 23, comma 8-bis (visto in udienza)

    Richiamato in relazione a questioni procedurali sulle modalità di deposito delle conclusioni nel corso dell'udienza pubblica (riferimento normativo di contesto procedurale).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e sezioni civili)

    Cass. S.U. 20 febb. 2020, n. 4315; Cass. 27 nov. 2020, n. 27131; Cass. 13 nov. 2019, n. 29424

    Le pronunce richiamate chiariscono che l'attestazione del giudice sui presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato non ha natura di sentenza di condanna e non preclude la discussione sulla debenza dell'importo davanti alla giurisdizione tributaria o all'amministrazione; l'ulteriore importo ha natura di debito tributario ed il relativo contenzioso è di competenza del giudice tributario se contestato.

Massime di principio

  • La dichiarazione giudiziale della sussistenza dei presupposti per il 'doppio contributo' ex art. 13 co. 1-quater è meramente attestativa e non costituisce una condanna definitiva sulla debenza del tributo.
  • La valutazione se l'ulteriore importo sia effettivamente dovuto, a chi spetti richiederlo e se l'obbligo sia plurimo o solidale è questione distinta e rientra nella competenza dell'Amministrazione (Ministero della Giustizia) e, se impugnata, della giurisdizione tributaria.
  • Un'impugnazione in sede civile diretta a censurare la sola attestazione dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo è, per massima giurisprudenza, inammissibile; il rimedio va esperito nelle sedi competenti quando l'Amministrazione agisca per riscuotere.
  • La dizione usata nel provvedimento ('ciascuno') che sembra individuare obblighi separati non produce necessariamente effetto di giudicato rispetto alla riscossione: la qualificazione (obbligo individuale vs. solidale) potrà essere discussa nella sede competente se e quando la pretesa venga fatta valere.
  • Chi ritiene di vantare cause di esenzione o di prenotazione a debito deve farle valere presso l'Amministrazione giudiziaria o, se necessario, davanti al giudice tributario al momento dell'eventuale contestazione dell'ente riscossore.

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